Cassazione Civile, Ordinanza n. 16223/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento espropriativo per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica su un fondo ceduto volontariamente nel 1981. In primo grado furono riconosciute indennità di espropriazione e di occupazione legittima, poi rideterminate in appello. Il Comune, avendo nel frattempo pagato somme superiori a quelle definitivamente liquidate, agì per ottenerne la restituzione e propose anche opposizione all'esecuzione quando i proprietari procedettero a pignoramento presso terzi per il pagamento di ulteriori importi. I giudici di merito rigettarono sia la domanda restitutoria sia l'opposizione, ritenendo dovute le somme richieste dai proprietari. In cassazione il Comune articolò tre motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: il ricorrente non aveva depositato la relata di notificazione della sentenza impugnata, impedendo la verifica del rispetto del termine breve per il ricorso ex art. 325 c.p.c.; la copia autentica prodotta era priva della relazione di notifica e la notifica del ricorso era comunque avvenuta oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, anche considerando la sospensione dei termini processuali per l'emergenza COVID.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso del Comune. Ha ritenuto che l'omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, richiesto per il ricorso per cassazione, impedisse di verificare la tempestività dell'impugnazione. Ha aggiunto che, comunque, la notifica del ricorso era avvenuta oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, anche computando la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
L'omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione, salvo che tale relata risulti comunque acquisita al fascicolo della Corte.
art. 325, comma 2, c.p.c.
Il ricorso deve essere proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza; in mancanza della prova della notificazione non è verificabile la tempestività.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27
La sospensione dei termini processuali emergenziale va considerata nel calcolo del termine per impugnare, ma nel caso concreto non è stata sufficiente a rendere tempestivo il ricorso.
art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23 conv. in L. 5 giugno 2020, n. 40
Proroga la sospensione dei termini processuali emergenziale rilevante ai fini della verifica della tempestività del ricorso.
art. 101, comma 2, c.p.c.
La declaratoria di improcedibilità per una questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità non richiede la previa instaurazione del contraddittorio.
art. 24 Cost.
L'improcedibilità non contrasta con il diritto di difesa, trattandosi di sanzione per l'omissione di un adempimento preliminare.
art. 111 Cost.
La sanzione processuale è ritenuta compatibile con il giusto processo e con l'esigenza di celere definizione del giudizio di legittimità.
art. 6 CEDU
L'improcedibilità del ricorso è considerata compatibile con il diritto a un equo processo, perché funzionale alla verifica del passaggio in giudicato e al corretto svolgimento del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di declaratoria di improcedibilità sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata è un adempimento essenziale ai fini della verifica della tempestività del ricorso; la sua omissione determina improcedibilità, salvo che la relata sia comunque acquisita agli atti.
- L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione della controparte.
- La verifica della tempestività del ricorso per cassazione richiede il controllo del termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza; in mancanza della prova di tale notificazione non può presumersi la regolarità dell'impugnazione.
- Le sospensioni straordinarie dei termini processuali incidono sul computo del termine per impugnare, ma non elidono l'onere del ricorrente di fornire la prova documentale necessaria a dimostrare la tempestività.
- La declaratoria di improcedibilità per difetto di un requisito di procedibilità del ricorso per cassazione non richiede, di regola, l'attivazione preventiva del contraddittorio quando si tratti di questione di rito già desumibile dagli atti.
- La sanzione dell'improcedibilità del ricorso per cassazione è ritenuta compatibile con il diritto di difesa e con il giusto processo, poiché presidia un adempimento preliminare volto a garantire l'efficienza del giudizio di legittimità.
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