Cassazione Penale, Sentenza n. 21291/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione per il periodo di custodia cautelare in carcere dal 23/06/2010 al 27/07/2010 e arresti domiciliari fino al 30/09/2010, nell'ambito di un procedimento a carico dell'istante per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena (aggravati da finalità mafiosa). L'istante era poi stato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste (sentenza Corte d'appello Reggio Calabria 7/07/2021, irrevocabile 20/11/2021). Il ricorso contestava il rigetto della domanda di riparazione da parte della Corte territoriale, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della sussistenza di dolo o colpa grave ostativi al riconoscimento dell'equa riparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione ha correttamente valutato, in via autonoma ed ex ante rispetto al giudizio penale, gli elementi probatori disponibili e ha ritenuto che le condotte del Giustra (frequentazioni ambigue con familiari del latitante, disponibilità dell'autovettura di terzi in circostanze sospette, e il palesare mendacio nell'interrogatorio) abbiano costituito comportamento ascrivibile a colpa grave e idoneo a ingenerare la falsa apparenza di una condotta illecita che ha concorso a determinare la misura cautelare. Perciò è escluso il diritto all'indennizzo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata riconosciuta la liquidazione delle spese a favore del Ministero resistente per la fase di legittimità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per i motivi di impugnazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ne ha esaminato il contenuto rispetto alla correttezza della motivazione della Corte territoriale.
Rilevanza delle dichiarazioni dell'indagato nell'interrogatorio in tema di riparazione: la Corte ricorda che, anche dopo la modifica normativa intervenuta, il mendacio dell'indagato, se causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, può integrare condotta volontaria ostativa al diritto all'indennizzo.
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 4, lett. b)
Richiamato quale fonte della modifica dell'art. 314 c.p.p.; la Corte utilizza l'orientamento post-modifica per ritenere che il mendacio possa escludere la riparazione quando rilevante per la misura cautelare.
art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.
Distinzione tra il diritto di avvalersi della facoltà difensiva (silenzio) e la falsa rappresentazione di fatti: la Corte sottolinea che il mendacio non è assimilabile al silenzio protetto dall'art. 64, comma 3.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali ordinando il pagamento delle spese del giudizio di legittimità da parte del ricorrente.
Legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 7
Richiamata nella descrizione dei reati contestati in primo grado (aggravante per finalità mafiosa); nel contesto della decisione la norma figura fra i fatti rilevanti oggetto delle indagini che hanno motivato l'adozione delle misure cautelari.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione svolge un accertamento autonomo e ex ante: non valuta se il fatto integri reato, ma se la condotta del richiedente abbia concorso a creare la falsa apparenza di illecito che ha determinato la misura cautelare.
- Frequentazioni "ambigue" con soggetti legati a contesti criminali possono essere valutate come indizio ostativo alla riparazione purché motivate rispetto a tempo, luogo, qualità dei rapporti e alla loro idoneità oggettiva a suggerire complicità o contiguità.
- La menzogna o la palesa falsità nelle dichiarazioni rese dall'indagato nell'interrogatorio non è assimilabile al diritto al silenzio e, se causalmente rilevante rispetto alla decisione cautelare, può integrare dolo o colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo.
- L'assoluzione definitiva per insufficienza di prove non determina automaticamente il diritto alla riparazione: il diritto all'indennizzo è escluso se emerge che il detenuto con il suo comportamento ha comunque concorso a creare l'apparenza di colpevolezza.
- Per chi intende chiedere la riparazione è cruciale dimostrare l'assenza di un nesso causale tra il proprio comportamento e la decisione cautelare; documentare relazioni, motivi e contesti delle frequentazioni e proseguire una difesa coerente e trasparente può essere determinante.
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