Cassazione Penale, Sentenza n. 7682/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per favoreggiamento pluriaggravato dell'immigrazione clandestina, deducendo: 1) violazione dell'art. 546 c.p.p. e nullità per motivazione "per relationem" perché la sentenza richiamerebbe indagini pregresse e atti di altro procedimento; 2) illegittima utilizzazione di tabulati telefonici acquisiti prima del d.l. n.132/2021 senza autorizzazione giudiziale e senza "riscontri" univoci (violazione art.1, comma 1-bis d.l. n.132/2021); 3) inutilizzabilità delle dichiarazioni dei migranti perché avrebbero dovuto essere escussi come indagati ai sensi dell'art. 63 c.p.p., e per carenza di interprete/uso di un "mediatore culturale" non identificato; 4) vizio di motivazione nella ricostruzione delle aggravanti (numero, organizzazione e fine di lucro) e nel rifiuto delle circostanze attenuanti generiche (soprattutto per Trifkovic, la cui condotta sarebbe occasionale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Motivi: 1) primo motivo inammissibile per genericità, non dimostrata la decisività del richiamo a precedenti atti; 2) secondo motivo inammissibile per non essere stato dedotto in appello (art.606, comma 3 c.p.p.) e comunque infondato, attesa la possibilità di sanatoria nel giudizio abbreviato e la presenza di riscontri documentali (es. transiti Telepass); 3) terzo motivo infondato: non risultano elementi che imponessero di considerare i migranti come indagati fin dal primo ascolto, e la mancata documentazione sull'assenza dell'interprete viola il principio di autosufficienza della prova; 4) quarto motivo infondato: la Corte territoriale ha ritenuto le s.i.t. dei migranti concordi, circostanziate e corroborate da elementi fattuali (numero e organizzazione dei trasporti, prezzo pagato dai migranti, modalità operative), giustificando le aggravanti e il rifiuto delle attenuanti. Conseguenza: conferma della condanna di primo e secondo grado (pena detentiva e multa come da provvedimenti di merito) e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ex art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa per censurare una motivazione "per relationem"; la Corte ha ritenuto la censura generica e non dimostrata la decisività del richiamo ad atti di altro procedimento
art. 1, comma 1-bis d.l. n. 132 del 2021
Norma transitoria sull'utilizzabilità dei dati di traffico telefonico acquisiti prima dell'entrata in vigore: possono essere utilizzati solo con "riscontri". La Corte ha ritenuto la questione inammissibile perché non proposta in appello e comunque non decisiva alla luce di riscontri documentali (es. Telepass)
art. 63 cod. proc. pen.
Disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persone che avrebbero dovuto essere sentite come indagati; la Cassazione richiama la giurisprudenza che subordina l'inutilizzabilità alla sussistenza di indizi che colpiscano il dichiarante per il reato in contestazione o per reato connesso
artt. 191, 192, 197-bis cod. proc. pen.
Norme relative all'assunzione e valutazione delle dichiarazioni e all'interprete; la Corte rileva che la mancata produzione di verbali attesta l'assenza di prova sulla carenza dell'interprete/mediatore e quindi la censura difensiva non è fondata
art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998
Norma sui reati connessi all'immigrazione clandestina; la difesa sosteneva che i migranti erano indiziati ai sensi di tale norma, ma la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per considerare i migranti come indagati fin dall'inizio
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità dei motivi non dedotti in appello; la Corte ha richiamato questa regola per escludere il secondo motivo di ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese ex art.616
art. 23 d.l. n. 137 del 2020
Richiamato in relazione alla trattazione scritta del procedimento; la Corte ha disposto la trattazione scritta ex detta norma
Massime di principio
- I motivi di cassazione devono essere specifici e dimostrare la decisività dell'elemento censurato; censure generiche sono inammissibili
- Vizi relativi all'utilizzabilità di dati (es. tabulati telefonici) rischiano l'inammissibilità se non dedotti in appello; inoltre la loro inutilizzabilità può essere attenuata o sanata da altre scelte procedurali (es. giudizio abbreviato) o da riscontri documentali
- Le dichiarazioni rese da migranti sono utilizzabili salvo che emerga, dai fatti o dagli atti, che essi dovevano essere considerati indagati fin dall'inizio; l'onere di prova circa la qualifica dell'escussione (testimone vs indagato) grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità
- La mancanza di documentazione (ad es. verbali che attestino l'assenza dell'interprete o l'identità di un mediatore culturale) preclude al ricorrente di sostenere efficacemente la nullità o l'inutilizzabilità delle dichiarazioni
- Le aggravanti relative a numero di persone, organizzazione e fine di lucro richiedono valutazione complessiva e possono essere fondate su dichiarazioni concordi dei migranti se corroborate da elementi esterni (es. transiti, modalità operative, prezzo pagato), nonché da argomentazione logica del giudice
- La scelta del giudizio abbreviato può avere effetti sulla valutazione di vizi probatori formali, rendendo meno assoluta l'inutilizzabilità di taluni elementi
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione è spesso necessario mostrare errori di diritto o di motivazione chiaramente emendabili; l'apprezzamento della prova di merito è rimesso al giudice del merito salvo vizi logico-giuridici evidenti
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