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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7682/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per favoreggiamento pluriaggravato dell'immigrazione clandestina, deducendo: 1) violazione dell'art. 546 c.p.p. e nullità per motivazione "per relationem" perché la sentenza richiamerebbe indagini pregresse e atti di altro procedimento; 2) illegittima utilizzazione di tabulati telefonici acquisiti prima del d.l. n.132/2021 senza autorizzazione giudiziale e senza "riscontri" univoci (violazione art.1, comma 1-bis d.l. n.132/2021); 3) inutilizzabilità delle dichiarazioni dei migranti perché avrebbero dovuto essere escussi come indagati ai sensi dell'art. 63 c.p.p., e per carenza di interprete/uso di un "mediatore culturale" non identificato; 4) vizio di motivazione nella ricostruzione delle aggravanti (numero, organizzazione e fine di lucro) e nel rifiuto delle circostanze attenuanti generiche (soprattutto per Trifkovic, la cui condotta sarebbe occasionale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Motivi: 1) primo motivo inammissibile per genericità, non dimostrata la decisività del richiamo a precedenti atti; 2) secondo motivo inammissibile per non essere stato dedotto in appello (art.606, comma 3 c.p.p.) e comunque infondato, attesa la possibilità di sanatoria nel giudizio abbreviato e la presenza di riscontri documentali (es. transiti Telepass); 3) terzo motivo infondato: non risultano elementi che imponessero di considerare i migranti come indagati fin dal primo ascolto, e la mancata documentazione sull'assenza dell'interprete viola il principio di autosufficienza della prova; 4) quarto motivo infondato: la Corte territoriale ha ritenuto le s.i.t. dei migranti concordi, circostanziate e corroborate da elementi fattuali (numero e organizzazione dei trasporti, prezzo pagato dai migranti, modalità operative), giustificando le aggravanti e il rifiuto delle attenuanti. Conseguenza: conferma della condanna di primo e secondo grado (pena detentiva e multa come da provvedimenti di merito) e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ex art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa per censurare una motivazione "per relationem"; la Corte ha ritenuto la censura generica e non dimostrata la decisività del richiamo ad atti di altro procedimento

  • art. 1, comma 1-bis d.l. n. 132 del 2021

    Norma transitoria sull'utilizzabilità dei dati di traffico telefonico acquisiti prima dell'entrata in vigore: possono essere utilizzati solo con "riscontri". La Corte ha ritenuto la questione inammissibile perché non proposta in appello e comunque non decisiva alla luce di riscontri documentali (es. Telepass)

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persone che avrebbero dovuto essere sentite come indagati; la Cassazione richiama la giurisprudenza che subordina l'inutilizzabilità alla sussistenza di indizi che colpiscano il dichiarante per il reato in contestazione o per reato connesso

  • artt. 191, 192, 197-bis cod. proc. pen.

    Norme relative all'assunzione e valutazione delle dichiarazioni e all'interprete; la Corte rileva che la mancata produzione di verbali attesta l'assenza di prova sulla carenza dell'interprete/mediatore e quindi la censura difensiva non è fondata

  • art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998

    Norma sui reati connessi all'immigrazione clandestina; la difesa sosteneva che i migranti erano indiziati ai sensi di tale norma, ma la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per considerare i migranti come indagati fin dall'inizio

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità dei motivi non dedotti in appello; la Corte ha richiamato questa regola per escludere il secondo motivo di ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese ex art.616

  • art. 23 d.l. n. 137 del 2020

    Richiamato in relazione alla trattazione scritta del procedimento; la Corte ha disposto la trattazione scritta ex detta norma

Massime di principio

  • I motivi di cassazione devono essere specifici e dimostrare la decisività dell'elemento censurato; censure generiche sono inammissibili
  • Vizi relativi all'utilizzabilità di dati (es. tabulati telefonici) rischiano l'inammissibilità se non dedotti in appello; inoltre la loro inutilizzabilità può essere attenuata o sanata da altre scelte procedurali (es. giudizio abbreviato) o da riscontri documentali
  • Le dichiarazioni rese da migranti sono utilizzabili salvo che emerga, dai fatti o dagli atti, che essi dovevano essere considerati indagati fin dall'inizio; l'onere di prova circa la qualifica dell'escussione (testimone vs indagato) grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità
  • La mancanza di documentazione (ad es. verbali che attestino l'assenza dell'interprete o l'identità di un mediatore culturale) preclude al ricorrente di sostenere efficacemente la nullità o l'inutilizzabilità delle dichiarazioni
  • Le aggravanti relative a numero di persone, organizzazione e fine di lucro richiedono valutazione complessiva e possono essere fondate su dichiarazioni concordi dei migranti se corroborate da elementi esterni (es. transiti, modalità operative, prezzo pagato), nonché da argomentazione logica del giudice
  • La scelta del giudizio abbreviato può avere effetti sulla valutazione di vizi probatori formali, rendendo meno assoluta l'inutilizzabilità di taluni elementi
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione è spesso necessario mostrare errori di diritto o di motivazione chiaramente emendabili; l'apprezzamento della prova di merito è rimesso al giudice del merito salvo vizi logico-giuridici evidenti

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