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Ordinanza

Ordinanza n. 368/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della sanzione disciplinare della deplorazione, contraddistinta con il codice alfanumerico -OMISSIS- ed irrogata in data 17 ottobre 2025 perché il ricorrente pubblicava, sullo stato dell’applicazione denominata Whatsapp, frasi con cui venivano espressi giudizi non consoni e critiche nei confronti del Signor Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, evidenziando - nella circostanza - gravi mancanze attinenti alla disciplina e alle norme di contegno.

Giustizia amministrativa202600887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare della deplorazione irrogata per la pubblicazione sullo stato WhatsApp di frasi ritenute non consone e critiche nei confronti del Capo della Polizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare, la sanzione disciplinare della deplorazione irrogata il 17 ottobre 2025 per avere pubblicato sullo stato dell'applicazione WhatsApp frasi contenenti giudizi non consoni e critiche nei confronti del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con contestazione di gravi mancanze attinenti alla disciplina e alle norme di contegno. Il testo dell'ordinanza non riporta in dettaglio le censure dedotte, ma indica che la domanda cautelare è stata valutata sotto i profili del periculum in mora e del fumus boni iuris. L'Amministrazione ha resistito al ricorso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sanzione. Quanto al fumus boni iuris, ha giudicato non sostenuta da significativi profili di fondatezza la censura proposta, osservando che i messaggi non erano contenuti in una chat riservata, bensì pubblicati nello stato WhatsApp, accessibile a tutti i contatti presenti nella rubrica del ricorrente, senza prova dell'adozione di impostazioni idonee a garantirne la riservatezza. Ha inoltre ritenuto applicabile agli operatori della Polizia di Stato la circolare del 24 ottobre 2019 sull'utilizzo dei social network e delle applicazioni di messaggistica, che impone specifiche cautele. L'ordinanza non definisce il merito della controversia. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata valutata secondo i presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris.

  • Circolare del Capo della Polizia del 24 ottobre 2019 sull'utilizzo dei social network e delle applicazioni di messaggistica da parte degli operatori della Polizia di Stato

    Utilizzo dei social network e di applicazioni di messaggistica da parte degli operatori della Polizia di Stato

    Impone agli operatori della Polizia di Stato particolari cautele nell'utilizzo dei social network e delle applicazioni di messaggistica; il TAR l'ha ritenuta applicabile alla pubblicazione dei messaggi contestati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione dell'esecuzione di una sanzione disciplinare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile concreto; la sua mancata evidenziazione è sufficiente a escludere il periculum in mora.
  • La pubblicazione di contenuti nello stato di un'applicazione di messaggistica, se accessibile ai contatti della rubrica e non assistita da impostazioni idonee a garantirne la riservatezza, non è assimilabile a una comunicazione contenuta in una chat privata ai fini della valutazione disciplinare.
  • Gli operatori della Polizia di Stato sono tenuti a osservare le cautele specifiche previste dalla circolare del 24 ottobre 2019 nell'utilizzo dei social network e delle applicazioni di messaggistica; tale disciplina può rilevare nella valutazione cautelare della legittimità di una sanzione disciplinare relativa a contenuti pubblicati online.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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