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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19083/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio. Il ricorrente deduceva: (i) mancata trasmissione del DVD contenente le conversazioni telematiche (chat) su cui si fonda la misura; (ii) mancata trasmissione e inesistenza di specifiche intercettazioni (con Corvesi del 20/07/2020) richiamate nell'ordinanza; (iii) illegittima utilizzazione delle chat afferenti al sistema criptato Sky Ecc/Encrochat acquisite tramite autorità estera (francese) e decriptate, con violazione del diritto di difesa e impossibilità di verificare le modalità di acquisizione; (iv) carenza della prova circa l'aggressione subita e l'effettivo conferimento dell'incarico omicidiario; (v) violazione del contraddittorio e di norme costituzionali e convenzionali (art. 27 Cost., art. 6 CEDU). La difesa richiedeva l'annullamento dell'ordinanza e la dismissione della misura cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: la mancata trasmissione del supporto materiale (DVD) non ha dimostrato un concreto pregiudizio per il diritto di difesa e non comporta nullità; le intercettazioni la cui mancata trasmissione era lamentata non risultano essenziali rispetto al quadro indiziario complessivo; le chat Sky Ecc, acquisite mediante Ordini Europei d'Indagine ed effettivamente decriptate dall'autorità giudiziaria francese, assumono natura documentale ex art.234 cod. proc. pen. e sono utilizzabili in assenza di specifiche deduzioni di illegittimità, sulla base del principio del reciproco riconoscimento e della presunzione di legittimità delle attività investigative svolte da uno Stato membro; la valutazione motivazionale del Tribunale del riesame sui gravi indizi, sulla premeditazione, sul movente e sugli elementi di riscontro (intercettazioni, tabulati, geolocalizzazioni) è stata ritenuta logicamente fondata. Perciò il provvedimento cautelare è stato confermato e Gallarello è stato condannato alle spese processuali; non essendo mutata la situazione detentiva, non è stata disposta alcuna remissione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen., commi 5 e 10

    Rilevata la previsione sulla trasmissione degli atti a supporto della richiesta cautelare; la Corte ha stabilito che la mancata trasmissione del mero supporto (DVD) non determina di per sé nullità se non è dimostrato un concreto pregiudizio per il diritto di difesa.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla possibilità di nullità di regime intermedio: la Corte richiede prova di una effettiva lesione del diritto di difesa perché la nullità possa essere rilevante.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Citato in riferimento all'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti di legge; la Corte ha ritenuto che non ricorra violazione di principi inderogabili tali da rendere inutilizzabili gli atti provenienti dall'autorità straniera.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    La Corte ha qualificato le chat decriptate come documenti secondo questa norma, utilizzabili come compendio indiziario quando risultano trasformate in contenuti intellegibili.

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza relativa all'acquisizione di dati informatici in chiaro ottenuti tramite decriptazione; la Corte si è richiamata a orientamenti che ammettono l'utilizzo di tali dati quali rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale digitale.

  • art. 266-bis cod. proc. pen.

    Distinzione tra captazione in itinere (intercettazione soggetta a disciplina di intercettazioni) e attività ex post di decriptazione: la Corte ha escluso che l'acquisizione ex post delle chat decriptate rientri nella nozione di intercettazione disciplinata da questa norma.

  • d.lgs. 27 giugno 2017, n.108 (attuazione direttiva 2014/41/UE) - Ordine Europeo d'Indagine (OEI)

    Direttiva 2014/41/UE, artt. 2 e 9 richiamati

    Gli OEI si eseguono secondo il principio del reciproco riconoscimento; l'autorità di esecuzione presume di ottemperare alle garanzie dello Stato di esecuzione salvo prova contraria. Ciò favorisce l'utilizzabilità in Italia di atti acquisiti da autorità di altro Stato membro mediante OEI/rogatorie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamata in relazione agli effetti sulla detenzione; la decisione non ha disposto remissione in libertà e si applicano le norme sulle misure cautelari detentive.

Massime di principio

  • La mancata consegna di un supporto materiale (es. DVD) non annulla automaticamente un provvedimento cautelare: serve dimostrare un pregiudizio concreto e specifico al diritto di difesa.
  • Le chat decriptate acquisite da autorità straniere mediante OEI/rogatoria possono essere qualificate come documenti e ammesse come prova in Italia, salvo che la difesa dimostri specifiche violazioni di diritti fondamentali o irregolarità dell'operato dell'autorità estera.
  • Va operata la distinzione tra intercettazione in itinere (captazione del flusso) e acquisizione ex post di dati decriptati: la disciplina delle intercettazioni non si applica automaticamente all'attività di decriptazione svolta all'estero.
  • Sussiste una presunzione di legittimità delle indagini svolte da uno Stato membro dell'UE eseguite nell'ambito di OEI; l'onere di provare l'incompatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento europeo grava sulla difesa.
  • Per ottenere l'inutilizzabilità di elementi probatori acquisiti all'estero la difesa deve proporre censure concrete e circostanziate sulle modalità di acquisizione e sugli eventuali vizi procedurali o di violazione dei diritti; censure generiche sono in genere insufficienti.
  • Il quadro indiziario va valutato nella sua globalità: anche se singoli elementi (intercettazioni mancanti o supporti assenti) siano discutibili, la conferma della misura può reggere se emergono altri riscontri (telefonate, geolocalizzazioni, intercettazioni diverse, riscontri fattuali).

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