Risoluzione n. 107 del 28/09/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce nuovi codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito del recupero di incentivi fiscali interrotti dalla L. 29/2006, in caso di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973. Indica i codici per capitale, interessi e sanzioni relativi sia alle spese per fiere all’estero sia agli investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, chiarendo anche le modalità di compilazione dell’F24 e la data di efficacia operativa.
Istituzione di codici tributo per il recupero di incentivi fiscali ex artt. 15 e 24 L. 29/2006 tramite controllo automatizzato 36-bis
Istituzione dei codici tributo per il recupero di incentivi fiscali ex L. 29/2006
La risoluzione disciplina i codici tributo necessari per il versamento delle somme richieste a seguito del recupero di alcuni incentivi fiscali dichiarati non più applicabili dalla Legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il documento si colloca nell’ambito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ex art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e specifica sia il quadro normativo sia le modalità operative di pagamento.
Quadro normativo di riferimento
L’Agenzia richiama due disposizioni della Legge n. 29/2006:
- l’art. 15, che ha interrotto il regime di aiuti per le imprese che avevano sostenuto spese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269;
- l’art. 24, che ha interrotto il regime di aiuti per le imprese che avevano realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all’art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282.
Entrambe le previsioni operano con riferimento al periodo d’imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della Legge n. 29/2006, non era ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Il documento richiama inoltre il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 aprile 2006, che ha definito le modalità applicative delle disposizioni normative.
Codici tributo già istituiti per la restituzione degli incentivi
Prima della presente risoluzione, la Risoluzione n. 43 del 28 marzo 2006 aveva già istituito i codici tributo per la restituzione degli incentivi con il meccanismo dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. I codici indicati sono:
- 5046: restituzione degli incentivi per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero;
- 5047: interessi dovuti sulla restituzione degli incentivi per fiere all’estero;
- 5048: restituzione degli incentivi per investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002;
- 5049: interessi dovuti sulla restituzione degli incentivi per investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002.
Codici tributo istituiti per il controllo automatizzato 36-bis
Poiché gli articoli 15 e 24, comma 4, prevedono che l’Agenzia delle Entrate effettui le attività di liquidazione e controllo del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni citate, la risoluzione istituisce ulteriori codici tributo per i versamenti conseguenti al controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973.
Per l’art. 15 della L. 29/2006, relativi alle spese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero, sono istituiti:
- 7380: imposta dovuta - capitale;
- 7381: imposta dovuta - interessi;
- 7382: imposta dovuta - sanzioni;
- 7383: interessi sull’imposta dovuta - integrazione interessi;
- 7384: interessi sull’imposta dovuta - sanzioni su integrazione interessi.
Per l’art. 24 della L. 29/2006, relativo alla realizzazione di investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, sono istituiti:
- 7385: imposta dovuta - capitale;
- 7386: imposta dovuta - interessi;
- 7387: imposta dovuta - sanzioni;
- 7388: interessi sull’imposta dovuta - integrazione interessi;
- 7389: interessi sull’imposta dovuta - sanzioni su integrazione interessi.
Modalità di versamento mediante modello F24
I codici tributo istituiti possono essere utilizzati quando il destinatario della comunicazione relativa ai controlli 36-bis intenda versare soltanto una quota dell’importo complessivo richiesto, abbinato sul modello F24 precompilato allegato alla comunicazione al codice tributo 9001.
In tal caso, il modello F24 deve riportare nella sezione "Erario":
- il codice atto;
- l’anno di riferimento indicati nella comunicazione;
- i codici tributo relativi alle somme da versare;
- i relativi importi esclusivamente nella colonna "importi a debito versati".
Decorrenza dell’efficacia
La risoluzione precisa che i codici tributo istituiti saranno operativamente efficaci a decorrere dal settimo giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione stessa.
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