Parere n. 455/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori -OMISSIS- ed -OMISSIS- contro il Comune di San Polo dei Cavalieri per l’annullamento: a) dell’ordinanza n. 29 del 29 giugno 2009 di ingiunzione di demolizione delle opere abusive notificata in pari data; b) di ogni atto presupposto, istruttorio e strumentale espressamente richiamato ed indicato nel predetto provvedimento; c) di eventuali atti generali e regolamentari, non conosciuti, qualora possano essere applicati ed interpretati in maniera lesiva per i ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza comunale n. 29 del 29 giugno 2009 di ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive e degli atti presupposti
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione relativa a opere realizzate nell’area esterna e interna di un immobile, tra cui muri di sostegno, recinzioni, un locale tecnico interrato e un magazzino interrato, denunciando: la tardività dell’intervento comunale rispetto alla DIA e la conseguente formazione di un titolo per silentium, con necessità di previo annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990; il travisamento dei fatti e la contraddittorietà dell’azione amministrativa, sostenendo che le opere fossero pertinenziali e già comprese nel titolo edilizio originario, rilasciato prima della classificazione agricola dell’area; il difetto di motivazione e di istruttoria, l’omessa indicazione della norma urbanistica violata e l’erronea applicazione della demolizione anziché delle sanzioni pecuniarie previste dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 18, comma 3, della legge regionale Lazio n. 15/2008. Dopo l’ordinanza impugnata, i ricorrenti hanno presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, rimasta pendente.
Il parere
La Sezione ha ritenuto che il ricorso potesse essere considerato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della presentazione dell’istanza di sanatoria successiva all’ordinanza di demolizione, ma ha comunque esaminato e respinto nel merito le censure. La DIA non aveva acquistato efficacia, poiché le opere denunciate, in particolare il locale tecnico e il magazzino, non erano conformi alla disciplina urbanistica vigente; pertanto non si era formato alcun titolo per silentium e il Comune poteva esercitare direttamente i poteri repressivi senza previo annullamento d’ufficio. È stata esclusa anche la tutela dell’affidamento, non essendo stata dimostrata la conformità delle opere né il pagamento della sanzione o dell’oblazione. La Sezione ha ritenuto non provato che le opere fossero già comprese nel titolo originario o qualificabili come pertinenze urbanistiche, ricordando che tale nozione è più restrittiva di quella civilistica e richiede, tra l’altro, assenza di significativo carico urbanistico o modesta entità dell’opera. L’ordinanza di demolizione è stata ritenuta sufficientemente motivata mediante la descrizione delle opere e l’indicazione della loro abusività o difformità, senza necessità di una specifica ponderazione dell’interesse pubblico al ripristino. La richiesta di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria riguarda la fase esecutiva e non incide sulla legittimità dell’ordinanza. Il ricorso è stato pertanto ritenuto infondato e respinto.
Osservazioni
Formazione del titolo per silentium sulla DIA
La DIA non produce effetti se è incompleta o se le opere denunciate sono non conformi alla disciplina urbanistica. Nel caso concreto, la non conformità di alcune opere al piano regolatore ha impedito la formazione di qualsiasi titolo tacito; il Comune poteva quindi esercitare i poteri di vigilanza e repressione senza previo annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Conformità urbanistica e titolo edilizio originario
Non è stata dimostrata la tesi secondo cui le opere costituirebbero un mero completamento di quelle già assentite dal titolo originario. Il Comune aveva attestato che le opere previste dal permesso erano state già eseguite e che il relativo termine di validità era scaduto.
Pertinenza urbanistica
La qualificazione delle opere come pertinenziali è stata ritenuta meramente apodittica e non provata. La pertinenza urbanistica ha una portata più restrittiva rispetto alla nozione civilistica e richiede che l’opera non comporti significativo carico urbanistico o sia di modesta entità.
Motivazione dell’ordinanza di demolizione
L’ordinanza di demolizione, quale atto dovuto e vincolato, è adeguatamente motivata quando descrive le opere abusive e indica la ragione della loro abusività, la contrarietà al titolo o la difformità dal permesso di costruire. Non occorre una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità.
Sanzione pecuniaria in luogo della demolizione
La richiesta di applicare una sanzione pecuniaria anziché la demolizione attiene alla fase esecutiva dell’ordinanza e non alla sua legittimità, sicché non può determinare l’annullamento del provvedimento demolitorio.
Istanza di sanatoria e interesse al ricorso
La presentazione, successiva all’ordinanza di demolizione, di un’istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 può determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Nel caso concreto, tuttavia, la Sezione ha deciso comunque il merito allo stato degli atti, ritenendo il gravame infondato.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
permesso di costruire in sanatoria
La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità successiva all’ordine di demolizione può incidere sull’interesse alla decisione; la sanatoria richiede la doppia conformità, che il Comune ha ritenuto insussistente.
art. 37 d.P.R. n. 380/2001
sanzione pecuniaria di cui all’art. 37, comma 1, d.P.R. 380/2001
I ricorrenti ne hanno invocato l’applicazione per opere soggette a DIA; la Sezione ha escluso che ciò dimostrasse l’illegittimità dell’ordinanza demolitoria.
art. 38 d.P.R. n. 380/2001
sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2 bis, d.P.R. 380/2001
I ricorrenti ne hanno prospettato l’applicazione per opere eseguite in prosecuzione di lavori assentiti; la censura non è stata accolta.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della l. 241/1990
Non trova applicazione quando la DIA non ha mai prodotto effetti per carenza dei presupposti di conformità urbanistica; in tal caso non esiste un titolo da annullare.
art. 3 l. n. 241/1990
Violazione dell’art. 3 della Legge 241/1990
La censura di difetto di motivazione è stata respinta, poiché l’ordinanza descriveva le opere e indicava la loro abusività o difformità.
art. 18, comma 3, l.r. Lazio n. 15/2008
applicazione dell’art. 18, comma 3, L.R. 15/2008
La sua eventuale applicazione, con sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria, riguarda la fase esecutiva dell’ordine e non la sua legittimità.
art. 917 c.c.
il concetto di pertinenza urbanistica è meno ampio di quello di cui all’art. 917 C.C.
La nozione urbanistica di pertinenza è autonoma e più restrittiva rispetto alla nozione civilistica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Costituisce, insieme all’art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, la base per l’oscuramento dei dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Una DIA non produce alcun titolo tacito se le opere denunciate non sono conformi alla disciplina urbanistica vigente o se la denuncia è incompleta; in tale ipotesi l’amministrazione può esercitare direttamente i poteri repressivi senza previo annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
- L’ordinanza di demolizione di opere abusive è un atto dovuto e vincolato, adeguatamente motivato quando descrive le opere e indica la loro abusività, contrarietà al titolo o difformità dal permesso di costruire; non è necessaria una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino.
- Il decorso del tempo non consolida un affidamento legittimo nella conservazione di opere edilizie abusive e non impedisce l’adozione dell’ordine di demolizione.
- La nozione di pertinenza urbanistica è più restrittiva di quella civilistica: l’opera accessoria deve essere di modesta entità o non determinare un significativo carico urbanistico, e tale qualificazione deve essere provata dall’interessato.
- La richiesta di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria riguarda la fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non costituisce, di per sé, un vizio di legittimità dell’ordinanza.
- La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità dopo l’ordine di demolizione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, ferma restando la possibilità di esaminare il merito quando il procedimento di sanatoria non sia definito e il ricorso risulti comunque infondato.
Impugnazione dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da privati contro il Comune di San Polo dei Cavalieri per l’annullamento dell’ordinanza n. 29 del 29 giugno 2009, con cui era stata ingiunta la demolizione di opere realizzate in relazione a un immobile assentito da precedenti titoli edilizi. Il procedimento è stato definito dalla Sezione Prima nell’adunanza del 15 gennaio 2026, dopo un lungo periodo istruttorio e diversi pareri interlocutori.
Premesse fattuali e procedurali
I ricorrenti avevano ottenuto un permesso di costruire in variante e una successiva variante architettonica. Con DIA del 19 marzo 2008 avevano comunicato o programmato opere ulteriori, tra cui muri di sostegno, recinzioni, opere di completamento, un locale tecnico interrato e un magazzino interrato.
Dopo una prima ordinanza di sospensione del 3 giugno 2009, il Comune aveva adottato l’ordinanza di demolizione n. 29 del 29 giugno 2009. I ricorrenti avevano quindi proposto ricorso straordinario, corredato da istanza cautelare, sostenendo l’illegittimità dell’intervento repressivo.
La Sezione aveva accolto l’istanza cautelare con parere n. 5790 del 30 dicembre 2010 e aveva disposto acquisizioni istruttorie. Successivamente aveva richiesto informazioni sull’istanza di sanatoria presentata dai ricorrenti il 25 settembre 2009 ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, nonché sull’eventuale permanenza dell’interesse alla decisione, sulla possibile trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale e sulle sopravvenienze rilevanti.
Motivi del ricorso
I ricorrenti avevano dedotto, in sintesi:
- la tardività dell’esercizio dei poteri inibitori sulla DIA e la conseguente formazione di un titolo edilizio tacito;
- la necessità di un previo annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990;
- il travisamento dei fatti e la contraddittorietà con i precedenti titoli edilizi;
- la natura pertinenziale delle opere e la loro riconducibilità al titolo originario;
- il difetto di motivazione e di istruttoria, per mancata indicazione della specifica norma urbanistica violata;
- l’applicabilità delle sanzioni pecuniarie previste dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 380/2001, nonché dell’art. 18, comma 3, della legge regionale Lazio n. 15/2008, in luogo della demolizione.
Istanza di sanatoria e valutazione dell’interesse
La domanda di permesso di costruire in sanatoria, presentata dopo la notifica dell’ordinanza di demolizione, risultava ancora pendente. Il Comune ha riferito che le opere oggetto della sanatoria coincidevano con quelle contestate nell’ordinanza e ha espresso l’avviso che esse non fossero sanabili per mancanza della doppia conformità richiesta dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
La Sezione ha osservato che la presentazione dell’istanza di sanatoria può configurare una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Tuttavia, considerato il notevole tempo trascorso e l’assenza di una definizione della sanatoria, ha ritenuto di decidere allo stato degli atti, esaminando anche il merito delle censure.
Inefficacia della DIA e assenza di titolo tacito
La Sezione ha ritenuto decisivo il fatto che l’ordinanza impugnata qualificasse alcune opere, in particolare il locale tecnico e il magazzino, come non conformi al piano regolatore vigente.
Perché la DIA acquisti efficacia, essa deve essere completa e deve riguardare opere conformi alla disciplina urbanistica. In mancanza di tale conformità, la DIA non produce alcun titolo per silentium. Ne consegue che l’amministrazione può esercitare direttamente i poteri di vigilanza e repressione, senza dover previamente annullare un titolo tacito ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
La Sezione ha inoltre escluso che i ricorrenti potessero invocare un legittimo affidamento, rilevando anche che per la DIA non risultava versata la somma dovuta a titolo di sanzione o oblazione.
Irrilevanza del precedente titolo edilizio e nozione di pertinenza
La tesi secondo cui le opere sarebbero state già comprese nel titolo edilizio originario è stata ritenuta non dimostrata. Il Comune aveva attestato che le opere assentite erano state già eseguite, che l’immobile era stato completato e che il termine di validità del titolo era scaduto.
È stata respinta anche la qualificazione delle opere come pertinenze. La Sezione ha ricordato che la pertinenza urbanistica ha contenuto più ristretto rispetto alla pertinenza civilistica di cui all’art. 917 c.c. e che l’opera secondaria deve essere di modesta entità o non comportare un significativo carico urbanistico. Nel caso concreto, tali presupposti non risultavano provati.
Motivazione dell’ordine di demolizione
L’ordinanza di demolizione è stata qualificata come atto dovuto e rigorosamente vincolato. È sufficiente che essa descriva le opere abusive e indichi la ragione della loro abusività, della contrarietà al titolo o della difformità dal permesso di costruire.
Non è richiesta una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. Inoltre, il decorso del tempo non può ingenerare un legittimo affidamento nella conservazione di opere edilizie abusive.
Sanzione pecuniaria e fase esecutiva
La richiesta dei ricorrenti di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria è stata ritenuta estranea alla legittimità dell’ordinanza. L’eventuale applicazione della fiscalizzazione o di altra sanzione pecuniaria appartiene alla fase esecutiva dell’ordine di demolizione e deve essere valutata in quella sede.
Esito
La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato, pur dando atto della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla domanda di sanatoria. Il parere conclusivo è stato pertanto nel senso del rigetto del ricorso.
È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti e i terzi citati, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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