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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3772/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di rigetto del riesame che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere. Hanno proposto due motivi: 1) vizio processuale per aver celebrato l'udienza oltre i termini previsti (richiamando gli artt. 309, commi 9 e 10, e 172, comma 3, c.p.p.), con conseguente nullità dell'udienza e perdita di efficacia della misura; 2) vizio della motivazione per contraddittorietà, illogicità e travisamento della prova, deducendo carenza di gravi indizi e non credibilità delle dichiarazioni della persona offesa in ordine al riconoscimento e alla presenza dei ricorrenti al fatto contestato (imputazioni provvisorie indicate negli artt. 110, 56, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1) e 3) c.p., e art. 416-bis.1 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati e, per talune censure, non consentiti. Sul profilo processuale la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui il termine di dieci giorni per la richiesta di riesame non è un termine "libero" e la sua scadenza in giorno festivo si proroga al giorno lavorativo successivo; pertanto la fissazione dell'udienza e gli adempimenti collegati sono stati ritenuti tempestivi. Sul profilo della motivazione la Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulle misure cautelari: la cassazione può verificare solo l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione, non procedere a una rivalutazione dei fatti o dell'attendibilità delle fonti; i ricorrenti in realtà proponevano una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito. Condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Riferito ai termini e alle modalità connesse al riesame delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione del Tribunale sia conforme al principio secondo cui il termine di dieci giorni non è "libero" e va computato con le proroghe previste per le scadenze che cadono in giorno festivo

  • art. 172 c.p.p.

    Disposizione richiamata in relazione ai termini per il deposito della decisione; la Corte ha precisato che la proroga per festività opera anche rispetto alla fissazione dell'udienza collegata alla procedura di riesame e che, nel caso concreto, gli adempimenti sono stati tempestivi

  • art. 110 c.p.

    Norma citata tra le imputazioni provvisorie (concorso di persone nel reato); nella sentenza è indicata come parte dell'elencazione normativa a fondamento della misura cautelare

  • art. 56 c.p.

    Norma citata tra le imputazioni provvisorie (tentativo); riportata come capo di accusa alla base della custodia cautelare

  • art. 629 c.p.

    Norma indicata tra le imputazioni provvisorie (estorsione); utilizzata quale titolo di reato che giustificava la misura cautelare

  • art. 628 c.p.

    Norma richiamata tra le imputazioni provvisorie (rapina e relative aggravanti specificate dal comma e sottopunti); citata come elemento del quadro indiziario valutato dal Tribunale

  • art. 416-bis c.p.

    Norma richiamata tra le imputazioni provvisorie (associazione di tipo mafioso o equivalente aggravazione associativa); indicata come aggravante contestata che ha inciso nella valutazione della gravità indiziaria

Massime di principio

  • Il computo dei termini per il riesame delle misure cautelari: se il termine di legge scade in giorno festivo si applica la proroga al primo giorno lavorativo utile; la fissazione dell'udienza collegata è considerata valida se gli adempimenti sono posti tempestivamente nel medesimo arco procedimentale.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sui provvedimenti di riesame delle misure cautelari è limitato all'adeguatezza logico-giuridica della motivazione; non è ammessa una rivalutazione del merito dei fatti o dell'attendibilità delle prove già valutate dal giudice di merito.
  • Un motivo di ricorso che si risolva nella proposta di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito è in genere inammissibile per la cassazione; per avere successo occorre dimostrare una specifica illogicità, contraddittorietà o violazione di legge nella motivazione.
  • Le impugnazioni basate sulla presunta nullità dell'udienza per tardività richiedono la prova concreta della violazione del termine e non una mera interpretazione alternativa del computo dei giorni.
  • Nelle questioni di misura cautelare, l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e la ricostruzione dei ruoli tra indagati sono normalmente materia di valutazione del giudice di merito; per impugnare con successo in cassazione va dimostrata una carenza motivazionale strutturale o un errore di diritto.

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