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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11021/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova che, in sede di riesame, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ritenendo sussistenti gravi indizi per truffa aggravata ai danni di sacerdoti piemontesi. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo un caso di cosiddetta contestazione a catena: le attività investigative e gli elementi probatori relativi alle nuove contestazioni sarebbero stati desumibili dagli atti anteriori al decreto di rinvio a giudizio del 10/09/2020 (relativi a un primo procedimento) e quindi non avrebbero giustificato nuove contestazioni o la misura cautelare posta a base del presente procedimento. Il ricorrente evidenziava che il suo cellulare era stato sequestrato il 30/06/2020, le persone offese escusse prima del 19/08/2020 e che la delega del 02/11/2020 non sarebbe stata rilevante, sostenendo che il PM avrebbe potuto operare nel primo procedimento.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, osservando che il Tribunale di Genova aveva motivatamente valutato l'esistenza di indagini ulteriori svolte dopo il rinvio a giudizio (deleghe investigative del 02/11/2020) da cui erano emersi riscontri nuovi e organici, tra cui esiti di tabulati telefonici, consulenze tecniche, accertamenti presso Poste Italiane e sui rapporti bancari. Tali elementi, pur richiedendo valutazione di merito sul loro peso probatorio, giustificavano la decisione del giudice di merito; la verifica sulla desumibilità dagli atti e sulla qualificazione della contestazione a catena è rimessa al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è adeguata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Cassazione Penale, Sez. IV, n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano

    Sez.4, n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv. 246798

    Principio secondo il quale la verifica dell'esistenza della connessione qualificata e la valutazione del materiale probatorio o indiziario in tema di contestazione a catena sono valutazioni di merito riservate al giudice del merito; il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice del merito nell'apprezzamento degli elementi probatori salvo vizio di motivazione.

Massime di principio

  • La qualificazione di una contestazione come 'contestazione a catena' e la valutazione sulla desumibilità degli elementi dagli atti è questione di merito riservata al giudice di merito; la Cassazione controlla la correttezza e la completezza della motivazione ma non rivaluta nel merito il peso degli elementi probatori.
  • Se il pubblico ministero svolge indagini successive al rinvio a giudizio (es. deleghe investigative, consulenze tecniche, accertamenti su tabulati telefonici, rapporti bancari, Poste), i risultati di tali indagini possono giustificare nuove contestazioni o misure cautelari anche se riferibili temporalmente a fatti anteriori al rinvio a giudizio, purché emergano elementi nuovi e organici.
  • La valutazione del 'peso indiziario' di attività tecniche e accertamenti è rimessa al giudice del merito; un ricorso in Cassazione generico che non dimostri specifici vizi logici o omissioni della motivazione è difficilmente destinato ad essere accolto.
  • Per contestare efficacemente la desumibilità dagli atti occorre indicare con precisione quali atti contengono gli elementi ritenuti già disponibili e dimostrare che non vi siano state indagini successive che abbiano prodotto elementi nuovi; l'assenza di tale specificità indebolisce il ricorso.
  • La presenza di documenti e allegati che attestano indagini successive (deleghe, consulenze, tabulati) favorisce la legittimità delle nuove contestazioni e della misura cautelare adottata sulla base di quelle acquisizioni investigative.

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