Sentenza n. 8459/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento Giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7762/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 01.07.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 7762/2024, relativa al pagamento del Bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7762/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 1° luglio 2024. Nel corso del giudizio ha comunicato che il Ministero aveva accreditato il Bonus nel Portale Bonus Carta del Docente, determinando il soddisfacimento della pretesa. Il ricorso presupponeva quindi l'inerzia o il ritardo dell'Amministrazione nell'esecuzione dell'obbligo risultante dalla sentenza del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto nel corso del giudizio avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato. Ai fini delle spese, il Collegio ha effettuato la valutazione virtuale della fondatezza della domanda originaria e ha ritenuto che il ricorso sarebbe stato fondato, poiché il credito era stato soddisfatto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state quindi parzialmente compensate, in considerazione dell'esecuzione spontanea della sentenza da parte dell'Amministrazione dopo la proposizione del ricorso, mentre per la parte residua il Ministero è stato condannato secondo il criterio della soccombenza virtuale al pagamento di euro 400,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando un'attività amministrativa successiva soddisfa integralmente e irretrattabilmente l'interesse azionato, sicché non residua alcuna utilità concreta per una pronuncia di merito.
- Quando la cessazione della materia del contendere deriva dall'adempimento dell'Amministrazione nel corso del giudizio, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della pretesa originaria ai fini della regolazione delle spese processuali.
- Se il credito riconosciuto da una sentenza non viene soddisfatto prima dell'instaurazione del giudizio di ottemperanza, ma viene pagato soltanto dopo la sua proposizione, la domanda deve essere considerata astrattamente fondata ai fini della soccombenza virtuale.
- L'esecuzione dell'obbligo amministrativo dopo la proposizione del ricorso può giustificare la compensazione parziale delle spese, mentre la parte residua può essere posta a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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