Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33730/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del GIP del 3/3/2025 che ordinava al Pubblico Ministero di formulare imputazione per reati già contestati (artt. 642 e 494 c.p.) e, inoltre, per due delitti di falsità materiale relativi a certificato anagrafico e carta di circolazione (artt. 477 e 482 c.p.), reati non ipotizzati dal P.M.. I motivi erano: (1) violazione degli artt. 409, comma 5, c.p.p., 111 e 112 Cost. e carattere abnorme dell'ordinanza perché il GIP avrebbe ordinato l'imputazione per reati diversi da quelli iscritti dal P.M.; (2) per la posizione di Battista Salvatore, irregolarità nella declaratoria di irreperibilità per mancata esecuzione delle ricerche previste dall'art. 159 c.p.p. e legge 28/4/1914 n.67; (3) carenza probatoria e vizio della motivazione, posto che l'accusa si sarebbe fondata su indagini private della Reale Mutua e su mere supposizioni, esclusione ingiustificata della possibilità di riconoscere la tenuità del fatto e contestazione della qualificazione della personalità dei ricorrenti come "professionalità criminale".

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il GIP ha reso un atto abnorme ordinando al P.M. la formulazione dell'imputazione per i reati di cui agli artt. 477 e 482 c.p., non oggetto della richiesta di archiviazione né ipotizzati dal P.M.; tale statuizione è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza. I secondi e terzo motivi sono stati dichiarati inammissibili: al di fuori dell'ipotesi di abnormità, il provvedimento del GIP che non accoglie la richiesta di archiviazione non è impugnabile in Cassazione (è previsto il reclamo solo contro l'ordinanza di archiviazione). Nel complesso, l'ordinanza è annullata limitatamente all'ordine di formulazione dell'imputazione per gli artt. 477 e 482 c.p.; per il resto il ricorso è inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 409, comma 5, cod. proc. pen.

    Il potere del GIP, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., non può spingersi a ordinare al P.M. la formulazione dell'imputazione per reati diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione; un ordine in tal senso è atto abnorme e annullabile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamata nella contestazione di violazione dei diritti costituzionali connessi al giusto processo e alla delimitazione delle competenze tra organi inquirenti e giudicanti.

  • art. 112 Cost.

    Evocata in relazione alle garanzie difensive e alle modalità del procedimento penale; utilizzata dalla difesa per contestare l'eccesso di potere del GIP.

  • artt. 477 e 482 cod. pen.

    Reati di falsità materiale indicati dal GIP nell'ordine di imputazione coatta; la Cassazione ha ritenuto che la formulazione di imputazione per tali articoli, non essendo stata ipotizzata dal P.M., costituisce parte abnorme dell'ordinanza.

  • artt. 642 e 494 cod. pen.

    Reati originariamente contestati e già iscritti nel registro degli indagati; il GIP aveva ordinato la formulazione dell'imputazione anche per questi reati (parte non annullata).

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Norma sulle ricerche e sulla declaratoria di irreperibilità: la difesa ha invocato l'irregolarità della declaratoria per Battista Salvatore per mancata esecuzione delle ricerche previste, ma la Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile sul piano procesuale (non deciso nel merito).

  • legge 28 aprile 1914, n. 67

    Normativa richiamata dalla difesa in relazione alle formalità per la declaratoria di irreperibilità; il motivo è stato comunque dichiarato inammissibile.

  • Giurisprudenza: Cass., Sez. U., Sent. n. 40984 del 22/03/2018 (Gianforte)

    Richiamato come principio consolidato: il provvedimento del GIP che, non accogliendo l'archiviazione, ordina al P.M. di formulare imputazione per reato diverso da quello oggetto della richiesta è atto abnorme e impugnabile in Cassazione.

Massime di principio

  • Il GIP non può ordinare al pubblico ministero di formulare imputazione per reati che il P.M. non ha neppure ipotizzato: tale ordine è atto abnorme e può essere annullato in cassazione.
  • Avverso il rigetto della richiesta di archiviazione (cioè quando il GIP non accoglie l'archiviazione) la possibilità di impugnazione è generalmente limitata: il reclamo è previsto solo contro l'ordinanza di archiviazione; quindi molte doglianze sul mancato accoglimento risultano inammissibili se non fondate su abnormità.
  • Se si contesta la declaratoria di irreperibilità (art. 159 c.p.p.), è importante verificare che siano state effettivamente eseguite le ricerche previste dalla legge nei luoghi indicati; la mancata osservanza di tali formalità può costituire motivo valido, ma la censura deve essere proposta nel corretto rimedio processuale.
  • Quando l'accusa si basa su indagini private (es. compiute da assicurazioni), per ottenere una formulazione di imputazione occorrono riscontri pubblici e attività investigative dell'organo inquirente: mere supposizioni derivanti da indagini private possono non essere sufficienti a legittimare l'imputazione coatta.
  • Nel valutare iniziative difensive in casi simili: concentrare le impugnazioni sull'eventuale abnormità del provvedimento del GIP (se ha ecceduto i propri poteri) e verificare attentamente l'ammissibilità dei motivi prospettati, poiché molte questioni di merito sono precluse se non inserite nei rimedi previsti dal codice.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.