Sentenza n. 14379/2026 - Roma, Sezione 4
Per la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi su un’istanza di accesso agli atti ai sensi delle disposizioni contenute nella L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, avanzata dal Sig. -OMISSIS- mediante lettera spedita a mezzo pec in data 09/02/2026, tendente ad ottenere il rilascio di documenti funzionali per un’eventuale azione giudiziaria, Per il riconoscimento del diritto dell’odierno ricorrente ad ottenere l’accesso documentale, l’esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti, per la condanna dell’ANAS Spa all’esibizione ed al rilascio dei documenti richiesti ai sensi delle disposizioni contenute nella L. 241/1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso documentale trasmessa via PEC il 9 febbraio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (istante accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato da Anas sull'istanza di accesso documentale presentata ai sensi della legge n. 241/1990, nonché l'accertamento del diritto di ottenere l'esibizione e il rilascio dei documenti, funzionali a un'eventuale azione giudiziaria. Nel corso del giudizio, la documentazione richiesta è stata integralmente rilasciata, sicché la difesa del ricorrente ha chiesto una pronuncia di cessata materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, a seguito dell'intervenuto rilascio dei documenti oggetto dell'istanza, è venuto meno l'interesse alla decisione sulla domanda di accesso. Le spese di lite sono state compensate in ragione dei documenti depositati e dell'andamento complessivo della controversia. Il rimborso del contributo unificato è stato tuttavia posto a carico di Anas S.p.A., in considerazione della prognosi favorevole sull'esito del ricorso. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate nel provvedimento.
Norme richiamate
l. 241/1990
Disciplina il diritto di accesso documentale esercitato dal ricorrente e l'azione proposta contro il silenzio dell'amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva quale base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la prescrizione di oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'accesso documentale, l'amministrazione rilascia i documenti richiesti, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- Il rilascio dei documenti nel corso del giudizio non impedisce al giudice di porre a carico dell'amministrazione il rimborso del contributo unificato, anche in presenza di compensazione delle spese, qualora la prognosi sull'esito favorevole del ricorso giustifichi tale statuizione.
- La diffusione di un provvedimento giurisdizionale deve essere accompagnata dall'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone interessate, quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
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