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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 174/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per omicidio e porto d'arma (delitto del 23/06/2000) denunciando principalmente la violazione delle norme sulla procedibilità: in particolare gli imputati erano stati precedentemente iscritti e nei loro confronti era stato emesso decreto di archiviazione il 26/11/2003 (procedimento n. 83431/2000). Successivamente la Procura, nell'ambito di un distinto procedimento sulle attività del "clan PRINNO" (2009-2010), acquisì nuovi atti relativi all'omicidio e iscrisse un nuovo procedimento (n. 47004/2010) senza ottenere la necessaria autorizzazione alla riapertura delle indagini per gli stessi fatti e gli stessi indagati, e poi esercitò l'azione penale. I ricorrenti contestavano dunque l'improcedibilità dell'azione penale e l'inutilizzabilità degli atti raccolti dopo l'archiviazione. Altri motivi aggiunti riguardavano: utilizzabilità di intercettazioni e captazioni occulte, qualificazione di Forte come persona informata (e non indagato), valutazione dell'attendibilità di testi e dei collaboratori di giustizia, l'applicazione dell'aggravante della premeditazione e dell'aggravante mafiosa, la recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul motivo assorbente dell'improcedibilità. Ha ritenuto che, una volta pronunciata l'archiviazione del 26/11/2003 nei confronti dei medesimi soggetti e per lo stesso fatto, la Procura non poteva esercitare l'azione penale senza la preventiva autorizzazione alla riapertura delle indagini: il difetto di tale autorizzazione determina l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo l'archiviazione e l'improcedibilità dell'azione penale. Di conseguenza la sentenza di appello e la sentenza di primo grado sono state annullate senza rinvio. La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché valuti le iniziative da assumere in tema di procedibilità (artt. 414 e 345, comma 2, c.p.p.). La Corte ha inoltre precisato che la declaratoria di difetto di condizione di procedibilità non comporta automaticamente il divieto di riproposizione dell'azione qualora l'ostacolo sia rimosso.

Norme richiamate

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Usato per indicare che i soggetti erano iscritti nel registro degli indagati e, pertanto, nei loro confronti era stato disposto l'accertamento nella fase delle indagini preliminari

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle modalità di esercizio dell'azione penale e alla necessità che il pubblico ministero valuti la procedibilità dopo l'annullamento per difetto di riapertura delle indagini

  • art. 345, comma 2, cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che la declaratoria della mancanza della condizione di procedibilità deve essere rilevata e che la pronuncia di non luogo a procedere per tale difetto non impedisce in assoluto una successiva riapertura dell'azione se l'ostacolo viene rimosso

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare l'obbligo del giudice di rilevare d'ufficio le questioni di procedibilità in ogni stato e grado del giudizio

  • art. 605 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione ai motivi di ricorso e ai vizi di motivazione dedotti, nell'ambito della cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato in correlazione all'art. 345 per spiegare i limiti del principio ne bis in idem rispetto alle pronunce che dichiarano la mancanza di una condizione di procedibilità

  • art. 110, 575, 577 cod. pen. e art. 61, n.4 cod. pen.

    Norme sostanziali relative al concorso nei reati di omicidio, alla qualificazione delle aggravanti (premeditazione, fine e metodo mafioso) e alla determinazione della pena, indicate come oggetto delle contestazioni nel processo di merito

  • art. 7 L. 203/1991

    Richiamata in relazione alla contestata aggravante connessa al metodo e all'agevolazione mafiosa nel delitto di omicidio

  • artt. 2, 4 e 7 L. n. 895/1967

    Richiamate in relazione alla normativa sulle armi e alla contestazione di detenzione e porto aggravati dell'arma utilizzata

  • art. 15, 24, 111 Cost. e art. 8 CEDU

    Norme costituzionali e convenzionali richiamate dai ricorrenti a tutela delle garanzie processuali e della regolarità dell'utilizzabilità delle prove (es. diritto di difesa, giusto processo, tutela della vita privata e delle comunicazioni)

Massime di principio

  • Se in un procedimento a carico di una persona per uno stesso fatto è stata pronunciata l'archiviazione, la Procura non può successivamente esercitare l'azione penale sugli stessi fatti e contro gli stessi soggetti senza la preventiva autorizzazione alla riapertura delle indagini: la mancanza di tale autorizzazione rende l'azione penale improcedibile e gli atti raccolti dopo l'archiviazione inutilizzabili.
  • La questione della procedibilità è prioritaria e rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio; quindi, una volta sollevata e fondata, assorbe e impedisce l'esame di questioni successive sull'utilizzabilità delle prove.
  • La declaratoria di difetto di una condizione di procedibilità (es. per mancata riapertura) non equivale automaticamente a un divieto permanente di perseguire il fatto (ne bis in idem): se l'ostacolo che ha determinato la improcedibilità viene rimosso, l'azione può essere riavviata secondo le norme (art. 345 c.p.p. richiamato).
  • In situazioni analoghe il pubblico ministero, a seguito di annullamento per improcedibilità, può valutare se richiedere o ottenere la riapertura delle indagini o intraprendere altre iniziative idonee a rimuovere l'ostacolo alla procedibilità; fino a che l'ostacolo sussiste, ogni esercizio dell'azione penale è nullo per difetto di condizione di procedibilità.
  • Nel sollevare eccezioni processuali riguardanti archiviazioni e riaperture, è cruciale documentare la coincidenza oggettiva e soggettiva dei fatti e delle persone tra il procedimento archiviato e quello successivo: la nozione di 'medesimo fatto' e 'medesimo ufficio requirente' è centrale per valutare l'improcedibilità.

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