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Sentenza

Sentenza n. 2522/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza n.4078/2025 del 3.4.2025 - rg 4527/2024 emessa dal Tribunale di Roma Sezione Lavoro passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202511582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza dell'Amministrazione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 4078/2025, passata in giudicato, relativa alla ricostruzione di carriera e al riconoscimento delle differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza dell'Amministrazione alla sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adozione delle misure necessarie alla sua esecuzione. Il titolo giudiziale riconosceva il diritto alla ricostruzione di carriera e alle differenze retributive. L'Amministrazione si è costituita con un atto di mero stile e non ha fornito chiarimenti, documentazione o indicazioni sull'avvenuta esecuzione della sentenza, né ha dedotto sopravvenienze o elementi ostativi. È stata inoltre chiesta la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che l'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato nel caso deciso. Non risultando provata l'esecuzione del titolo, il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale del Ministero competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso, con un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. La domanda di astreinte è stata respinta, poiché il ritardo nel pagamento non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare la volontà dell'Amministrazione di sottrarsi all'obbligazione. Le spese sono state poste a carico del Ministero, ma tenendo conto della soccombenza parziale derivante dal rigetto della domanda di penalità, della natura essenzialmente esecutiva del giudizio e del limitato impegno difensivo, in euro 800 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    per conseguire l'attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L'azione di ottemperanza è ammessa per ottenere l'attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e per imporre all'Amministrazione di conformarsi al contenuto decisorio nel caso concreto.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere disposta nell'ambito dell'ottemperanza, ma nel caso concreto è stata negata perché il ritardo dell'Amministrazione non è stato ritenuto espressivo della volontà di sottrarsi all'obbligazione.

  • art. 74 c.p.a.

    È richiamato in relazione all'utilizzo di precedenti giurisprudenziali conformi nella motivazione della sentenza.

  • art. 3 D.M. 55/2014

    È stato utilizzato per individuare, in ragione della natura esecutiva del giudizio, parametri riferiti alle esecuzioni mobiliari, ritenuti maggiormente attinenti alla fattispecie.

  • art. 4, commi 1 e 5, D.M. 55/2014

    Ha orientato la liquidazione delle spese secondo i minimi, in considerazione della semplicità del ricorso, e secondo il principio di liquidazione per fasi, con esclusione della fase decisionale ritenuta priva di autonome attività difensionali.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'Amministrazione sia tenuta a conformarsi al suo contenuto nel caso deciso.
  • Quando il ricorrente deduce l'inadempimento di un giudicato e l'Amministrazione non fornisce elementi sull'avvenuta esecuzione, né indica sopravvenienze o impedimenti, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e predisporre contestualmente la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
  • La penalità di mora nell'ottemperanza non consegue automaticamente al ritardo dell'Amministrazione: può essere negata quando dagli atti non emerga una volontà dell'Amministrazione di sottrarsi all'obbligo derivante dal giudicato.
  • In presenza di accoglimento della domanda di ottemperanza e di rigetto della domanda accessoria di astreinte, l'esito della controversia è di accoglimento parziale e la liquidazione delle spese può tener conto della soccombenza parziale e della natura essenzialmente esecutiva del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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