Cassazione Penale, Sentenza n. 1780/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza ex artt. 666 e 673 c.p.p. per la rideterminazione della pena inflitta con sentenze irrevocabili (del 18/12/2016, 05/02/2008 e 06/07/2016) per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 73, comma 1 (riduzione del minimo edittale da 8 a 6 anni). Il ricorrente chiedeva che il giudice dell'esecuzione rivedesse la commisurazione della pena tenendo conto della nuova cornice edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza del 01/12/2022 e ha rinviato alla Corte di appello di Reggio Calabria. La Corte di cassazione ha disposto che il giudice dell'esecuzione verifichi preliminarmente la rilevanza delle sentenze irrevocabili all'esecuzione alla luce della pronuncia costituzionale n. 40/2019, accerti quale normativa edittale fosse applicabile alla data di commissione dei fatti e, in caso di esito favorevole al ricorrente, ridetermini il trattamento sanzionatorio (per la parte non definitivamente espia) motivando espressamente i parametri adottati.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, "nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni"
La norma è stata parzialmente dichiarata incostituzionale e la circostanza incide sulla cornice edittale applicabile; occorre verificare se i reati contestati siano stati commessi quando era in vigore la disposizione aggravata o quando era applicabile il minimo più favorevole
artt. 666 e 673 c.p.p.
Fondamento procedurale dell'incidente di esecuzione proposto dal condannato per ottenere la rideterminazione della pena
Sezioni Unite, n. 42858 del 29/05/2014 (Gatto)
"Successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena, che non sia stata interamente espiata, da parte del giudice dell'esecuzione"
Principio applicato: anche dopo il passaggio in giudicato, la sentenza di incostituzionalità che mitiga il trattamento sanzionatorio impone la rideterminazione della pena residua da parte del giudice dell'esecuzione
Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 23/01/2019
"illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni"
Ha ridotto la cornice edittale minima per l'art. 73 comma 1; tale modifica è idonea a incidere sul trattamento sanzionatorio di condanne irrevocabili non totalmente espiate
decreto-legge 30/12/2005, n. 272, convertito con legge 21/02/2006, n. 49
Intervento normativo che aveva elevato il minimo della pena per art. 73 comma 1 in un determinato periodo; occorre valutare la successione delle norme per individuare la disciplina più favorevole applicabile
art. 27, comma terzo, Cost.
Richiamato in relazione al principio di finalità rieducativa della pena: l'esecuzione derivante da una norma dichiarata incostituzionale può risultare illegittima anche sotto il profilo della sua funzione rieducativa
Massime di principio
- Se dopo sentenza irrevocabile viene dichiarata l'incostituzionalità di una norma che mitiga il trattamento sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione deve verificare la rilevanza delle sentenze pregresse e, se non tutta la pena è stata espia, rideterminare la pena residua.
- Il giudice dell'esecuzione deve accertare quale quadro normativo edittale fosse vigente alla data di commissione dei reati per stabilire se si applichi la disciplina più favorevole al condannato (analisi della successione di leggi).
- La mera affermazione della congruità della pena senza esplicitare i parametri e il ricalcolo della commisurazione alla luce della nuova cornice normativa è insufficiente: è richiesta una motivazione analitica.
- Se la modifica normativa ha effettiva incidenza sulla misura minima o massima della pena, questa può portare a una riduzione del trattamento sanzionatorio per la parte non ancora espia, salvo che la pena sia già stata interamente scontata.
- Occorre tenere conto della giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha chiarito la rilevanza sia dell'illegittimità obiettiva (applicazione di norma incostituzionale) sia della legittimità soggettiva (finalità rieducativa) nella valutazione dell'esecuzione.
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