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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24740/2023 del 17/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore)

La controversia

Un automobilista agiva per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a causa della precipitazione di cenere e lapilli provenienti dall'Etna lungo l'autostrada Messina-Catania. Sosteneva che l'ente gestore avrebbe dovuto chiudere il tratto autostradale, attivare altri soggetti per la chiusura, deviare il traffico o segnalare tempestivamente il pericolo agli imbocchi dell'arteria, così da consentire agli utenti di scegliere percorsi alternativi. Il giudice di pace rigettava la domanda; in appello il tribunale confermava il rigetto della pretesa risarcitoria e accoglieva l'appello incidentale dell'ente sulle spese. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 2051 c.c., sostenendo che il custode avrebbe dovuto provare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno e che l'evento vulcanico non fosse imprevedibile né inevitabile; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese, ritenendo sussistenti i presupposti per la compensazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il danno non era stato cagionato dalla cosa in custodia (la strada), ma dalla caduta di corpi estranei sull'autovettura; tuttavia ha rilevato che vi era giudicato interno sulla qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., sicché la verifica andava compiuta entro quel perimetro. Alla luce del fatto accertato, mancava il presupposto del danno cagionato dalla cosa in custodia, essendo l'evento riconducibile a un corpo estraneo e integrando, per il giudice di merito, un caso fortuito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, ricordando che la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e che non è censurabile in cassazione la mancata compensazione se la parte è totalmente soccombente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità per cose in custodia presuppone che il danno sia eziologicamente riconducibile alla cosa; se l'evento è causato da un corpo estraneo e non dalla cosa custodita, manca il presupposto della responsabilità. Nel caso concreto, entro il perimetro del giudicato interno, la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della responsabilità del custode.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge in cassazione in relazione all'art. 2051 c.c.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese processuali è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nel contesto del riparto dell'onere della prova evocato dal ricorrente, senza essere oggetto di autonoma decisione.

Massime di principio

  • La responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede un nesso causale tra la cosa custodita e il danno; se il pregiudizio deriva da un evento esterno o da un corpo estraneo, il titolo di responsabilità non è integrato.
  • Quando sul titolo della responsabilità si è formato giudicato interno, la censura in cassazione deve muovere entro quel perimetro e non può rimettere in discussione la qualificazione giuridica non impugnata.
  • L'imprevedibilità e inevitabilità dell'evento esterno possono integrare il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode, se il fatto dannoso non è ascrivibile alla cosa in custodia.
  • La decisione sulle spese processuali è tendenzialmente discrezionale nel merito; in cassazione è sindacabile solo se le spese siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa o in violazione di un limite legale.
  • Il mero dissenso sulla opportunità della compensazione delle spese non è, di per sé, motivo idoneo a fondare la cassazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiCaso fortuito e forza maggioreGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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