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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9663/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Ord. pen.) e di semilibertà (art. 50 Ord. pen.) in relazione alla pena complessiva di 10 anni e 8 mesi per reati di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/1970). Il ricorrente contestava: errori sul calcolo del quantum della pena e sulla recidiva; valutazione illogica e contraddittoria circa la "revisione critica" del proprio comportamento (l'equipe trattamentale aveva espresso parere favorevole qualificando la revisione come "discreta"); mancata valorizzazione della vetustà dei fatti (reati chiusi al 2013), dei tre anni trascorsi agli arresti domiciliari senza rilievi, dell'imminente esaurimento della porzione non ostativa della pena e dell'assenza di contatti con persone diverse dai familiari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo esame nel merito, perché il Tribunale di sorveglianza non ha applicato correttamente la disciplina posteriore (decreto-legge 31/10/2022 n.162 e relative modifiche), che ha trasformato la presunzione di pericolosità dei non collaboranti da assoluta a relativa. La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha svolto il complesso scrutinio istruttorio richiesto dalla nuova normativa (accertamento dell'attualità dei collegamenti con l'organizzazione, posizione del detenuto, verifica di infrazioni disciplinari, acquisizione di pareri e informazioni patrimoniali e reddituali, ecc.). Ha inoltre precisato che la sentenza della Corte Costituzionale n.253/2019 riguarda i permessi premio e non estende automaticamente la propria portata alle misure alternative, per cui va applicata la disciplina aggiornata.

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen. (legge 26 luglio 1975 n. 354)

    Regola l'affidamento in prova al servizio sociale; richiede valutazione del percorso rieducativo del detenuto. Nella fattispecie il Tribunale avrebbe dovuto riesaminare l'istanza alla luce della normativa sopravvenuta

  • art. 50 Ord. pen. (legge 26 luglio 1975 n. 354)

    Regola la semilibertà; come per l'affidamento, l'accesso deve essere valutato conformemente alle condizioni dettate dalla disciplina aggiornata per i non collaboranti

  • art. 4-bis Ord. pen. (comma 1 e 1-bis)

    art. 4-bis, comma 1 e 1-bis

    Norma ostativa riguardante i reati legati alla criminalità organizzata; la novella del 2022 ha sostituito il comma 1-bis e trasformato la presunzione di pericolosità da assoluta a relativa, rendendo possibile l'accesso ai benefici per i non collaboranti in presenza di stringenti condizioni e dopo specifici accertamenti

  • decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (art. 1 comma 1 lett. a) n. 2) e art. 3)

    d.l. 31/10/2022 n.162, art.1 comma1 lett.a n.2; art.3

    L'art.1 ha modificato la disciplina dell'art.4-bis rendendo relativa la presunzione di pericolosità per i non collaboranti; l'art.3 disciplina una disciplina transitoria che riguarda i casi di collaborazione impossibile/inesigibile/irrilevante, ma non i non collaboranti "per scelta", per i quali si applica la disciplina a regime

  • legge n.199 del 2022 (modifiche all'art. 4-bis, secondo comma)

    legge n.199/2022, secondo comma art.4-bis

    Ha ampliato i poteri istruttori del Tribunale di sorveglianza, imponendo acquisizioni di informazioni e accertamenti dettagliati (pareri del PM, PNA, informazioni patrimoniali, disciplinari, ecc.) necessari per valutare l'assenza di collegamenti attuali o potenziali

  • DPR n. 309/1970 (artt. 73 e 74)

    artt. 73 e 74 DPR 309/1970

    Norme incriminatrici in materia di stupefacenti che costituiscono i reati per i quali il ricorrente è stato condannato; rilevanti in relazione all'applicabilità delle disposizioni ostative

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 253 del 2019

    Ha dichiarato illegittima la normativa che impediva i permessi premio ai non collaboranti quando fossero emersi elementi che escludessero collegamenti attuali con la criminalità organizzata; però la Corte ha riguardo specifico ai permessi premio e non estende automaticamente la sua portata alle misure alternative, per cui la sua applicazione è circoscritta

  • Ordinanza Corte Costituzionale n. 227 del 2022

    Ha rimesso la valutazione al giudice di merito per verificare l'effetto della normativa sopravvenuta (d.l.162/2022) sulla rilevanza delle questioni costituzionali sollevate, segnalando la trasformazione della presunzione di pericolosità da assoluta a relativa

  • Ordinanza-monito Corte Costituzionale n. 97 del 2021

    ordinanza-monito n.97/2021

    Ha sospeso la trattazione per consentire al Parlamento di intervenire su un equilibrio legislativo ritenuto problematico circa l'ostatività per i non collaboranti, sottolineando incoerenze possibili nel sistema penitenziario

  • Ord. n. 18518 del 2020 (Sez. penale Corte di Cassazione)

    Ha sollevato questioni di legittimità costituzionale circa l'esclusione dei non collaboranti dall'accesso alla liberazione condizionale, inserendosi nel quadro delle pronunce che hanno portato alla revisione normativa

Massime di principio

  • Dopo il d.l. 31/10/2022 n.162 la presunzione di pericolosità dei non collaboranti è relativa: il giudice può concedere benefici se emergono elementi stringenti e cumulativi che escludono collegamenti attuali o potenziali con la criminalità organizzata
  • Per i non collaboranti "per scelta" non si applica la disciplina transitoria dell'art.3 del d.l.162/2022; va applicata la disciplina "a regime" prevista dall'art.1 della novella
  • Il Tribunale di sorveglianza ha l'onere di svolgere un articolato scrutinio istruttorio (acquisizione di pareri del PM e del PNA, informazioni dalla direzione dell'istituto, verifiche patrimoniali e reddituali, accertamenti su infrazioni disciplinari e su nuovi procedimenti) prima di decidere su misure alternative
  • La mera vetustà dei fatti, il tempo trascorso o l'assenza di contatti familiari possono essere elementi favorevoli ma devono essere valutati nel quadro complessivo e alla stregua degli indici stringenti previsti dalla normativa; non sono automaticamente decisivi
  • Le valutazioni motivazionali devono essere coerenti con il parere dell'equipe trattamentale e con gli elementi istruttori acquisiti: contraddizioni tra motivazione negativa e pareri positivi rendono la decisione suscettibile di annullamento e rinvio

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