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Ordinanza

Ordinanza n. 42/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-, trasmesso in data 27 ottobre 2025, di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente;

Giustizia amministrativa202502285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato trasmessa il 27 ottobre 2025. Dalla motivazione dell'atto risultava che il datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta era stato destinatario di un decreto penale di condanna divenuto esecutivo per la violazione dell'art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998. Il ricorrente deduceva l'illegittimità della revoca, prospettando anche una questione di legittimità costituzionale per la mancata valutazione della sua situazione personale e allegando una PEC relativa all'intenzione di un diverso datore di lavoro di assumerlo. Il ricorrente aveva fatto ingresso in Italia a seguito del visto, ma non aveva mai stipulato il contratto di lavoro.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, dopo avere ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza. Ha qualificato la revoca del nulla osta, prevista dall'art. 42, comma 2, secondo periodo, d.l. 73/2022, come atto di ritiro riconducibile alla revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per il rilascio del provvedimento ampliativo. Ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla mancata valutazione della posizione del lavoratore: consentire la permanenza in Italia di uno straniero entrato in assenza dei presupposti di legge, attraverso una procedura eccezionale che posticipa i controlli, determinerebbe un aggiramento del sistema dei flussi programmati. Ha inoltre escluso che l'intenzione di un diverso datore di lavoro di assumere il ricorrente potesse incidere sulla legittimità della revoca, riferita al titolo originario e alla causa ostativa concernente il datore di lavoro iniziale. La precedente reiezione della domanda cautelare monocratica e la fase cautelare sono state considerate ai fini della condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, secondo periodo, d.l. 73/2022

    La revoca del nulla osta al lavoro subordinato costituisce un atto di ritiro riconducibile alla revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per ottenere il provvedimento ampliativo.

  • art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998

    La violazione delle norme sul lavoro degli stranieri, accertata con decreto penale di condanna divenuto esecutivo a carico del datore di lavoro richiedente, costituisce la causa ostativa posta a fondamento della revoca del nulla osta.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale sulla quale il TAR si è pronunciato respingendola per insussistenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta al lavoro subordinato prevista dall'art. 42, comma 2, secondo periodo, d.l. 73/2022 è riconducibile alla revoca sanzionatoria ed esprime un potere vincolato di controllo sulla permanenza dei requisiti necessari per il rilascio del titolo.
  • La mancata valutazione della situazione personale del lavoratore non rende di per sé illegittima la revoca del nulla osta quando il titolo sia stato ottenuto nell'ambito di una procedura eccezionale che posticipa i controlli e la permanenza dello straniero in Italia, in assenza dei presupposti di legge, consentirebbe di eludere il sistema dei flussi programmati d'ingresso.
  • L'intenzione di un diverso datore di lavoro di assumere lo straniero non elimina la causa ostativa riferita al datore di lavoro originario e non incide, nella fase cautelare, sulla legittimità della revoca del nulla osta rilasciato sulla base del rapporto di lavoro originariamente dichiarato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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