Sentenza del 02/10/2019 n. 24545 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'avviso di accertamento Invim notificato il 7 giugno 1986, con cui il valore degli immobili posseduti al 1° gennaio 1983 era stato aumentato da Lire 1.500.000.000 a Lire 4.999.000.000, poi ridotto dai giudici tributari a Lire 4.000.000.000. In Cassazione deduceva l'omessa valutazione delle censure e delle prove relative all'insufficiente motivazione dell'avviso, nonché la violazione del D.P.R. n. 637 del 1972, art. 26, comma 3, sostenendo che l'Ufficio non avesse indicato adeguatamente i criteri di determinazione del maggior valore, anche perché la descrizione degli immobili era stata effettuata mediante sopralluogo esterno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, contro una decisione della Commissione tributaria centrale, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.; il vizio di motivazione è deducibile soltanto in presenza di motivazione apparentemente mancante o gravemente contraddittoria. La Corte ha comunque rilevato che la decisione impugnata indicava le ragioni del rigetto e che l'avviso descriveva i beni e gli elementi fattuali utilizzati, tra cui gli spazi di manovra e le aree verdi. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: l'avviso non era nullo, poiché conteneva elementi sufficienti a delimitare la contestazione e a consentire la difesa. L'Agenzia avrebbe dovuto dimostrare in giudizio le circostanze giustificative del quantum, mentre la contribuente avrebbe potuto contestare la pretesa anche mediante criteri diversi. La società è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate 10.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nullità della sentenza o del procedimento; omesso esame di un fatto decisivo.
I motivi relativi all'omesso esame e alla valutazione delle prove non sono stati esaminati nel merito perché la sentenza della Commissione tributaria centrale era ricorribile solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.
Art. 111 Cost.
Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Commissione tributaria centrale è limitato ai vizi di violazione di legge.
Il vizio di motivazione è denunciabile solo quando la motivazione sia del tutto mancante o presenti una contraddittorietà talmente grave da impedire di comprendere le ragioni della decisione.
D.P.R. n. 637 del 1972, art. 26, comma 3
Norma relativa alla motivazione degli avvisi di accertamento di maggior valore ai fini Invim.
L'avviso deve indicare il criterio normativo astratto utilizzato per determinare il maggior valore, con le precisazioni necessarie al caso concreto, così da consentire al contribuente di delimitare la contestazione e difendersi. Non è tuttavia indispensabile indicare il valore attribuito a ciascun bene quando la descrizione complessiva e gli elementi fattuali consentano di comprendere la valutazione.
Art. 116 c.p.c.
Valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento del giudice.
La dedotta omessa valutazione degli elementi istruttori non poteva essere utilmente fatta valere nel giudizio di legittimità instaurato contro la decisione della Commissione tributaria centrale, nei limiti propri dell'art. 111 Cost.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di integrale rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Poiché il ricorso è stato integralmente rigettato, la ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Disposizione che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, nel D.P.R. n. 115 del 2002.
La norma costituisce il presupposto legislativo per il raddoppio del contributo unificato nei casi di rigetto integrale dell'impugnazione.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando indica il criterio giuridico utilizzato e descrive gli elementi concreti sui quali si fonda la quantificazione, anche senza necessariamente dettagliare il valore attribuito a ogni singolo bene.
- La motivazione dell'avviso deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di predisporre una difesa effettiva; eventuali carenze possono essere valutate anche alla luce delle integrazioni e delle prove fornite dall'Amministrazione nel giudizio, nei limiti dei criteri originariamente indicati.
- Nel giudizio contro una decisione della Commissione tributaria centrale, le censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove sono ammissibili solo in casi estremi, come l'assenza assoluta di motivazione o una contraddittorietà insanabile; non è sufficiente lamentare una valutazione non condivisa o incompleta.
- L'Amministrazione deve provare in giudizio le circostanze che giustificano l'importo accertato, ma il contribuente può dimostrare l'infondatezza della pretesa anche utilizzando criteri diversi da quelli adottati dall'Ufficio.
- In caso di rigetto integrale del ricorso, il contribuente soccombente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento di un ulteriore contributo unificato.
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