Sentenza del 04/08/2017 n. 19562 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'indetraibilità dell'IVA esposta in una fattura emessa nel 2007 da CE.DI. Campania s.r.l. La società ricorrente sosteneva che l'importo fosse il corrispettivo di prestazioni rese in esecuzione di un contratto di appalto di servizi. L'Amministrazione finanziaria, sulla base del processo verbale della Guardia di Finanza, e i giudici di merito hanno invece ritenuto che il pagamento costituisse un finanziamento concesso alla società collegata per la realizzazione di un capannone industriale. L'operazione, qualificata come finanziaria ed esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, non consentiva quindi la detrazione dell'imposta. In Cassazione la società ha dedotto vizi di motivazione, violazioni delle norme IVA e carenze nella motivazione dell'avviso di accertamento e nelle presunzioni utilizzate dall'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e cinque i motivi di ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla motivazione non individuassero un fatto storico decisivo omesso, secondo i limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; che le doglianze sugli artt. 6 e 19 del D.P.R. n. 633 del 1972 fossero incongruenti, poiché il problema non riguardava il momento di effettuazione o fatturazione dell'operazione, ma la sua causa finanziaria; e che le contestazioni sull'avviso e sulle presunzioni non rispettassero il principio di autosufficienza del ricorso. È rimasto quindi fermo l'accertamento fiscale e il disconoscimento della detrazione IVA. La ricorrente è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate 5.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10
operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto
Il finanziamento è stato qualificato come operazione esente da IVA; di conseguenza, l'IVA indicata nella fattura non era detraibile.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6
Disciplina il momento di effettuazione delle prestazioni e, in particolare, il momento rilevante ai fini della fatturazione. La Corte ha chiarito che tale questione non era decisiva, perché la controversia riguardava la causa effettiva del pagamento.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Riconosce il diritto alla detrazione dell'IVA quando l'imposta è divenuta esigibile, ma tale diritto presuppone che l'imposta sia riferita a un'operazione realmente imponibile e inerente. Se l'operazione è finanziaria ed esente, la detrazione non spetta.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Riguarda i poteri di rettifica e accertamento dell'IVA. La censura della società è stata dichiarata inammissibile anche perché non consentiva alla Corte di verificare il contenuto dell'avviso di accertamento.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento induttivo o analitico-induttivo sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. La relativa contestazione è stata ritenuta inammissibile per carenza di autosufficienza e per erronea qualificazione del vizio denunciato.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione applicabile dopo il D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
In Cassazione non è più sufficiente lamentare una motivazione semplicemente insufficiente. Occorre indicare uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, che il giudice abbia completamente omesso di esaminare, oppure un'anomalia motivazionale radicale.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi censura un atto o un documento deve indicarne specificamente il contenuto rilevante e la sua collocazione processuale, senza rinviare genericamente agli atti del giudizio di merito.
Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Integra, insieme all'art. 366, comma 1, n. 6, gli oneri di specifica indicazione e produzione degli atti e documenti sui quali il ricorso per cassazione si fonda.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, impone il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Ai fini IVA conta la causa economica effettiva dell'operazione, non soltanto la denominazione del contratto o la fattura emessa. Un pagamento formalmente qualificato come corrispettivo di servizi può essere riqualificato come finanziamento se gli elementi concreti dimostrano l'assenza di una reale capacità dell'appaltatore di eseguire le prestazioni.
- L'identità o collegamento tra le compagini sociali, l'assenza di personale, beni strumentali e operatività del presunto prestatore e la coincidenza temporale tra il pagamento e l'avvio dell'attività possono costituire elementi presuntivi rilevanti per la riqualificazione dell'operazione.
- La detrazione IVA presuppone un'operazione effettivamente imponibile, reale e inerente all'attività. La mera esistenza di una fattura e la coincidenza tra fattura e pagamento non bastano se l'operazione sottostante è esente o diversa da quella descritta.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove o definire insufficiente la motivazione. Occorre indicare con precisione la norma violata, il fatto storico decisivo omesso oppure l'anomalia motivazionale radicale.
- Chi contesta la motivazione dell'avviso di accertamento o l'uso di presunzioni deve trascrivere o riprodurre nel ricorso le parti essenziali dell'atto e indicare dove esse siano state prodotte; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
- La violazione di legge riguarda l'errata interpretazione della norma astratta, mentre la contestazione della valutazione degli elementi probatori riguarda, di regola, la ricostruzione del fatto e deve essere formulata rispettando i rigorosi limiti del vizio motivazionale.
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