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Sentenza

Sentenza n. 13493/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Velletri che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio della Carta del docente per tre anni scolastici e ordinato al Ministero di attivare la Carta docente con accredito di euro 1.500,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che il titolo giudiziale fosse passato in giudicato, fosse stato notificato nelle forme prescritte e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e, in mancanza di contestazioni o chiarimenti dell’Amministrazione, ha ritenuto provato l’inadempimento alla luce dei principi sull’onere della prova tra creditore e debitore. In sede di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere all’esecuzione entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondava la competenza del TAR a conoscere dell’ottemperanza alla sentenza passata in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale può essere azionata l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione per obbligazioni derivanti da provvedimenti giudiziari.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamata dal titolo giudiziale per il riconoscimento del maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice può ordinare all’Amministrazione di eseguire integralmente il comando giudiziale.
  • Il giudice dell’ottemperanza non può rimettere in discussione i presupposti sostanziali del diritto definitivamente accertato dal giudicato, dovendo limitarsi a verificarne l’attuazione.
  • Quando il creditore allega l’inadempimento di un obbligo risultante dal giudicato e l’Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di inutile decorso del termine.
  • La nomina del commissario ad acta diviene operativa, su richiesta della parte interessata, dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e può essere accompagnata dalla facoltà di delega.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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