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Sentenza

Sentenza del 28/05/2020 n. 10112 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Rimborso di Euro 44.640,00 versati come addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica (periodo feb.2010 - dic.2011). La contribuente B.U. aveva chiesto il rimborso sostenendo l'incompatibilità dell'addizionale con l'art.1 § 2 della Direttiva CE 2008/118; gli uffici (Trentino Riscossioni e Agenzia delle Dogane) avevano respinto l'istanza ritenendo la B.U. priva di legittimazione a chiedere il rimborso in quanto non soggetto passivo dell'imposta e, inoltre, sostenendo la compatibilità dell'addizionale con la disciplina comunitaria. In sede di cassazione Trentino Riscossioni ha dedotto, tra l'altro, il difetto di giurisdizione/legittimazione della B.U. e la compatibilità della normativa nazionale con la Direttiva

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo di cassazione (eccezione di giurisdizione sollevata tardivamente). Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale: ha affermato che, secondo la disciplina del TUA e la giurisprudenza di legittimità, il soggetto passivo dell'accisa (e dell'addizionale) è il fornitore/distributore e che solo il soggetto passivo è legittimato a chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria; il consumatore finale è estraneo al rapporto tributario e può agire contro il fornitore con la normale azione di ripetizione dell'indebito. Perciò la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art.384 c.p.c., ha respinto il ricorso introduttivo della B.U., compensando integralmente le spese processuali

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.504/1995 (TUA), art.14 co.2

    l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata" e il rimborso "deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento" (testo citato nella sentenza)

    La Corte interpreta l'art.14 come norma che collega il diritto al rimborso al pagamento che soddisfa l'obbligazione tributaria: la legittimazione spetta al soggetto passivo che ha effettivamente adempiuto l'obbligo tributario (cioè il fornitore), non al consumatore finale

  • D.Lgs. n.504/1995 (TUA), art.53

    Individua i soggetti obbligati (es. i venditori che fatturano ai consumatori finali) e impone obblighi documentali e di controllo che collegano il rapporto d'imposta al fornitore; la Corte ne trae argomento per attribuire al fornitore la qualifica di soggetto passivo e la correlativa legittimazione al rimborso

  • D.L. 28.11.1988 n.511 art.6

    Norma istitutiva dell'addizionale provinciale; la Corte considera l'addizionale come imponibile dovuta dal fornitore analogamente all'accisa e inserita nel medesimo schema tributario

  • Direttiva 2008/118/CE (accise), art.1 § 2 e art.9 par.2

    La Direttiva delimita i principi sulle accise; la Corte osserva che la disciplina procedurale dei rimborsi spetta allo Stato membro e che la Direttiva non attribuisce automaticamente al consumatore finale un diritto diretto al rimborso presso l'Amministrazione nazionale; il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza resta comunque richiesto

  • Legge n.428/1990 art.29 co.2

    Prevede il rimborso per tributi nazionali incompatibili con norme comunitarie e disciplina la verifica del trasferimento dell'onere su altri soggetti: la Corte la richiama per precisare i limiti della presunzione di trasferimento dell'onere

  • D.L. 30.09.1982 n.688 art.19 co.1

    Norma generale sul rimborso per tributi indebitamente corrisposti quando l'onere non è stato trasferito; la Corte la distingue dall'art.29 L.428/1990 per i tributi rilevanti in ambito comunitario

  • D.Lgs. n.504/1995 (TUA), art.56 co.1

    "l'imposta è versata dal fabbricante direttamente in tesoreria, con diritto di rivalsa sui consumatori"

    La Corte utilizza questa disposizione per sottolineare che l'obbligo di pagamento nei confronti dell'Erario è del fornitore e che la rivalsa sul cliente è un fenomeno civilistico e non trasformante della legittimazione tributaria

Massime di principio

  • Per i tributi in regime di accisa (e relative addizionali) la legittimazione a chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria spetta al soggetto passivo tributario (di norma il fornitore/distributore), non al consumatore finale che ha subito l'onere economico per rivalsa
  • Il consumatore finale che ha pagato in rivalsa può ottenere il rimborso tramite ordinaria azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore; solo in casi eccezionali (es. impossibilità effettiva e comprovata del fornitore ad agire) può essere ammessa una richiesta diretta all'Amministrazione, nel rispetto dei principi di effettività ed equivalenza
  • La qualificazione della rivalsa come istituto civilistico implica che l'accisa, una volta inglobata nel prezzo, perde autonomia contabile e non trasforma il consumatore in soggetto passivo fiscalmente legittimato al rimborso
  • Le questioni di giurisdizione o di legittimazione devono essere eccepite tempestivamente: le eccezioni sollevate per la prima volta in sede di cassazione possono essere dichiarate inammissibili per giudicato implicito
  • La Direttiva 2008/118/CE detta princìpi sulle accise e i rimborsi ma non sostituisce automaticamente, nei dettagli procedurali, la disciplina nazionale; gli Stati membri determinano le modalità processuali rispettando i princìpi europei
  • Prima di agire per il rimborso direttamente contro l'Amministrazione, verificare chi sia il soggetto passivo formalmente tenuto all'obbligazione tributaria e i termini di decadenza (art.14 TUA) che decorrono dal pagamento effettivo dell'obbligazione

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