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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2634

Regolamento delegato (UE) 2024/2634 della Commissione, del 29 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda disposizioni specifiche contenute nell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e la Repubblica del Kenya

Normativa europea32024R2634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’allegato del regolamento (UE) 2019/287 per tener conto delle clausole di salvaguardia bilaterali contenute nell’accordo di partenariato economico tra UE e Kenya. L’intervento è tecnico e mirato: non riscrive la disciplina generale, ma inserisce nell’elenco delle disposizioni specifiche le regole dell’articolo 50 dell’accordo. In tal modo si assicura il coordinamento tra il diritto UE e l’accordo internazionale, soprattutto in materia di attivazione, durata, consultazioni e misure provvisorie di salvaguardia. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2019/287 per includere le specifiche clausole di salvaguardia bilaterali previste dall’accordo di partenariato economico UE-Kenya.

Ambito di applicazione

Si applica all’Unione europea e, per la parte sostanziale richiamata nell’allegato, al rapporto commerciale con la Repubblica del Kenya nell’ambito dell’accordo di partenariato economico concluso con il Kenya. La modifica riguarda l’elenco delle disposizioni specifiche contenute in accordi commerciali che derogano o si coordinano con il regolamento (UE) 2019/287, limitatamente alle clausole di salvaguardia bilaterali e ai meccanismi connessi previsti dall’accordo UE-Kenya, applicabile dal 1.7.2024. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non disciplina in via generale altri accordi o altri settori oltre a quelli espressamente menzionati.

Regolamento delegato (UE) 2024/2634: aggiornamento delle clausole di salvaguardia nell’accordo UE-Kenya

Il regolamento delegato interviene in modo puntuale sul regolamento (UE) 2019/287, che disciplina l’attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi di revoca temporanea delle preferenze previsti in taluni accordi commerciali conclusi dall’Unione con paesi terzi. La modifica si rende necessaria perché l’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e la Repubblica del Kenya contiene disposizioni specifiche sulle misure di salvaguardia non pienamente conformi alla disciplina generale europea.

Finalità dell’intervento normativo

La Commissione, richiamando l’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/287, aggiorna l’allegato di tale regolamento per includervi le clausole dell’accordo UE-Kenya che richiedono coordinamento specifico. L’intervento non introduce una disciplina autonoma generale, ma serve a rendere operativa, nel quadro del diritto dell’Unione, la particolare regolamentazione delle salvaguardie prevista dall’accordo internazionale applicabile dal 1.7.2024.

Ambito dell’allegato e contenuto richiamato

L’allegato inserito nel regolamento delegato riproduce, per il Titolo VI dell’accordo UE-Kenya in materia di misure di difesa commerciale, l’articolo 50 sulle misure di salvaguardia bilaterali e connesse. Le clausole riguardano sia l’UE sia la Repubblica del Kenya e, in particolare, gli Stati partner dell’EAC, con specifiche regole anche per le regioni ultraperiferiche dell’Unione.

Presupposti per l’attivazione delle salvaguardie

Le misure di salvaguardia possono essere adottate dopo aver esaminato soluzioni alternative e solo se un prodotto originario di una parte è importato nell’altra in quantità e condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

  • grave pregiudizio all’industria interna di prodotti simili o direttamente concorrenti;
  • perturbazioni di un settore economico, specie se generano problemi sociali rilevanti o difficoltà tali da causare un grave deterioramento della situazione economica;
  • perturbazioni dei mercati dei prodotti agricoli o dei meccanismi che li regolano.

Le misure devono essere strettamente necessarie e, per la parte importatrice, possono consistere solo nell’aumento del dazio doganale fino al livello applicato ad altri membri OMC oppure nell’introduzione di contingenti tariffari.

Regole speciali per regioni ultraperiferiche e industria nascente

L’accordo contempla un regime specifico per le regioni ultraperiferiche dell’UE: se importazioni originarie dello Stato o degli Stati partner EAC provocano o minacciano di provocare le situazioni descritte, l’Unione può adottare misure di sorveglianza o salvaguardia limitate alla o alle regioni interessate.

Per gli Stati partner EAC, è prevista una disciplina analoga sul proprio territorio. Inoltre, essi possono adottare misure di salvaguardia contro prodotti originari dell’UE quando, a seguito della riduzione dei dazi, importazioni in forte aumento minaccino un’industria nascente che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti. Questa facoltà dura dieci anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo, con possibile proroga di cinque anni da parte del Consiglio APE.

Durata, proroghe e limiti all’uso delle misure

Le misure di salvaguardia devono durare solo il tempo necessario a prevenire o rimediare al pregiudizio o alle perturbazioni. La durata ordinaria non può superare due anni, con possibilità di proroga di altri due anni se persistono le condizioni originarie.

Se le misure sono adottate dagli Stati partner EAC o dall’UE per regioni ultraperiferiche, la durata massima sale a quattro anni, prorogabili per altri quattro anni. Se una misura dura più di un anno, deve contenere elementi di progressiva abolizione entro la fine del periodo previsto. È inoltre vietata la riapplicazione a importazioni già colpite da una precedente salvaguardia prima che sia trascorso almeno un anno dalla sua scadenza.

Procedura ordinaria: comitato degli alti funzionari e consultazioni

La procedura si fonda sul coinvolgimento immediato del comitato degli alti funzionari ogni volta che una parte ritenga sussistere una delle situazioni critiche previste. Il comitato può formulare raccomandazioni per risolvere la situazione; se ciò non avviene o non si raggiunge un’altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni, la parte importatrice può adottare le misure ritenute idonee.

Prima dell’adozione delle misure, o appena possibile nei casi di intervento urgente, devono essere trasmesse al comitato tutte le informazioni necessarie a un esame approfondito. Nella scelta delle misure va privilegiata quella che interferisce meno con il funzionamento dell’accordo. Le misure adottate devono essere notificate immediatamente per iscritto e sottoposte a consultazioni periodiche, anche per definire il calendario della loro eliminazione non appena possibile.

Misure provvisorie in circostanze eccezionali

Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, la parte importatrice può adottare provvisoriamente le misure previste dall’articolo 50 senza rispettare la procedura ordinaria. Tali misure provvisorie non possono superare 180 giorni se adottate dall’UE e 200 giorni se adottate dagli Stati partner EAC o dall’UE per le regioni ultraperiferiche.

La durata delle misure provvisorie si computa nel periodo complessivo di applicazione e nelle eventuali proroghe. Nell’adottarle occorre tenere conto dell’interesse di tutte le parti coinvolte, incluso il rispettivo livello di sviluppo. La parte interessata deve informare l’altra parte e sottoporre immediatamente la questione al comitato degli alti funzionari.

Monitoraggio amministrativo e rapporto con l’OMC

L’articolo 50 prevede anche una procedura amministrativa di monitoraggio: se la parte importatrice assoggetta le importazioni di un prodotto a una procedura diretta a fornire rapidamente informazioni sull’andamento dei flussi commerciali potenzialmente problematici, deve darne immediata comunicazione al comitato degli alti funzionari.

Infine, è espressamente stabilito che l’accordo OMC non può essere invocato per impedire l’adozione di misure di salvaguardia conformi all’articolo 50 dell’accordo UE-Kenya.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) 2019/287

L’articolo 1 aggiunge al testo dell’allegato del regolamento (UE) 2019/287 il contenuto dell’allegato del nuovo regolamento, così da includere le specifiche disposizioni dell’accordo UE-Kenya che non sono pienamente conformi alla disciplina generale sulle salvaguardie bilaterali.

Oggetto delle disposizioni richiamate: articolo 50 dell’accordo UE-Kenya

L’allegato riporta le clausole di salvaguardia bilaterali e altri meccanismi del Titolo VI dell’accordo di partenariato economico UE-Kenya, in particolare l’articolo 50, che disciplina le condizioni di attivazione, le tipologie di misure, la durata, le procedure e le misure provvisorie.

Condizioni per l’adozione delle misure di salvaguardia

Le misure possono essere adottate quando un prodotto originario di una parte è importato nell’altra in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare grave pregiudizio all’industria interna, perturbazioni di un settore economico con rilevanti problemi sociali o grave deterioramento economico, oppure perturbazioni dei mercati dei prodotti agricoli o dei relativi meccanismi.

Tipologie di misure consentite

Le misure devono essere limitate a quanto necessario e possono consistere, per la parte importatrice, nell’aumento del dazio doganale sul prodotto interessato fino al livello del dazio applicato ad altri membri OMC e nell’introduzione di contingenti tariffari.

Regime speciale per regioni ultraperiferiche e industria nascente

L’UE può adottare misure di sorveglianza o salvaguardia limitate alle regioni ultraperiferiche interessate. Gli Stati partner dell’EAC possono adottare analoghe misure sul proprio territorio; inoltre possono ricorrere a salvaguardie contro importazioni dall’UE che, a seguito della riduzione dei dazi, danneggino un’industria nascente, per un periodo di dieci anni dall’entrata in vigore dell’accordo, prorogabile dal Consiglio APE per un massimo di cinque anni.

Durata, proroghe e progressiva eliminazione

Le misure sono mantenute solo per il tempo necessario a rimediare al pregiudizio o alle perturbazioni. In linea generale non possono superare due anni, prorogabili di altri due se persistono le circostanze; se adottate dagli Stati partner EAC o dall’UE per regioni ultraperiferiche, possono durare fino a quattro anni, prorogabili di altri quattro. Le misure di durata superiore a un anno devono prevedere una progressiva abolizione entro il termine stabilito e non possono essere riapplicate a importazioni già colpite da salvaguardie se non dopo almeno un anno dalla loro scadenza.

Procedura ordinaria e ruolo del comitato degli alti funzionari

La parte che ritiene sussistente una delle situazioni previste deve sottoporre immediatamente la questione al comitato degli alti funzionari. Il comitato può formulare raccomandazioni; se non vi riesce o non si raggiunge una soluzione soddisfacente entro 30 giorni, la parte importatrice può adottare le misure appropriate. Le informazioni necessarie devono essere fornite al comitato, le misure meno restrittive rispetto al funzionamento dell’accordo devono essere privilegiate e le misure adottate devono essere notificate immediatamente e sottoposte a consultazioni periodiche.

Misure provvisorie in casi eccezionali

In circostanze eccezionali che richiedano un intervento immediato, la parte importatrice può adottare misure provvisorie senza seguire la procedura ordinaria. Tali misure possono durare al massimo 180 giorni se adottate dall’UE e 200 giorni se adottate dagli Stati partner EAC o dall’UE per regioni ultraperiferiche; la loro durata si computa nel periodo complessivo di applicazione e proroga. La parte interessata deve informare l’altra parte e investire subito il comitato degli alti funzionari.

Procedura amministrativa di monitoraggio

Se la parte importatrice assoggetta le importazioni di un prodotto a una procedura amministrativa per ottenere rapidamente informazioni sull’andamento dei flussi commerciali potenzialmente critici, deve informarne senza indugio il comitato degli alti funzionari.

Rapporto con l’accordo OMC e entrata in vigore

L’accordo OMC non può essere invocato per impedire l’adozione di misure di salvaguardia conformi all’articolo 50. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeaccordi internazionalimisure di salvaguardiadazi doganalirelazioni esterne

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