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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24856/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda la richiesta di liberazione anticipata per il semestre 8 marzo 2024 - 7 settembre 2024 presentata da un detenuto in espiazione pena. Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l’istanza ritenendo ostativa una sanzione disciplinare irrogata per un episodio del 8 aprile 2024; il Tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, aveva confermato il diniego. Dopo un primo annullamento della Cassazione per difetto di motivazione, il Tribunale di rinvio ha nuovamente rigettato il reclamo, valorizzando una violenta aggressione ai danni di altro detenuto, ritenuta incompatibile con la positiva partecipazione al trattamento, e anche un precedente rilievo disciplinare del semestre anteriore. Il ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 54 ord. pen., 627, comma 3, c.p.p., 103, comma 2, d.P.R. 230/2000, 3, 27 e 111 Cost., 6 CEDU, oltre a vizio di motivazione: secondo la difesa il Tribunale avrebbe omesso di valutare il comportamento complessivo del semestre in esame, si sarebbe limitato a recepire acriticamente relazioni di servizio, non avrebbe considerato la mancata acquisizione dei filmati di videosorveglianza, avrebbe ignorato gli elementi favorevoli (correttezza verso detenuti e operatori, partecipazione alle attività trattamentali e al lavoro) e avrebbe violato i principi espressi dalla Corte costituzionale sulla natura semestrale e non irreversibile del giudizio di liberazione anticipata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sul perimetro temporale della valutazione, precisando che la liberazione anticipata va valutata per ciascun semestre e che eventuali condotte negative di semestri precedenti non possono essere proiettate in danno dei semestri successivi; nel caso concreto, tuttavia, anche considerando solo l’episodio dell’8 aprile 2024, la motivazione del Tribunale di sorveglianza è stata ritenuta congrua e completa. La Corte ha reputato adeguatamente spiegata la gravità dell’aggressione, supportata da deposizioni convergenti degli operanti e dal richiamo alle immagini di videosorveglianza, e ha giudicato non decisiva la mancata acquisizione dei filmati, ritenuti verosimilmente non più disponibili per il tempo trascorso. È stato quindi ritenuto corretto il giudizio complessivo di prevalenza dell’episodio disciplinare sugli elementi favorevoli al trattamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 54 Ord. pen.

    la liberazione anticipata presuppone che il detenuto abbia dato prova di positiva partecipazione all’opera di rieducazione; il giudice deve valutarla per semestri.

  • art. 69-bis, comma 3, Ord. pen.

    norma processuale richiamata in tema di reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza.

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    vincola il giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente.

  • art. 103, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000

    "la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna"

    il giudizio sulla partecipazione trattamentale deve considerare il comportamento complessivo e la qualità dei rapporti mantenuti dal detenuto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    vizio dedotto per inosservanza o erronea applicazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    vizio dedotto per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per l’enunciazione dei motivi nei limiti strettamente necessari alla motivazione.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla difesa a sostegno della censura di illegittimità e di ragionevolezza del diniego.

  • art. 27 Cost.

    richiamato in relazione alla funzione rieducativa della pena.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del giusto processo e della motivazione.

  • art. 6 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale sul diritto a un processo equo.

Massime di principio

  • Ai fini della liberazione anticipata, il giudizio sulla positiva partecipazione all’opera rieducativa deve essere compiuto con riferimento a ciascun semestre, senza trasformare un episodio negativo di un periodo successivo in un automatismo ostativo per periodi precedenti o successivi.
  • Le infrazioni disciplinari non escludono automaticamente la liberazione anticipata: devono essere valutate in concreto, verificando se siano effettivamente sintomatiche di un arresto o allontanamento dal percorso trattamentale e comparandole con gli elementi positivi emersi nel medesimo periodo.
  • Quando il diniego della liberazione anticipata si fonda su una condotta disciplinare particolarmente grave, il giudice deve descriverne specificamente i fatti e spiegare perché essi prevalgano sugli indici favorevoli di partecipazione al trattamento.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma può comunque rigettare nuovamente la domanda se colma il vizio motivazionale con un’argomentazione effettiva e coerente con le indicazioni rescindenti.
  • La mancata acquisizione di un mezzo istruttorio può essere irrilevante quando il fatto sia già dimostrato da altre fonti probatorie convergenti e l’indisponibilità del materiale sia ragionevolmente spiegata dal tempo trascorso.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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