Sentenza n. 83/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della cartella di pagamento 022 2021 00120542 62 000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 21/09/2021 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l''atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica dello stesso, e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29 dicembre 2022: - dell’intimazione di pagamento 022 2022 90075312 07/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 18/10/2022 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l''iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica dello stesso, e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cartella di pagamento e successiva intimazione di pagamento relative al prelievo supplementare sulle quote latte per la campagna 2001/2002
Esito
Favorevole al ricorrente (produttore di latte)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento per € 594.225,69 e, con motivi aggiunti, l’intimazione di pagamento per € 624.428,51, deducendo: difetto di motivazione per mancata indicazione e notificazione degli atti presupposti; manifesta illogicità della cartella in materia di rateizzazione; erroneità dell’imputazione del prelievo per incertezza dei dati sulla produzione nazionale; contrasto della normativa nazionale sui meccanismi di compensazione e rimborso con il diritto dell’Unione europea; difetto di motivazione sul calcolo degli interessi; illegittima duplicazione del ruolo e mancata detrazione delle somme eventualmente recuperate mediante compensazione con aiuti PAC; decadenza dell’amministrazione dal recupero ai sensi dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973; prescrizione del credito capitale e degli interessi. La ricorrente ha inoltre invocato le successive pronunce della Corte di giustizia sull’incompatibilità con il diritto europeo di alcuni profili della disciplina italiana delle quote latte.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso solo limitatamente alla prescrizione degli interessi e lo ha respinto per il resto. Ha dichiarato inammissibili le censure relative all’erroneità originaria dell’imputazione del prelievo e al contrasto della normativa nazionale con il diritto dell’Unione, poiché tali questioni erano coperte dal giudicato formatosi nei confronti della ricorrente sulla sentenza del TAR Lazio n. 8977/2014, non impugnata dalla stessa. Le successive sentenze della Corte di giustizia non consentono di rimettere in discussione un provvedimento amministrativo ormai inoppugnabile: il contrasto con il diritto UE determina, di regola, annullabilità e non nullità, sicché il provvedimento deve essere impugnato nel termine decadenziale, salva l’autotutela. Sono state respinte le censure sulla mancata notificazione degli atti presupposti, perché la ricorrente li aveva già impugnati; sulla rateizzazione, perché la possibilità era stata concretamente concessa e il riferimento alla preclusione contenuto nel modulo standard era estraneo alla fattispecie; sulla motivazione degli interessi, ritenuta sufficiente con l’indicazione dell’annata, del capitale e degli interessi, essendo il calcolo regolato dalla legge; sulla duplicazione del ruolo e sulle compensazioni PAC, perché l’iscrizione nel registro nazionale dei debiti è equiparata al ruolo ma non comporta una doppia riscossione, e la ricorrente non aveva provato alcun recupero indebito o omesso scomputo; sulla decadenza biennale ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, in quanto il prelievo supplementare non ha natura tributaria e il richiamo alla norma non introduce tale decadenza; sulla prescrizione del capitale, ritenuta decennale e interrotta dagli atti notificati, dalla pendenza dei precedenti giudizi, dall’intimazione del 2014 e dagli atti della procedura di rateizzazione. È stata invece riconosciuta la prescrizione quinquennale degli interessi ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c., limitatamente agli interessi maturati dopo il deposito della sentenza del TAR Lazio del 13 agosto 2014, in assenza di atti interruttivi nel quinquennio anteriore alla cartella. Gli interessi maturati prima del giudicato restano soggetti al termine decennale ex art. 2953 c.c. L’amministrazione è stata quindi onerata del ricalcolo degli importi, con annullamento parziale degli atti impugnati. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies l. n. 33/2009
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplinano, tra l’altro, l’iscrizione nel registro nazionale dei debiti, il recupero del prelievo supplementare e la relativa procedura; l’iscrizione nel registro dei debiti è equiparata all’iscrizione a ruolo, senza comportare una doppia riscossione.
art. 21-septies l. n. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo sono a numero chiuso; il contrasto con il diritto dell’Unione europea determina normalmente annullabilità per violazione di legge, non nullità, salvo il caso di potere attribuito da una norma interna incompatibile e disapplicabile.
art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973
Il termine decadenziale biennale previsto dalla norma non si applica al recupero del prelievo supplementare sulle quote latte, che non ha natura tributaria, anche se viene riscosso mediante strumenti propri della riscossione tributaria.
art. 30 d.P.R. n. 602/1973
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La decorrenza degli interessi è stabilita dalla legge; pertanto, ai fini della motivazione dell’atto, non è necessario illustrare analiticamente il relativo calcolo quando siano indicati capitale e interessi.
art. 2948, n. 4, c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Gli interessi costituiscono un’obbligazione autonoma e sono soggetti alla prescrizione quinquennale, applicabile anche agli interessi relativi al prelievo supplementare sulle quote latte.
art. 2953 c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Gli interessi già maturati e coperti dal giudicato sul credito principale sono soggetti al termine decennale dell’actio iudicati.
art. 2945 c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La pendenza dei giudizi promossi contro gli atti di accertamento del prelievo rileva ai fini dell’interruzione e della sospensione della prescrizione.
art. 68 d.l. n. 18/2020
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha determinato una sospensione legale del decorso della prescrizione nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020, rilevante nel computo del termine relativo al credito capitale.
Massime di principio
- Il contrasto di un provvedimento amministrativo nazionale con il diritto dell’Unione europea determina, di regola, un vizio di annullabilità per violazione di legge e non una nullità; il provvedimento deve quindi essere impugnato entro il termine decadenziale, salvo l’esercizio dell’autotutela. La nullità può configurarsi quando il provvedimento sia fondato su una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto UE e disapplicabile.
- Le successive sentenze della Corte di giustizia che accertino l’incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione non consentono, di per sé, di rimettere in discussione un provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile o coperto da giudicato, in ragione del principio di certezza dei rapporti giuridici.
- Nel recupero del prelievo supplementare sulle quote latte, il termine decadenziale biennale previsto dall’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 per la riscossione non si applica, poiché il credito non ha natura tributaria; il rinvio a tale disposizione non comporta una rinuncia dello Stato al recupero decorso il biennio.
- Gli interessi costituiscono un’obbligazione autonoma rispetto al capitale e, anche nel recupero del prelievo supplementare sulle quote latte, sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, c.c., salvo gli interessi già coperti dal giudicato, per i quali opera il termine decennale dell’actio iudicati ex art. 2953 c.c.
- La motivazione di un atto di riscossione relativo al prelievo supplementare è sufficiente, quanto agli interessi, quando indichi l’annata di riferimento, l’importo del capitale e quello degli interessi; non è necessaria l’esposizione analitica del calcolo se la decorrenza e i criteri sono determinati direttamente dalla legge.
- L’iscrizione del debito nel registro nazionale dei debiti previsto per i prelievi latte, pur essendo equiparata all’iscrizione a ruolo, non determina una duplicazione della riscossione; chi deduce l’omesso scomputo di somme già recuperate deve allegare e provare concretamente l’avvenuta duplicazione o il mancato computo.
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