Sentenza del 13/08/2022 n. 2531 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Misure cautelari - Sequestro Conservativo - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione ha stabilito che, nelle ipotesi in cui sia stato disposto il sequestro di aziende o di partecipazioni societarie ai sensi dell'art.50 D.Lgs.159/2011, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari richiesti dai concessionari della riscossione devono essere sospesi rispetto ai medesimi beni. La sospensione opera fino a revoca o cessazione dell'efficacia del sequestro o fino a diversa determinazione del giudice competente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la sospensione, nelle procedure esecutive promosse dai concessionari della riscossione, degli atti di pignoramento e dei provvedimenti cautelari quando è intervenuto un sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 159/2011. In sostanza si contesta la possibilità per il concessionario di proseguire le azioni esecutive sullo stesso bene già sottoposto a sequestro ex art.50.
Norme richiamate
art. 50 D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
Il sequestro disposto ai sensi dell'art.50, quando riguarda aziende o partecipazioni societarie, prevale sulle azioni esecutive dei concessionari della riscossione; la norma è intesa a preservare l'efficacia del vincolo giudiziario sul patrimonio sottoposto a sequestro e a evitare che azioni esecutive amministrative o tributarie ne compromettano lo scopo.
Massime di principio
- Quando un bene (azienda o partecipazione) è oggetto di sequestro giudiziario ai sensi dell'art.50 D.Lgs.159/2011, le azioni esecutive promosse dai concessionari della riscossione sul medesimo bene devono essere sospese per tutelare l'efficacia del provvedimento di sequestro.
- La sospensione opera con riguardo ai medesimi beni indicati nel provvedimento di sequestro: è quindi essenziale verificare l'identità materiale e giuridica dei beni sottoposti a vincolo rispetto agli atti esecutivi.
- Il contribuente/debitore deve tempestivamente comunicare e depositare copia del provvedimento di sequestro presso l'ufficio esattore e, se necessario, chiedere l'annotazione della sospensione per prevenire pignoramenti o iscrizioni.
- Il concessionario della riscossione può chiedere chiarimenti o impugnare la misura qualora ritenga che il sequestro non operi rispetto ai beni oggetto dell'esecuzione; in assenza di pronuncia contraria del giudice competente, la sospensione permane.
- È opportuno valutare tempi, ambito e natura del sequestro (precauzionale, probatorio, preventivo) e le possibili conseguenze per creditori terzi: la tutela del sequestro non implica automaticamente la perdita di tutti i diritti dei creditori, ma richiede attenzione procedurale e tempestiva azione difensiva.
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