Sentenza del 12/08/2022 n. 108 - Comm. Trib. Prov. Oristano
Debito tributario - Cessione di azienda - Responsabilità solidale del cessionario - Cessione lecita - Cessione in frode al fisco - Limitazione di responsabilità del cessionario - Avviso di accertamento - Cartella di pagamento - Notifica - Intimazione di pagamento - Motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
disputa sulla responsabilità solidale del cessionario per debiti tributari del cedente, sulla legittimità della cessione (lecita o in frode all'Erario), sui limiti temporali e patrimoniali della responsabilità del cessionario, sulle regole di notifica dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento e sull'adeguatezza della motivazione nell'intimazione di pagamento
La decisione
il giudice ha ritenuto che, se la cessione è effettuata in frode all'Erario, il cessionario risponde solidalmente per i debiti tributari del cedente senza potersi avvalere di limitazioni temporali (violazioni nell'anno della cessione o nei due anni precedenti) né di limitazioni patrimoniali (escussione preventiva del cedente o limite al valore dell'azienda ceduta). In caso di frode non rileva nemmeno l'attestazione dell'Amministrazione sull'inesistenza di procedimenti o debiti o il mancato rilascio di tale certificato. La cessione in frode si presume sulla base di circostanze oggettive (carichi tributari significativi del cedente esclusi dalla cessione, coincidenza delle compagini sociali e degli organi amministrativi, perdita dell'unico valore aziendale, messa in liquidazione del cedente, ecc.). Quanto alla notifica, l'avviso di accertamento deve essere notificato esclusivamente al cedente-obbligato principale; la cartella di pagamento può essere notificata indifferentemente al cedente o al cessionario, senza necessità di duplicare la notifica. Infine, l'obbligo motivazionale dell'intimazione di pagamento è attenuato quando il cessionario conosce già gli elementi del credito: se il cessionario non era destinatario di atti presupposti, è sufficiente che l'intimazione indichi la ragione della pretesa (l'estensione per solidarietà del tributo dovuto dal cedente).
Norme richiamate
regole di responsabilità solidale in caso di cessione di azienda
il cessionario è solidalmente responsabile per i debiti tributari del cedente; in caso di cessione fraudolenta non si applicano le limitazioni temporali o patrimoniali normalmente richiamate
criteri di presunzione di cessione in frode all'Erario
la frode si presume se sussistono circostanze oggettive quali carichi tributari significativi esclusi dalla cessione, coincidenza delle compagini o degli organi, perdita dell'unico valore e messa in liquidazione del cedente
regole di notifica dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento
l'avviso di accertamento va notificato esclusivamente al cedente; la cartella di pagamento può essere notificata indifferentemente al cedente o al cessionario in virtù della solidarietà
obbligo di motivazione dell'intimazione di pagamento
l'intimazione deve motivare le ragioni della pretesa, ma l'onere motivazionale è attenuato quando il destinatario è già a conoscenza degli elementi fondanti; per il cessionario nuovo destinatario basta indicare che la richiesta è un'estensione per responsabilità solidale del tributo dovuto dal cedente
Massime di principio
- Se emerge che la cessione di azienda è stata effettuata in frode all'Erario, il cessionario non può invocare limitazioni temporali o limitazioni della responsabilità al valore dell'azienda: la responsabilità solidale è piena.
- La sussistenza della frode può essere desunta da circostanze oggettive (gravi passività lasciate fuori dalla cessione, identità o forte continuità tra le compagini sociali e gli amministratori, perdita dell'unico valore aziendale, messa in liquidazione del cedente); la presenza di tali elementi giustifica l'estensione della responsabilità al cessionario.
- L'avviso di accertamento deve essere notificato al cedente-obbligato principale; la notifica dell'avviso al cessionario non sostituisce quella al cedente.
- La cartella di pagamento può essere notificata indifferentemente al cedente o al cessionario senza necessità di duplicare la notifica, a causa della solidarietà derivante dalla cessione.
- L'obbligo motivazionale dell'intimazione di pagamento è meno stringente quando il destinatario conosce già gli elementi del credito: in tal caso è sufficiente indicare che la pretesa si estende al cessionario per responsabilità solidale rispetto al tributo dovuto dal cedente.
- Il cessionario che voglia limitare la propria esposizione deve dimostrare l'assenza di frode e l'effettiva autonomia patrimoniale e gestionale rispetto al cedente, oltre a verificare attentamente la documentazione e i certificati rilasciati dall'Amministrazione prima dell'acquisto.
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