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Sentenza

Sentenza del 12/08/2022 n. 108 - Comm. Trib. Prov. Oristano

Debito tributario - Cessione di azienda - Responsabilità solidale del cessionario - Cessione lecita - Cessione in frode al fisco - Limitazione di responsabilità del cessionario - Avviso di accertamento - Cartella di pagamento - Notifica - Intimazione di pagamento - Motivazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

disputa sulla responsabilità solidale del cessionario per debiti tributari del cedente, sulla legittimità della cessione (lecita o in frode all'Erario), sui limiti temporali e patrimoniali della responsabilità del cessionario, sulle regole di notifica dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento e sull'adeguatezza della motivazione nell'intimazione di pagamento

La decisione

il giudice ha ritenuto che, se la cessione è effettuata in frode all'Erario, il cessionario risponde solidalmente per i debiti tributari del cedente senza potersi avvalere di limitazioni temporali (violazioni nell'anno della cessione o nei due anni precedenti) né di limitazioni patrimoniali (escussione preventiva del cedente o limite al valore dell'azienda ceduta). In caso di frode non rileva nemmeno l'attestazione dell'Amministrazione sull'inesistenza di procedimenti o debiti o il mancato rilascio di tale certificato. La cessione in frode si presume sulla base di circostanze oggettive (carichi tributari significativi del cedente esclusi dalla cessione, coincidenza delle compagini sociali e degli organi amministrativi, perdita dell'unico valore aziendale, messa in liquidazione del cedente, ecc.). Quanto alla notifica, l'avviso di accertamento deve essere notificato esclusivamente al cedente-obbligato principale; la cartella di pagamento può essere notificata indifferentemente al cedente o al cessionario, senza necessità di duplicare la notifica. Infine, l'obbligo motivazionale dell'intimazione di pagamento è attenuato quando il cessionario conosce già gli elementi del credito: se il cessionario non era destinatario di atti presupposti, è sufficiente che l'intimazione indichi la ragione della pretesa (l'estensione per solidarietà del tributo dovuto dal cedente).

Norme richiamate

  • regole di responsabilità solidale in caso di cessione di azienda

    il cessionario è solidalmente responsabile per i debiti tributari del cedente; in caso di cessione fraudolenta non si applicano le limitazioni temporali o patrimoniali normalmente richiamate

  • criteri di presunzione di cessione in frode all'Erario

    la frode si presume se sussistono circostanze oggettive quali carichi tributari significativi esclusi dalla cessione, coincidenza delle compagini o degli organi, perdita dell'unico valore e messa in liquidazione del cedente

  • regole di notifica dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento

    l'avviso di accertamento va notificato esclusivamente al cedente; la cartella di pagamento può essere notificata indifferentemente al cedente o al cessionario in virtù della solidarietà

  • obbligo di motivazione dell'intimazione di pagamento

    l'intimazione deve motivare le ragioni della pretesa, ma l'onere motivazionale è attenuato quando il destinatario è già a conoscenza degli elementi fondanti; per il cessionario nuovo destinatario basta indicare che la richiesta è un'estensione per responsabilità solidale del tributo dovuto dal cedente

Massime di principio

  • Se emerge che la cessione di azienda è stata effettuata in frode all'Erario, il cessionario non può invocare limitazioni temporali o limitazioni della responsabilità al valore dell'azienda: la responsabilità solidale è piena.
  • La sussistenza della frode può essere desunta da circostanze oggettive (gravi passività lasciate fuori dalla cessione, identità o forte continuità tra le compagini sociali e gli amministratori, perdita dell'unico valore aziendale, messa in liquidazione del cedente); la presenza di tali elementi giustifica l'estensione della responsabilità al cessionario.
  • L'avviso di accertamento deve essere notificato al cedente-obbligato principale; la notifica dell'avviso al cessionario non sostituisce quella al cedente.
  • La cartella di pagamento può essere notificata indifferentemente al cedente o al cessionario senza necessità di duplicare la notifica, a causa della solidarietà derivante dalla cessione.
  • L'obbligo motivazionale dell'intimazione di pagamento è meno stringente quando il destinatario conosce già gli elementi del credito: in tal caso è sufficiente indicare che la pretesa si estende al cessionario per responsabilità solidale rispetto al tributo dovuto dal cedente.
  • Il cessionario che voglia limitare la propria esposizione deve dimostrare l'assenza di frode e l'effettiva autonomia patrimoniale e gestionale rispetto al cedente, oltre a verificare attentamente la documentazione e i certificati rilasciati dall'Amministrazione prima dell'acquisto.

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