Cassazione Civile, Sentenza n. 13821/2020 del 06/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004, con cui erano state recuperate maggiori imposte Ires, Irap e Iva sulla base degli studi di settore. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza depositata il 5 dicembre 2012, ha rigettato l’appello, ritenendo non provate le giustificazioni addotte dalla contribuente per lo scostamento. Con cinque motivi di ricorso per cassazione, la società ha contestato: (1) l’asserita inversione dell’onere probatorio e l’insufficienza della motivazione dell’accertamento e della sentenza, nonché l’omesso esame delle prove e delle giustificazioni relative allo scostamento e all’antieconomicità; (2) la violazione delle regole sull’emendabilità della dichiarazione, per non avere la CTR considerato ammissibile la rettifica del codice o parametro di attività; (3) l’erronea considerazione come non contestata dell’attività svolta tanto nella produzione quanto nella commercializzazione di prodotti di terzi; (4) l’erronea rilevanza attribuita all’acquisizione, nel 2003, di quote di società produttive ai fini della qualificazione dell’attività; (5) l’omessa motivazione sulle difficoltà di mercato, sulla perdita di competitività e sulla struttura aziendale, dedotte a giustificazione dello scostamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che gli studi di settore operano come presunzioni semplici e che, nel caso concreto, la CTR aveva ritenuto dimostrata l’applicabilità dello studio pertinente all’attività indicata dalla stessa società per nove anni continuativi. La contribuente non aveva provato né l’erroneità del parametro, né un errore nella sua applicazione, né circostanze specifiche idonee a giustificare lo scostamento. Il secondo motivo è stato rigettato: la CTR aveva comunque consentito alla società di far valere in giudizio l’errore dichiarativo, escludendo però che fosse stato dimostrato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva l’interpretazione, riservata al giudice di merito, delle deduzioni delle parti e della non contestazione. Il quarto è stato dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Inammissibile anche il quinto, volto a una rivalutazione di argomentazioni ed elementi probatori. Non è stata adottata statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia non ha svolto attività difensiva. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 62-bis e 62-sexies D.L. 331/1993
la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente;
Lo scostamento dagli studi di settore, da solo, non attribuisce agli standard valore di presunzione grave, precisa e concordante: tale efficacia si forma all’esito del contraddittorio obbligatorio con il contribuente.
art. 10 L. 146/1998
la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto e delle ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.
L’accertamento basato sugli studi di settore deve spiegare perché lo standard prescelto sia applicabile al caso concreto e perché le contestazioni del contribuente non siano condivisibili.
art. 2697 c.c.
in tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame
Dopo l’attivazione del contraddittorio, il contribuente può provare con ogni mezzo le condizioni che escludono l’applicabilità dello standard o le caratteristiche specifiche della propria attività nel periodo accertato.
art. 2 D.P.R. 322/1998
Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria
Anche fuori dai termini e dalle modalità previste per la dichiarazione integrativa, il contribuente può opporsi in giudizio alla pretesa tributaria allegando errori dichiarativi, purché incidenti sull’obbligazione d’imposta.
art. 115 c.p.c.
l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione
La valutazione circa la contestazione o non contestazione di un fatto dipende dall’interpretazione degli atti di parte ed è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile nei limiti del vizio di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione
La censura in cassazione della valutazione del giudice di merito sulla non contestazione è ammessa entro i limiti del vizio di motivazione e non consente una nuova interpretazione degli atti di parte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
L’ulteriore importo dovuto in conseguenza del rigetto è pari al contributo unificato previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Negli accertamenti standardizzati fondati su parametri o studi di settore, lo scostamento rispetto al reddito dichiarato non costituisce da sé una presunzione grave, precisa e concordante: l’efficacia presuntiva si forma all’esito del contraddittorio obbligatorio con il contribuente.
- L’accertamento basato sugli studi di settore deve motivare l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto e indicare le ragioni per cui sono disattese le contestazioni del contribuente.
- Nel contraddittorio e nel successivo giudizio, il contribuente può provare senza limitazioni di mezzi e contenuto le peculiarità dell’attività e le condizioni che escludono o ridimensionano l’applicabilità dello standard; spetta invece all’ente impositore dimostrare l’applicabilità dello standard al caso concreto.
- Il contribuente può opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria deducendo errori di fatto o di diritto nella dichiarazione incidenti sull’obbligazione d’imposta, anche indipendentemente dai termini e dalle modalità della dichiarazione integrativa; resta necessario dimostrare in concreto l’errore dedotto.
- L’accertamento sulla sussistenza di una contestazione o non contestazione è interpretazione degli atti di parte riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tale valutazione una diversa lettura degli atti, salvo i limiti del vizio di motivazione.
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