Sentenza n. 944/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 1032/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 1032/2024, che aveva accertato il suo diritto all’attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all’erogazione di complessivi € 2.000,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre accessori di legge. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione in forma esecutiva, era divenuta irrevocabile ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva attivato la Carta né emesso i buoni elettronici. È stato quindi dedotto l’inadempimento del giudicato e chiesta l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha riconosciuto che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo esecutivo attuabile mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’esecuzione del comando giudiziale. Ha quindi ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica per gli anni scolastici indicati, per complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente o nel dirigente delegato, con ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 550,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce il fondamento normativo del beneficio della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Richiamato nella sentenza ottemperanda per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione sulle somme dovute.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio, decorso il quale può essere intrapresa l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione; il TAR ne ha verificato l’avvenuto decorso quale presupposto di ammissibilità dell’ottemperanza.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente l’attuazione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
Massime di principio
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli esecutivi attuabili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando abbia accertato un obbligo dell’amministrazione sufficientemente determinato.
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti di un’amministrazione soltanto dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, ove applicabile.
- Quando l’amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente le concrete modalità di esecuzione, fissando un termine ultimativo.
- In caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo in ragione dell’ufficio ricoperto e attribuendogli il potere di provvedere in via sostitutiva.
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