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Parere

Parere n. 1314/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto dal signor Nunzio Parete contro il Comune di Gravina in Puglia per l’annullamento: a) dell’ordinanza di demolizione n. 15 del 12 giugno 2012 prot. n. 17974, notificata in pari data; b) di ogni altro provvedimento endoprocedimentale presupposto e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202401429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza comunale di demolizione n. 15 del 12 giugno 2013, con ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato in sede straordinaria un’ordinanza comunale di demolizione relativa a opere edilizie ritenute prive di titolo abilitativo, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione dei fatti, nonché violazione delle norme sul giusto procedimento. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso, la violazione del principio di alternatività, avendo il ricorrente previamente impugnato il medesimo provvedimento dinanzi al TAR Puglia – Bari, e la mancata notificazione agli altri condomini indicati quali controinteressati. È stata inoltre proposta istanza cautelare e domanda di rifusione delle spese.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso straordinario tardivo, poiché l’ordinanza era stata notificata il 12 giugno 2013 mentre il ricorso è stato proposto il 26 novembre 2013, oltre il termine perentorio di centoventi giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. Per completezza, la Sezione ha rilevato che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile sia per violazione del principio di alternatività, essendo stato previamente proposto ricorso al TAR contro il medesimo atto, sia per mancata notificazione ai controinteressati. L’istanza di condanna alla rifusione delle spese è stata dichiarata inammissibile perché estranea alla natura del ricorso straordinario. Il parere conclusivo è quindi nel senso della declaratoria, in parte, di inammissibilità e, in parte, di irricevibilità.

Osservazioni

Tardività del ricorso

Il ricorso straordinario è stato notificato il 26 novembre 2013, oltre il termine perentorio di centoventi giorni decorrente dalla notificazione dell’ordinanza impugnata, avvenuta il 12 giugno 2013; il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

Violazione del principio di alternatività

Il medesimo provvedimento era stato previamente impugnato dal ricorrente dinanzi al TAR Puglia – Bari con atto notificato il 23 agosto 2013. Il successivo ricorso straordinario è quindi inammissibile per violazione del principio di alternatività.

Mancata notifica ai controinteressati

Il ricorso è comunque inammissibile per la mancata notificazione agli altri condomini che avevano richiesto l’attivazione della procedura di ripristino dello stato dei luoghi e che sono stati indicati dal Comune quali controinteressati.

Domanda di rifusione delle spese

La domanda di condanna alla rifusione delle spese è inammissibile perché estranea alla natura del ricorso straordinario.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. n. 1199/1971

    termine perentorio di centoventi giorni

    Il termine per proporre il ricorso straordinario decorre dalla notificazione dell’atto impugnato ed è perentorio; il suo superamento determina l’irricevibilità del ricorso.

  • Principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale

    La previa impugnazione del medesimo provvedimento dinanzi al giudice amministrativo impedisce la successiva proposizione del ricorso straordinario.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deve essere proposto entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato; la proposizione oltre tale termine comporta l’irricevibilità del ricorso.
  • La previa impugnazione del medesimo atto dinanzi al giudice amministrativo rende inammissibile il successivo ricorso straordinario, in applicazione del principio di alternatività.
  • Nel ricorso straordinario, la mancata notificazione ai soggetti individuabili come controinteressati determina l’inammissibilità del gravame.
  • La domanda di condanna alla rifusione delle spese è estranea alla natura del ricorso straordinario e non può essere accolta in tale sede.

Impugnazione di un’ordinanza di demolizione mediante ricorso straordinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto contro il Comune di Gravina in Puglia per l’annullamento di un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere edilizie ritenute prive di titolo abilitativo.

Premesse e svolgimento della vicenda

A seguito di un sopralluogo dell’Ufficio tecnico comunale e della Polizia Municipale, erano state rilevate presso l’immobile del ricorrente opere non assentite. Il Comune ha quindi adottato l’ordinanza n. 15 del 12 giugno 2013, ingiungendo la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi.

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario il 26 novembre 2013, deducendo difetto di istruttoria, erronea presupposizione dei fatti e violazione delle norme sul giusto procedimento. Il ricorso conteneva anche un’istanza cautelare e una richiesta di rifusione delle spese.

Eccezioni del Comune e posizione ministeriale

Il Comune ha eccepito:

  • la tardività del ricorso;
  • la violazione del principio di alternatività, poiché il medesimo provvedimento era già stato impugnato dinanzi al TAR Puglia – Bari con atto notificato il 23 agosto 2013;
  • la mancata notificazione del ricorso agli altri condomini che avevano richiesto il ripristino dello stato dei luoghi e che erano stati indicati quali controinteressati.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha aderito alla posizione comunale, ribadendo la tardività e l’inammissibilità del ricorso.

Tardività del ricorso

La Sezione ha ritenuto assorbente l’eccezione di tardività. L’ordinanza impugnata era stata notificata il 12 giugno 2013, mentre il ricorso straordinario è stato proposto il 26 novembre 2013. È stato quindi superato il termine perentorio di centoventi giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

Ulteriori ragioni di inammissibilità

Per completezza, la Sezione ha rilevato che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per due ulteriori ragioni.

Anzitutto, il ricorrente aveva già impugnato lo stesso provvedimento davanti al TAR Puglia – Bari. La successiva proposizione del ricorso straordinario viola il principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario.

Inoltre, il ricorso non era stato notificato agli altri condomini individuati dal Comune come controinteressati, in quanto avevano chiesto l’attivazione della procedura di ripristino dello stato dei luoghi.

Istanza di rifusione delle spese

La domanda di condanna alla rifusione delle spese è stata dichiarata inammissibile, perché estranea alla natura del ricorso straordinario.

Conclusioni

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato in parte inammissibile e in parte irricevibile: irricevibile per tardività e inammissibile per violazione del principio di alternatività, mancata notificazione ai controinteressati e domanda di rifusione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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