Sentenza n. 482/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del provvedimento di revoca dell'iscrizione all'elenco informatizzato dei soggetti autorizzati a rilasciare il visto di conformità, di cui all'art. 35 del d.lgs. 241/1997, dell'-OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, eventualmente anche non conosciuto dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca dell’iscrizione all’elenco informatizzato dei soggetti autorizzati a rilasciare il visto di conformità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della propria iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, deducendo, da un lato, l’insussistenza di violazioni tributarie gravi e ripetute ai sensi dell’art. 8 del d.m. 164/1999 e, dall’altro, la genericità e indeterminatezza delle contestazioni. Ha inoltre invocato un legittimo affidamento derivante da un’informativa dell’Ordine professionale, relativa a un incontro con la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui la cancellazione sarebbe stata inizialmente disposta nei confronti dei soggetti con ruoli scaduti superiori a 50.000 euro. L’Amministrazione aveva motivato la revoca richiamando debiti tributari per 48.139,74 euro, omessi versamenti spontanei dell’IVA dichiarata per gli anni 2022 e 2023, ricorso a compensazioni con crediti relativi ad annualità ancora soggette a controllo, irregolarità nelle dichiarazioni periodiche IVA, omessi versamenti e frequenti rateizzazioni o definizioni agevolate. Il professionista aveva rappresentato difficoltà finanziarie, l’assenza di precedenti disciplinari e l’avvenuto pagamento di parte dei debiti mediante ravvedimento operoso, compensazione e rateizzazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha qualificato il rilascio del visto di conformità come attività nella quale il professionista svolge, per delega dell’Amministrazione, controlli riconducibili a una porzione del potere di accertamento tributario; tale funzione presuppone un rapporto fiduciario e il possesso di requisiti di elevata onorabilità. Le violazioni tributarie rilevanti ai fini dell’art. 8 del d.m. 164/1999 possono riguardare anche il professionista quale contribuente persona fisica e non soltanto la sua attività professionale. Nel caso concreto, l’importo del debito, unitamente alla reiterazione dei ritardi, all’assenza di versamenti spontanei e al ricorso frequente a compensazioni, rateizzazioni e definizioni agevolate, è stato ritenuto idoneo a integrare violazioni gravi e ripetute. Il pagamento tardivo o la successiva definizione dei debiti non elimina la rilevanza delle violazioni esistenti al momento della revoca, che deve essere valutata in base alla situazione di fatto coeva all’adozione dell’atto. È stata inoltre esclusa la rilevanza dell’informativa dell’Ordine professionale: essa non proveniva dall’Agenzia delle Entrate, non aveva natura vincolante, risaliva a molti anni prima e non poteva fondare un legittimo affidamento, tanto più in capo a un professionista qualificato. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 241/1997
I commercialisti ... abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, «rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l’asseverazione»; il visto attesta la «conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte [...] alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili»
La disposizione individua il contenuto del visto di conformità e attribuisce al professionista controlli che costituiscono una porzione dell’attività di verifica normalmente spettante all’Amministrazione finanziaria.
art. 2 d.m. 164/1999
Il rilascio del visto di conformità «implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione» e, per il visto previsto dall’art. 35, comma 1, lettera a), anche la verifica della regolare tenuta delle scritture contabili
Il visto comporta verifiche documentali e contabili di particolare rilievo, giustificando la necessità di requisiti elevati di affidabilità e onorabilità del professionista.
art. 8 d.m. 164/1999
I soggetti abilitati ... «devono: [...] c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria»
L’assenza di violazioni gravi e ripetute in materia tributaria e contributiva è requisito di onorabilità per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto.
art. 21, comma 2, lettera c), d.m. 164/1999
I soggetti abilitati devono «non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria»
La disposizione è richiamata in combinato disposto con l’art. 8 del decreto per individuare i requisiti soggettivi richiesti ai soggetti abilitati.
art. 39, comma 4, d.lgs. 241/1997
L’autorizzazione ... «è sospesa ... quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive»; «in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca»
Le violazioni gravi e ripetute possono determinare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale.
art. 39, comma 4-bis, d.lgs. 241/1997
La definizione agevolata delle sanzioni non impedisce l’applicazione della sospensione o della revoca
La definizione agevolata non neutralizza la rilevanza della violazione ai fini della sospensione o della revoca dell’autorizzazione.
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
È richiamato tra i procedimenti di liquidazione delle imposte cui conseguivano pagamenti rateizzati considerati dall’Amministrazione nella valutazione della condotta tributaria.
art. 54-bis d.P.R. 633/1972
È richiamato con riferimento alle liquidazioni dell’IVA dalle quali derivavano pagamenti rateizzati valutati nel procedimento di revoca.
Massime di principio
- L’abilitazione dei professionisti al rilascio del visto di conformità presuppone un rapporto fiduciario con l’Amministrazione finanziaria, poiché il professionista svolge controlli che costituiscono una porzione dell’attività di accertamento e verifica tributaria spettante all’Amministrazione.
- Il requisito dell’assenza di violazioni gravi e ripetute in materia tributaria o contributiva può essere valutato anche con riferimento alla condotta del professionista quale contribuente persona fisica, e non soltanto alle violazioni commesse nell’esercizio dell’attività professionale.
- La gravità e reiterazione delle violazioni tributarie possono essere desunte non solo dall’importo del debito, ma anche dalla frequenza dei ritardi, dall’assenza di versamenti spontanei e tempestivi e dal ricorso sistematico a compensazioni, rateizzazioni o definizioni agevolate.
- Il pagamento tardivo, la rateizzazione o la definizione agevolata dei debiti tributari non eliminano la rilevanza delle violazioni ai fini della revoca dell’abilitazione quando, al momento dell’adozione del provvedimento, risultavano già scaduti i termini di pagamento; la legittimità dell’atto va valutata sulla base della situazione di fatto esistente in quel momento.
- Una comunicazione proveniente da un ordine professionale, che riferisca orientamenti o soglie prospettate informalmente dall’Amministrazione, non è idonea a fondare un legittimo affidamento se non proviene dall’amministrazione competente, non ha carattere vincolante ed è risalente rispetto ai fatti e al provvedimento impugnato.
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