Cassazione Civile, Ordinanza n. 06285/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione a precetto promosso da una società debitrice per contestare l'atto esecutivo fondato su un credito di importo inferiore a 5.000 euro. Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per valore, individuando come competente il Giudice di Pace, e, quanto alle spese, ha compensato integralmente tra le parti quelle del giudizio. Nel frattempo il credito era stato ceduto alla ricorrente, che si era costituita solo in uno dei due procedimenti poi riuniti, subentrando alla cedente cancellata. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione proposta avverso il solo capo sulle spese, ritenendo che la compensazione fosse giustificata dalla specificità della vicenda e valorizzando unitariamente i giudizi riuniti. La ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 110, 111, 112, 115, 273, 274, 299, 300, 305 e 307 c.p.c., sostenendo che non poteva essere attribuita ad essa la qualità di parte anche nel diverso giudizio nel quale non si era mai costituita, né poteva ritenersi non estinto quel giudizio per mancata riassunzione; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'appello confermato una compensazione delle spese motivata in modo generico e non sorretta da gravi ed eccezionali ragioni; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c., perché in relazione al giudizio nel quale la ricorrente era effettivamente costituita essa era risultata totalmente vittoriosa, sicché la compensazione non era giustificabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondate le censure congiuntamente, affermando che la riunione di cause non ne elimina l'autonomia e che le spese devono essere liquidate con riferimento a ciascun singolo giudizio, non potendosi coinvolgere nella soccombenza soggetti che non siano parte di quel procedimento. Ha quindi censurato la Corte d'appello per aver giustificato la compensazione delle spese sulla base di una valutazione unitaria dei giudizi riuniti e per aver usato una motivazione generica, non idonea a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 c.p.c.
la costituzione del successore a titolo particolare nel diritto controverso consente il subentro nel processo nel quale il trasferimento rileva; non consente però di estendere automaticamente la qualità di parte ad altro giudizio nel quale il successore non si sia costituito
art. 91 c.p.c.
le spese vanno regolate in base alla soccombenza riferita al singolo giudizio e alle sole parti effettivamente coinvolte in quel processo
art. 92, comma 2, c.p.c.
la compensazione è ammessa solo nei casi tipizzati dalla norma, oppure in presenza di specifiche e motivate gravi ed eccezionali ragioni; una formula generica come la specificità della vicenda non basta
art. 110 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di successione nel processo
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata
art. 273 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di riunione dei procedimenti
art. 274 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di riunione dei procedimenti
art. 299 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di interruzione del processo
art. 300 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso; la Corte esclude che, nel caso concreto, vi fosse necessità di interruzione del giudizio nel quale la cessionaria era già costituita
art. 305 c.p.c.
richiamato per sostenere la mancata riassunzione nel termine perentorio e la conseguente estinzione del giudizio
art. 307 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'estinzione del processo
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato a sostegno del vizio di motivazione apparente o insufficiente della statuizione sulle spese
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso a supporto della doglianza sulla compensazione delle spese
Massime di principio
- La riunione di più cause non elimina l'autonomia dei singoli giudizi: la decisione resa con sentenza formalmente unica si risolve in tante pronunce quante sono le cause riunite.
- La liquidazione delle spese processuali deve essere effettuata in relazione a ciascun giudizio e alla soccombenza maturata in quel singolo processo; non possono essere poste a carico o a favore di soggetti che non siano parte di quel procedimento.
- Nel caso di compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la motivazione deve indicare in modo espresso e concreto le gravi ed eccezionali ragioni poste a base della deroga al principio di soccombenza; formule generiche o meramente descrittive non sono sufficienti.
- La costituzione del successore a titolo particolare in un giudizio non consente di attribuirgli automaticamente la qualità di parte in un diverso procedimento nel quale non sia intervenuto, neppure se i procedimenti siano poi riuniti.
- Quando una parte è totalmente vittoriosa nel singolo giudizio nel quale è costituita, la compensazione delle spese non può essere giustificata sulla base di una valutazione unitaria di altri procedimenti riuniti nei quali quella parte non era presente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06246/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06247/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06249/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06251/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06252/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06257/2024 del 08/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →