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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33775/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di liquidazione riqualificando, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, un atto stipulato tra una società proprietaria del fondo e una società operante nel settore delle rinnovabili, formalmente indicato come contratto di affitto, come contratto costitutivo di un diritto reale di superficie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, con conseguente applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo difetto di motivazione e contestando la riqualificazione. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente e annullato l'avviso. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 952, 953, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c., sostenendo che alcune clausole del contratto (ius aedificandi per impianti fotovoltaici, obbligo di manutenzione straordinaria, acquisto finale della proprietà degli impianti da parte del proprietario del fondo) avrebbero alterato la causa tipica dell'affitto/locazione e giustificato la qualificazione come superficie; in via subordinata, invocava comunque un'interpretazione tributaria anti-elusiva ex art. 20 TUR.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la CTR si era limitata a ricondurre il rapporto alla volontà negoziale delle parti, operazione di accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di un fatto decisivo, vizi che non risultavano dedotti o riscontrabili. Ha inoltre escluso che la sentenza impugnata contenesse una violazione di legge sostanziale nell'attività ermeneutica di qualificazione del contratto. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione; è stato dato atto altresì della non debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    La disposizione non consente, nel caso esaminato, di sovvertire la qualificazione del contratto operata dai giudici di merito quando essa derivi dall'accertamento della volontà negoziale delle parti e non da una violazione delle regole di interpretazione giuridica.

  • art. 952 c.c.

    Richiamato solo nel motivo di ricorso per sostenere la tesi della superficie.

  • art. 953 c.c.

    Richiamato solo nel motivo di ricorso per sostenere la tesi della superficie.

  • art. 1571 c.c.

    Richiamato solo nel motivo di ricorso per sostenere la tesi della locazione/affitto.

  • art. 1576 c.c.

    Richiamato solo nel motivo di ricorso per sostenere la tesi della locazione/affitto.

  • art. 1587 c.c.

    Richiamato solo nel motivo di ricorso per sostenere la tesi della locazione/affitto.

  • art. 1590 c.c.

    Richiamato solo nel motivo di ricorso per sostenere la tesi della locazione/affitto.

  • art. 1615 c.c.

    Richiamato solo nel motivo di ricorso per sostenere la tesi della locazione/affitto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non ricorre quando la censura mira, in realtà, a sovrapporre una diversa qualificazione del contratto all'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L'accertamento della volontà negoziale è sindacabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di un fatto decisivo e controverso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Cita il deposito di memoria difensiva prima dell'adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente principale.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo eventualmente dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica di un contratto, quando dipende dall'accertamento della volontà negoziale delle parti e del contenuto concreto dell'accordo, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di un fatto decisivo.
  • La deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto l'apparente censura di interpretazione normativa, il ricorrente mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del regolamento contrattuale compiuta dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, la riqualificazione tributaria dell'atto presuppone che il sindacato colga il contenuto effettivo dell'operazione negoziale, ma non può trasformarsi in un controllo sostitutivo della valutazione di fatto del giudice sulla volontà delle parti.
  • Clausole che si discostano dallo schema tipico di un contratto non bastano, da sole, a fondare in cassazione la censura di falsa applicazione di legge se il giudice di merito ha comunque accertato che l'accordo resta riconducibile al tipo negoziale ritenuto applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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