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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28107/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2010. In appello, la commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto ritenendo, da un lato, invalida la delega di firma utilizzata per la sottoscrizione dell'avviso perché priva delle indicazioni reputate necessarie e, dall'altro, non provata dall'amministrazione la produzione dell'ordine di servizio n. 14/2012, richiamato solo per relationem da un successivo ordine di servizio n. 53/2015. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR erroneamente negato validità alla delega di firma; (2) violazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, per non avere il giudice disposto l'acquisizione d'ufficio della delega non rinvenuta nel fascicolo di parte.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per effetto della sospensione dei termini ex art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018. Ha poi esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo infondato: il potere istruttorio ufficioso nel processo tributario non può supplire alle carenze probatorie delle parti e, nel caso di specie, la mancanza materiale del documento nel fascicolo non integrava una situazione di mera incertezza probatoria, ma impediva di considerare provata l'esistenza stessa del documento; inoltre il motivo era carente di autosufficienza perché la ricorrente non aveva indicato se la segreteria avesse attestato la rituale produzione. Anche il primo motivo è stato respinto: la delega di firma dell'atto impositivo può essere conferita anche tramite ordine di servizio e non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato, ma, in presenza di contestazione, grava sull'amministrazione l'onere di provarne il corretto esercizio; nella specie la CTR ha accertato che tale prova non era stata fornita, e la censura dell'Agenzia mirava in realtà a una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese poiché le parti intimate non si sono costituite.

Norme richiamate

  • art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    La sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di soggetto diverso dal dirigente competente è ammissibile mediante delega di firma; la validità della delega, se contestata, deve però essere dimostrata dall'amministrazione.

  • art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Il potere del giudice tributario di acquisire d'ufficio mezzi di prova opera solo per integrare un quadro probatorio già formato in situazione di obiettiva incertezza, non per colmare integralmente le carenze probatorie di una parte.

  • art. 111 Cost.

    Il principio di terzietà del giudice impedisce che il potere istruttorio officioso si traduca in sostituzione del giudice alla parte nell'assolvimento dell'onere della prova.

  • art. 74, comma 4, disp. att. cod. proc. civ.

    il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o un documento

    La regolare produzione documentale presuppone l'attestazione di cancelleria; un documento solo elencato ma non correttamente attestato non può essere ritenuto ritualmente acquisito.

  • art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Nel processo tributario si applicano, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.

  • art. 25, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    Il ricorso è stato definito in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    È stata dedotta la violazione di legge per entrambi i motivi di ricorso.

  • art. 6, comma 11, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018 n. 136

    Ha determinato la sospensione automatica per nove mesi dei termini di impugnazione scadenti nel periodo indicato, rendendo tempestivo il ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice può disporre acquisizioni istruttorie d'ufficio solo per integrare elementi già emersi e in presenza di obiettiva incertezza, ma non per supplire integralmente alla mancata prova di un fatto costitutivo o impeditivo che grava sulla parte interessata.
  • La mancata rinvenzione in fascicolo di un documento indicato tra gli allegati non equivale, di per sé, a prova dell'acquisizione del documento né consente automaticamente al giudice di colmare il vuoto istruttorio; occorre verificare l'effettiva rituale produzione e l'eventuale attestazione di cancelleria.
  • La delega di firma per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato se è individuabile la qualifica funzionale, ma, quando la legittimazione del sottoscrittore sia contestata, l'amministrazione deve provare in giudizio l'esistenza e l'operatività della delega.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del compendio fattuale accertato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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