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Sentenza

Sentenza n. 14101/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - quanto al ricorso introduttivo: delle note del 12 febbraio 2014 e 17 aprile 2014 relative al servizio di assistenza indiretta rivolto a persone in situazione di gravità residenti nel Comune di Fiumicino e dei relativi atti presupposti e connessi, tra cui – in particolare – il “Regolamento Comunale Servizio Assistenza Indiretta Disabili Gravi”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Fiumicino n. 5 del 30 gennaio 2013, e i verbali della Commissione valutativa integrata Comune/ASL relativi alla sedute del 4 febbraio 2014 e 7 febbraio 2014 e i relativi allegati, ivi compresa la griglia recante “Graduatoria nuovi utenti servizio di assistenza indiretta (s.a.i.)”; - quanto ai I motivi aggiunti: dei Piani Assistenziali Individualizzati (P.A.I.) relativi ai sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-; di ogni altro atto antecedente o successivo, ai precedenti collegato o connesso; e per la condanna al risarcimento dei danni (così come richiesto con i II motivi aggiunti);

Giustizia amministrativa201412008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Riduzione dei contributi e delle ore di assistenza indiretta per disabili gravi, regolamento comunale sul servizio, atti valutativi e Piani Assistenziali Individualizzati

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (utenti disabili)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la riduzione, dal gennaio 2014, delle ore di assistenza e dell'importo orario del contributo per l'assistenza indiretta ai disabili gravi, nonché il passaggio da erogazioni trimestrali anticipate a un sistema fondato sulla rendicontazione, con anticipazioni parziali parametrate all'ISEE. Hanno dedotto violazione della l. n. 104/1992, della l. n. 328/2000, della normativa regionale laziale e degli atti regionali e commissariali di settore; difetto di motivazione, travisamento dei presupposti, arbitrarietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento, difetto di istruttoria e violazione del legittimo affidamento. In particolare, hanno sostenuto che la redistribuzione delle risorse avrebbe dovuto essere realizzata mediante la programmazione prevista dalla l. n. 328/2000 e non mediante la decurtazione dei contributi già riconosciuti; che non era stata garantita la partecipazione degli interessati; che i P.A.I. erano stati predisposti da una commissione priva della necessaria composizione multidisciplinare e senza adeguati accertamenti medici e visite dirette; che le schede di valutazione erano lacunose e inidonee a rappresentare i bisogni individuali; che i P.A.I. avevano efficacia retroattiva; che era stato utilizzato l'ISEE in luogo del reddito del singolo disabile; e che, per alcuni ricorrenti, la riduzione del punteggio e delle ore non era stata preceduta da nuovi accertamenti socio-sanitari. Con i motivi aggiunti hanno impugnato i rispettivi P.A.I. e chiesto il risarcimento del danno patrimoniale, pari alla differenza tra quanto precedentemente percepito e quanto corrisposto dopo la riduzione, nonché del danno non patrimoniale ed esistenziale, quantificato in via equitativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse. Il regolamento comunale originariamente impugnato era stato abrogato e sostituito da un nuovo regolamento, adottato dopo il riconoscimento di criticità del precedente; gli atti applicativi avevano quindi perso una concreta e attuale capacità lesiva, dovendo l'amministrazione rideterminare le posizioni degli interessati secondo la nuova disciplina. La domanda risarcitoria, invece, è stata accolta parzialmente. Il Collegio ha recepito la precedente decisione resa su analoga controversia, secondo cui l'assistenza indiretta regionale è distinta dall'assistenza domiciliare diretta comunale e la riduzione dei contributi, finalizzata ad ampliare la platea degli utenti, non poteva essere motivata con una mera redistribuzione delle risorse già assegnate, senza una corretta programmazione e senza adeguate giustificazioni. È stata inoltre rilevata l'illegittimità della predisposizione dei P.A.I. da parte di personale privo delle competenze mediche richieste dalla disciplina regionale, essendo necessaria una valutazione multidimensionale. L'operato comunale è stato ritenuto gravemente negligente e lesivo delle regole di correttezza e buona fede, senza errore scusabile, con conseguente responsabilità risarcitoria. È stato riconosciuto il danno patrimoniale, pari alla differenza tra il contributo precedente e quello ridotto, per il periodo compreso tra gennaio 2014 e l'entrata in vigore del nuovo regolamento del 7 gennaio 2015. È stato invece respinto il danno non patrimoniale, poiché nessuno degli odierni ricorrenti aveva prodotto certificazione medica attestante un concreto peggioramento della propria situazione. Sono state riconosciute rivalutazione monetaria e interessi compensativi, da calcolare secondo il criterio del credito di valore e separatamente pro die sulla somma progressivamente rivalutata. Il Comune è stato condannato alle spese di lite per euro 2.000, oltre accessori; le spese sono state compensate con la parte privata costituita e dichiarate irripetibili nei confronti delle amministrazioni non costituite.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    Consente la decisione in forma semplificata, applicata dal TAR mediante richiamo al precedente conforme su controversia identica.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per fondare la previa valutazione della legittimità degli atti ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria, anche quando la domanda di annullamento è divenuta improcedibile.

  • art. 30 c.p.a.

    nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio

    La domanda risarcitoria proposta con motivi aggiunti nel giudizio di annullamento è stata ritenuta ammissibile e non tardiva.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione richiede l'illegittimità della condotta, l'elemento soggettivo, il nesso causale e la prova del danno.

  • art. 39, comma 2, lettere i-bis e i-ter, l. n. 104/1992

    Richiamato per distinguere l'assistenza domiciliare indiretta dall'assistenza domiciliare diretta e qualificare la prima come forma assistenziale specifica.

  • art. 3, comma 3, l. n. 104/1992

    Individua la condizione di particolare gravità dei soggetti destinatari dell'assistenza indiretta.

  • l. n. 328/2000

    La disciplina dell'assistenza sociale è imperniata sulla programmazione degli interventi e delle risorse; l'ampliamento della platea degli assistiti non può essere perseguito mediante una mera redistribuzione immotivata delle risorse già assegnate.

  • art. 3, comma 2-ter, d.lgs. n. 109/1998

    È stato invocato dai ricorrenti in relazione alla necessità di considerare la situazione economica del singolo disabile grave, ma la sentenza non decide autonomamente tale profilo.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, ritenuta comunque subordinata alla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio.

  • art. 2697 c.c.

    Impone al danneggiato di allegare e provare il danno non patrimoniale concretamente sofferto e il nesso causale con la condotta amministrativa.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per la necessità di individuare l'effettiva perdita conseguente alla violazione ai fini del risarcimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Base normativa per l'oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando un regolamento comunale in materia di assistenza sociale è abrogato e sostituito da una nuova disciplina, gli atti applicativi del regolamento abrogato possono divenire privi di attuale capacità lesiva; in tal caso la domanda di annullamento è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ferma la possibilità di esaminare la domanda risarcitoria.
  • L'assistenza indiretta ai disabili gravi, finanziata secondo criteri e risorse regionali e attuata tramite i Comuni, è distinta dall'assistenza domiciliare diretta comunale e costituisce un intervento aggiuntivo; la sua rimodulazione deve rispettare la programmazione degli interventi e delle risorse e non può fondarsi su una mera redistribuzione immotivata delle risorse già riconosciute agli utenti.
  • La predisposizione dei Piani Assistenziali Individualizzati relativi a persone con disabilità grave richiede una valutazione multidimensionale affidata all'unità o commissione competente secondo la disciplina regionale, con il coinvolgimento delle necessarie professionalità mediche; non è sufficiente un'attività valutativa svolta esclusivamente da assistenti sociali quando il piano incide su bisogni assistenziali connessi anche alle condizioni di salute.
  • L'accertamento dell'illegittimità dell'azione amministrativa non determina automaticamente il risarcimento del danno: occorre provare la condotta colposa o dolosa, il nesso causale e il danno effettivamente subito. Il danno patrimoniale può essere riconosciuto mediante la differenza tra quanto spettante secondo la disciplina precedente e quanto effettivamente erogato nel periodo di illegittima decurtazione.
  • Il danno non patrimoniale derivante dalla riduzione di una prestazione assistenziale non è presunto dalla sola illegittimità dell'atto o dalla lesione della posizione soggettiva; il danneggiato deve allegare e provare uno specifico pregiudizio concreto, la sua entità e il nesso causale, anche mediante idonea documentazione medica.
  • Il credito risarcitorio da illecito amministrativo ha natura di debito di valore: sono dovute la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, da calcolare separatamente pro die sulla somma progressivamente rivalutata, evitando duplicazioni o ingiustificate locupletazioni.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieDanno da provvedimento illegittimoMotivazione del provvedimento
RamiSanitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcedimento amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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