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Ordinanza

Ordinanza n. 1820/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

Giustizia amministrativa202603130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda, n. 5461/2026, della quale è stata sospesa l’esecutività

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa privata)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 5461/2026 e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della relativa esecutività. Il testo non riporta i motivi di merito dell’appello né l’oggetto sostanziale della controversia definita dalla sentenza appellata. La misura cautelare è stata giustificata con la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, valutato anche in considerazione della già fissata udienza pubblica per la trattazione del merito al 24 settembre 2026. Il Collegio ha lasciato impregiudicata ogni valutazione sugli effetti del dedotto «giudicato esterno».

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza appellata. La decisione è fondata, in sede di sommaria delibazione e di comparazione degli interessi contrapposti, sulla ravvisata sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, anche in ragione della prossimità della già fissata udienza pubblica di merito. Ogni questione relativa agli effetti del giudicato esterno è stata riservata alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza può essere disposta quando, nella comparazione degli interessi contrapposti, emerga un pregiudizio grave e irreparabile per la parte istante.
  • La fissazione a breve dell’udienza pubblica per la trattazione del merito può concorrere a fondare la tutela cautelare, quando l’esecuzione immediata della sentenza sia idonea a produrre un pregiudizio grave e irreparabile prima della definizione del giudizio.
  • La concessione della misura cautelare non pregiudica la successiva valutazione di merito sulle questioni controverse, comprese quelle relative agli effetti di un eventuale giudicato esterno.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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