Sentenza n. 8934/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - della nota del 15 febbraio 2026 trasmessa a Isa Tech (Italia) S.r.l. a mezzo PEC da parte di Mediocredito Centrale- Banca del Mezzogiorno S.p.A. recante "Fondo di garanzia per le PMI di cui alle leggi 662/96 (art. 2, comma 100, lett. a) e 266/97 (art. 15). COMUNICAZIONE DI REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE - Posizione MCC n. 1067901 - ISA TECH (ITALIA) S.R.L." (doc. 1) e del relativo provvedimento con cui il Consiglio di Gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito ex art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96, nella riunione del 13 febbraio 2026, ha deliberato la revoca del provvedimento agevolativo concesso alla ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non conosciuto ivi, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'intervento agevolativo del 6 ottobre 2025; per la declaratoria - del diritto della ricorrente al mantenimento del beneficio concesso e, per l'effetto, in quanto occorra, per l'accertamento dell'obbligo della resistente di riaprire il procedimento al fine di valutare la documentazione e le controdeduzioni prodotte dalla ricorrente; per la condanna - delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'agevolazione concessa a valere sul Fondo di garanzia per le PMI, disposta per la mancata produzione della documentazione richiesta ai fini della verifica della dimensione d'impresa e della realizzazione del programma di investimento
Esito
Favorevole al resistente (gestore dell'agevolazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la comunicazione e la delibera di revoca dell'agevolazione, chiedendone l'annullamento, l'accertamento del diritto al mantenimento del beneficio o, in subordine, la riapertura del procedimento per l'esame della documentazione e delle controdeduzioni, nonché il risarcimento del danno. Ha sostenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, qualificando la revoca come espressione di potere autoritativo. Dagli atti risultava, tuttavia, che la revoca era stata adottata in seguito alla mancata produzione, anche dopo la comunicazione di avvio del procedimento, della documentazione necessaria ai controlli sulla permanenza dei requisiti di ammissibilità e sulla realizzazione del programma di investimento. Il TAR ha sollevato d'ufficio la questione del difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia riguardasse la fase esecutiva e di controllo del rapporto di sovvenzione, successiva alla concessione dell'agevolazione. La revoca non derivava né da una nuova ponderazione dell'interesse pubblico né dall'accertamento di vizi originari dell'atto di concessione, ma dall'inadempimento della beneficiaria all'obbligo di produrre la documentazione richiesta per le verifiche. In tale situazione l'Amministrazione svolge un'attività vincolata di accertamento dell'inadempimento e la posizione della beneficiaria è qualificabile come diritto soggettivo al mantenimento del beneficio, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Le spese sono state integralmente compensate per la natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 7 c.p.a.
Il provvedimento impugnato — delibera di revoca di un’agevolazione pubblica concessa a valere sul Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della legge 662/96 — costituisce infatti espressione di potere autoritativo della Pubblica Amministrazione, rispetto al quale la posizione del soggetto beneficiario ha natura di interesse legittimo.
La ricorrente aveva invocato l'articolo per sostenere la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo; il TAR ha escluso tale qualificazione in ragione della natura esecutiva e vincolata della revoca.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre d'ufficio alle parti la questione relativa al possibile difetto di giurisdizione.
art. 2, comma 100, lett. a), l. 662/1996
Costituisce la base normativa del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese cui si riferisce l'agevolazione controversa.
art. 15 l. 266/1997
È richiamato nella comunicazione relativa al Fondo di garanzia per le PMI oggetto della controversia.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, la giurisdizione si determina distinguendo la fase genetica della concessione dalla fase esecutiva successiva all'erogazione del beneficio.
- La giurisdizione amministrativa sussiste quando la controversia riguarda il procedimento precedente alla concessione oppure quando l'Amministrazione esercita un potere di autotutela, annullando la concessione per vizi originari o revocandola per una nuova ponderazione dell'interesse pubblico.
- La controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l'atto formalmente denominato revoca o decadenza è adottato, nella fase esecutiva, per accertare l'inadempimento del beneficiario a obblighi previsti dalla legge o dall'atto di concessione.
- La mancata o incompleta produzione della documentazione richiesta per verificare la permanenza dei requisiti dell'agevolazione costituisce, quando prevista dalla disciplina del beneficio, un inadempimento della fase esecutiva e non l'esercizio di un potere autoritativo di riesame della concessione.
- In caso di revoca fondata esclusivamente sull'inadempimento del beneficiario, l'Amministrazione svolge un'attività vincolata di accertamento e il beneficiario vanta un diritto soggettivo al mantenimento dell'agevolazione, sicché la controversia deve essere proposta davanti al giudice ordinario.
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