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Ordinanza

Ordinanza n. 211/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Del decreto emesso dalla QUESTURA di Siena n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS- di revoca “della licenza di porto d'armi uso caccia n. -OMISSIS- “nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/ o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque ad esso connesso.

Giustizia amministrativa202600612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Siena di revoca della licenza di porto d'armi per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Siena gli ha revocato la licenza di porto d'armi per uso caccia, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato che risultava incontestato il comportamento posto alla base della revoca, consistente nell'abbandono, seppure temporaneo, di un'arma in un luogo accessibile a terzi. In sede cautelare, tale condotta è stata ritenuta idonea a fondare una valutazione di non affidabilità del titolare. Il ricorrente non ha inoltre dimostrato la sussistenza di un danno grave e irreparabile, individuabile nella temporanea impossibilità di svolgere attività venatoria durante il giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il fumus boni iuris poiché il comportamento contestato appariva idoneo a giustificare la valutazione di non affidabilità posta a fondamento della revoca, e insussistente anche il periculum in mora, non essendo la temporanea privazione della possibilità di esercitare l'attività venatoria qualificabile come danno grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; nel caso concreto il giudice ha ritenuto mancanti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'abbandono anche temporaneo di un'arma in un luogo accessibile a terzi può fondare una valutazione amministrativa di non affidabilità del titolare del porto d'armi, escludendo il fumus boni iuris dell'impugnazione della revoca quando la condotta risulti incontestata.
  • La temporanea impossibilità di svolgere attività venatoria derivante dalla revoca della licenza di porto d'armi non integra, di per sé, un danno grave e irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora cautelare.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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