Cassazione Civile, Ordinanza n. 18839/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da lavori edili eseguiti su un fabbricato, nel corso dei quali si verificò un parziale crollo dell’immobile vicino/prospiciente. La Corte d’appello aveva confermato la responsabilità professionale dell’architetto incaricato della direzione lavori e dell’ingegnere autore del progetto strutturale, oltre ad altri soggetti, condannandoli in solido al risarcimento dei danni e aumentando l’importo liquidato a favore dei proprietari danneggiati. La ricorrente principale ha proposto tre motivi: ha denunciato violazione di norme regionali e della normativa sulle opere in cemento armato, sostenendo l’assenza o comunque la minore estensione della propria responsabilità e una diversa graduazione delle colpe rispetto agli altri corresponsabili; ha poi censurato la nullità della consulenza tecnica di secondo grado e del giudizio d’appello per la mancata disponibilità del fascicolo di primo grado, di alcuni allegati alla CTU e della documentazione di parte; infine ha contestato il criterio di liquidazione del danno da mancato godimento degli immobili, basato sul valore locativo. Il ricorso incidentale del progettista strutturale ha a sua volta denunciato violazioni processuali e sostanziali in relazione all’utilizzo delle consulenze tecniche, alla mancata considerazione di alcune prove e all’omessa valutazione delle critiche mosse alle CTU, contestando anche la responsabilità a lui ascritta e la liquidazione del danno. I controricorrenti hanno resistito a entrambi i ricorsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. In via preliminare ha rilevato la violazione del requisito di esposizione sommaria dei fatti richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., osservando che entrambi i ricorsi non consentivano una chiara ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale. Ha poi ritenuto inammissibili, per ciascuno dei motivi, le doglianze per difetto di specificità, per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, per improprio veicolo del vizio denunciato, per contestazioni di merito non sindacabili in cassazione e, per alcuni profili, per giudicato interno e doppia conforme. In particolare, la Corte ha ribadito che il direttore dei lavori, salvo delimitazioni specifiche dell’incarico o prova dell’oggettiva non percepibilità dei vizi, deve garantire un controllo anche sugli elementi portanti e non può sottrarsi alla responsabilità per le gravi carenze dell’intervento. Ha inoltre evidenziato che la censura sulla liquidazione del danno era preclusa dal giudicato interno e che la mancanza di documenti nel fascicolo non integrava di per sé un vizio del procedimento di appello. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario dei controricorrenti, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione dei fatti sostanziali e processuali; la sua mancanza comporta inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo deve rappresentare specificamente le ragioni per cui la decisione è erronea e confrontarsi con la sua motivazione; la critica apodittica o priva di reale confronto integra inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Occorre specificare e localizzare gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la mancanza di tali indicazioni impedisce il controllo della Corte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge va dedotta indicando le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con la norma, non essendo sufficiente contestare il risultato di fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale deve essere effettivamente riconducibile a nullità del procedimento o della sentenza, non potendo essere usato per veicolare mere contestazioni di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sul vizio motivazionale è ammesso nei limiti del paradigma del fatto storico decisivo; non può essere invocato per rivalutare il merito o le consulenze tecniche in modo generico.
art. 2055 c.c.
Richiamato in relazione alla corresponsabilità e alla graduazione delle colpe tra più responsabili del medesimo danno.
art. 2056 c.c.
Richiamato quale norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno aquiliano.
art. 115 c.p.c.
Invocato dal ricorrente incidentale in tema di valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica.
art. 342 c.p.c.
L’appello deve contenere motivi specifici; la reiterazione di argomenti già sconfessati senza critica puntuale determina inammissibilità.
art. 347 c.p.c.
L’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non costituisce condizione essenziale di validità del giudizio di appello.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
La doppia conforme preclude il controllo di legittimità sulle medesime valutazioni di merito.
art. 373 c.p.c.
Richiamato solo per la liquidazione delle spese del procedimento di sospensione dell’esecuzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2 legge n. 1086 del 1971
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli adempimenti sulle opere in cemento armato e alla documentazione del progetto.
art. 3 legge n. 1086 del 1971
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di escludere o delimitare la responsabilità professionale.
art. 3 legge reg. 7 gennaio 1983 n. 9
Richiamato dalla ricorrente come normativa sulla difesa del territorio dal rischio sismico.
art. 5 legge reg. 7 gennaio 1983 n. 9
Richiamato dalla ricorrente come norma rilevante per le funzioni regionali in materia sismica.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene un’esposizione sommaria ma completa dei fatti di causa e dell’iter processuale, tale da consentire alla Corte di comprendere senza integrazioni esterne il tema della controversia.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la critica generica, apodittica o meramente riproduttiva di tesi già respinte non soddisfa il requisito di specificità.
- La violazione di legge non può essere dedotta per contestare la sola ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove; occorre indicare l’errore di diritto compiuto dal giudice di merito.
- La mancanza del fascicolo di primo grado o di parte non determina automaticamente nullità del giudizio d’appello; la parte deve allegare in modo specifico l’incolpevole mancanza e la decisività dei documenti mancanti.
- La consulenza tecnica d’ufficio e le sue risultanze non possono essere censurate in cassazione con doglianze generiche o prive di specifico aggancio al contenuto della sentenza impugnata e agli effettivi fatti storici decisivi.
- Il direttore dei lavori, ove assuma l’incarico senza delimitazioni espresse, deve garantire un controllo effettivo anche sugli elementi portanti e, se non è in grado di esercitarlo, deve rifiutare l’incarico o circoscriverlo chiaramente; in mancanza, risponde se i vizi erano oggettivamente rilevabili.
- La graduazione delle colpe tra corresponsabili del danno è valutazione di merito, insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità effettivamente dedotto.
- La liquidazione del danno non può essere contestata quando il criterio seguito sia coperto da giudicato interno per mancata impugnazione specifica nel grado precedente.
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