Corte di giustizia, Sentenza C-564/24
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 marzo 2026. — Eisenberger Gerüstbau GmbH contro JK. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Contratto a distanza tra un consumatore e un professionista – Nozione di “consumatore” – Creazione del contatto tra il consumatore e il professionista tramite un altro professionista incaricato dal consumatore – Articolo 2, punto 7 – Diritto di recesso del consumatore – Articolo 9, paragrafo 1 – Abuso di diritto. — Causa C-564/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che la presenza di un architetto o altro professionista incaricato dal consumatore non fa venire meno, automaticamente, la natura di contratto a distanza ai sensi della direttiva 2011/83/UE. Un accordo aggiuntivo concluso via email può a sua volta essere qualificato come contratto a distanza se ne ricorrono le condizioni. Infine, il diritto di recesso può essere opposto come abusivo quando il consumatore lo esercita in modo strumentale, dopo aver beneficiato della prestazione e in contrasto con la finalità protettiva della direttiva.
Rinvio pregiudiziale sulla nozione di "contratto a distanza" nella direttiva 2011/83/UE e sulla possibilità di opporre l’abuso di diritto al consumatore che recede tardivamente dopo l’esecuzione della prestazione.
La questione giuridica
1) Se un contratto concluso tra consumatore e professionista sia qualificabile come "contratto a distanza" quando il consumatore è assistito, prima e al momento della conclusione, da un altro professionista da lui incaricato che ha creato il contatto con il professionista e ha influito sul contenuto essenziale del contratto. 2) Se tale qualificazione possa venire meno o mutare in ragione dell’intermediazione del professionista incaricato dal consumatore. 3) Se un accordo aggiuntivo, concluso esclusivamente a distanza, relativo a prestazioni complementari secondarie rispetto al contratto principale, possa costituire autonomamente un "contratto a distanza". 4) Se il professionista possa opporre l’abuso di diritto quando il consumatore recede alla fine del termine di recesso prorogato, dopo che la prestazione è già stata integralmente eseguita.
Principio di diritto
Ai fini della direttiva 2011/83/UE, la circostanza che il consumatore sia assistito, nella fase precontrattuale e alla conclusione del contratto, da un professionista di sua scelta che mette in contatto le parti e interviene sul contenuto del contratto non esclude, di per sé, la qualificazione del contratto come "contratto a distanza"; ciò che conta è la sussistenza delle condizioni legali della nozione, compresa l’esistenza di un regime organizzato di vendita o prestazione di servizi a distanza. Inoltre, un accordo aggiuntivo concluso esclusivamente mediante tecniche di comunicazione a distanza può costituire autonomamente un contratto a distanza se ne ricorrono i presupposti. Infine, il professionista può opporre l’abuso del diritto di recesso quando, alla luce dell’insieme delle circostanze, il recesso tardivo dopo l’esecuzione della prestazione non corrisponde agli obiettivi della direttiva e mira ad ottenere indebitamente un vantaggio a danno del professionista.
Norme richiamate
- Direttiva 2011/83/UE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 2, punto 1, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2, punto 2, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2, punto 7, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2, punto 15, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 6, paragrafo 1, lettera h), direttiva 2011/83/UE
- Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 10, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 11, paragrafo 1, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 12, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 13, paragrafo 1, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 14, paragrafi 4 e 5, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 15, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 242 BGB
- Articolo 312c BGB
- Articolo 357 BGB
Contratto a distanza, recesso del consumatore e abuso di diritto
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Kammergericht Berlin in una controversia tra una società di montaggio ponteggi e una proprietaria di immobile che aveva affidato a un architetto la gestione dei contatti e della documentazione contrattuale. La Corte interpreta la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori con riferimento alla nozione di contratto a distanza, agli effetti di un accordo aggiuntivo e alla possibilità di opporre l’abuso del diritto di recesso.
Fatti e procedimento principale
JK, proprietaria di un immobile a Berlino, aveva incaricato un architetto della progettazione e della gestione dei lavori di ampliamento della mansarda, inclusa la richiesta di offerte e la predisposizione dei progetti contrattuali. L’architetto aveva contattato Eisenberger Gerüstbau GmbH per la fornitura e il montaggio dei ponteggi; il contratto era stato formalizzato tramite scambio di email e posta, senza indicazione del diritto di recesso. Successivamente era stato concluso un accordo aggiuntivo per due ulteriori piattaforme di carico, anch’esso via email.
Dopo aver pagato acconti per quasi 96.000 euro, JK aveva dichiarato, nel dicembre 2021, il recesso dal contratto e dall’accordo aggiuntivo, chiedendo la restituzione delle somme versate. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda dell’impresa e accolto la riconvenzionale della consumatrice; in appello il Kammergericht Berlin ha sospeso il procedimento e ha sottoposto quattro questioni pregiudiziali alla Corte.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare la direttiva 2011/83/UE, e segnatamente:
- l’articolo 1, sulla finalità di elevata tutela del consumatore;
- l’articolo 2, punti 1, 2, 7 e 15, sulle definizioni di consumatore, professionista, contratto a distanza e contratto accessorio;
- l’articolo 6, paragrafo 1, lettera h), sugli obblighi informativi relativi al recesso;
- gli articoli 9, 10, 11 e 12, sul diritto di recesso, sulla sua proroga e sui suoi effetti;
- gli articoli 13, 14 e 15, sugli effetti economici del recesso e sui contratti accessori;
- l’articolo 24, paragrafo 1, sulle sanzioni. Vengono inoltre citati gli articoli 242, 312c e 357 del BGB tedesco.
Prima e seconda questione: influenza dell’architetto sulla qualificazione del contratto
La Corte ricorda che un contratto è "a distanza" solo se ricorrono cumulativamente tre condizioni: conclusione tra consumatore e professionista; conclusione nell’ambito di un regime organizzato di vendita o prestazione di servizi a distanza; uso esclusivo di tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, senza presenza fisica simultanea.
Quanto alla qualità di consumatore, la Corte ribadisce che la nozione ha carattere oggettivo e dipende dal fine del contratto, non dalle conoscenze concrete dell’interessato. Il fatto che JK fosse assistita da un architetto, anche se quest’ultimo aveva messo in contatto le parti e contribuito al contenuto del contratto, non modifica la sua qualità di consumatrice né rimuove la posizione di inferiorità rispetto al professionista.
Quanto al requisito del regime organizzato, la Corte osserva che il fascicolo non dimostra l’esistenza di un simile sistema predisposto da Eisenberger Gerüstbau; dagli atti sembra piuttosto che il contratto sia stato costruito su un progetto redatto sotto la responsabilità della consumatrice e poi accettato dal professionista senza modifiche. Spetta comunque al giudice nazionale verificare in concreto tale elemento.
Terza questione: accordo aggiuntivo e autonomia della sua qualificazione
La Corte rileva che la direttiva definisce il contratto accessorio, ma non disciplina espressamente la qualificazione di un accordo modificativo o aggiuntivo rispetto a un contratto principale. Ne deriva che un accordo successivo, concluso esclusivamente a distanza e relativo a prestazioni complementari di importanza secondaria, può essere qualificato come contratto a distanza solo se soddisfa autonomamente le condizioni dell’articolo 2, punto 7.
Non vi è quindi una presunzione automatica di qualificazione né in senso positivo né in senso negativo: il giudice nazionale deve verificare se, rispetto all’accordo aggiuntivo, esista un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza e se siano soddisfatte le altre condizioni della definizione.
Quarta questione: recesso tardivo e abuso di diritto
La Corte conferma che, quando il professionista non ha fornito le informazioni sul diritto di recesso, il termine si proroga di dodici mesi e il consumatore non sostiene costi per il servizio prestato; inoltre, l’esercizio del recesso non comporta responsabilità, salvo le eccezioni previste dalla direttiva.
Tuttavia, sulla base della propria giurisprudenza generale in materia di abuso del diritto, la Corte afferma che il professionista può invocare l’abuso se ricorrono congiuntamente:
- un elemento oggettivo, cioè il fatto che l’esercizio del recesso non corrisponda alle finalità della direttiva, che mira a tutelare l’informazione e la libertà di scelta del consumatore;
- un elemento soggettivo, cioè la volontà del consumatore di ottenere artificialmente un vantaggio a danno del professionista.
Nel caso concreto, il fatto che il recesso sia stato esercitato alla fine del termine prorogato, dopo l’esecuzione di prestazioni non ripetibili e sulla base di un assetto contrattuale predisposto sotto la sola responsabilità del consumatore tramite un intermediario scelto da lui, può costituire un indice rilevante di abuso, ma la verifica finale spetta al giudice nazionale.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- la presenza di un professionista incaricato dal consumatore, anche se autore del contatto e influente sul contenuto del contratto, non è di per sé rilevante per escludere il contratto a distanza;
- un accordo aggiuntivo concluso a distanza può essere esso stesso un contratto a distanza se ricorrono le condizioni dell’articolo 2, punto 7;
- il professionista può opporre l’abuso del diritto di recesso se, alla luce dell’insieme delle circostanze, il comportamento del consumatore è incompatibile con le finalità della direttiva e mira a trarre indebitamente vantaggio a danno del professionista.
Principi utili per la pratica
Per gli operatori, la pronuncia conferma che la qualificazione come contratto a distanza dipende da parametri oggettivi della conclusione del contratto, non dalla sola presenza di un consulente tecnico o legale del consumatore. Resta però decisivo accertare l’esistenza di un regime organizzato di vendita o prestazione a distanza e l’autonomia funzionale degli eventuali accordi successivi. In materia di recesso, la tutela del consumatore non impedisce in assoluto il controllo dell’abuso quando l’esercizio del diritto appare strumentale e incompatibile con la ratio protettiva della direttiva.
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