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Sentenza

Sentenza del 03/04/2023 n. 1201 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impostazione di un avviso di accertamento per dazi e IVA all'importazione e relative sanzioni, fondato su una rettifica della provenienza delle merci (tubi di acciaio inox senza saldatura) da "India" (origine dichiarata) a "Repubblica Popolare Cinese" con applicazione di dazio antidumping A30 pari al 71,9%. L'Ufficio ha basato la rettifica su elementi investigativi indicati nella relazione OLAF. I ricorrenti hanno contestato la validità degli atti per carenza di motivazione e per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio, non essendo stata prodotta in primo grado la relazione OLAF e mancandone riferimenti specifici all'importazione contestata; hanno altresì invocato vizi in ordine a sanzioni e possibilità di sgravio/rimborso se l'errore di origine dipendeva da autorità straniere.

La decisione

La CTP di primo grado ha accolto i ricorsi perché l'Ufficio non aveva prodotto in giudizio la relazione OLAF su cui basava la rettifica, ritenendo che l'onere della prova incombe sull'Ufficio. L'Ufficio ha proposto appello e in questa sede ha prodotto il Report OLAF; la CTP di II grado ha però rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. La Corte di merito ha ritenuto che, pur ammettendo il valore probatorio del Report OLAF, esso non fosse decisivo né sufficientemente specifico rispetto all'importazione del novembre 2018: il Report riguardava il periodo 01/01/2015-30/11/2017 (non comprensivo dell'importazione contestata), non conteneva riferimenti puntuali alla spedizione/containers/fatture in contestazione e le conclusioni OLAF risultavano in contrasto con esiti istruttori/formali della Commissione (Reg. UE n.2093/2017) che avevano ritenuto la lavorazione in India come trasformazione sostanziale. Per tali ragioni la rettifica non è stata ritenuta provata. L'Ufficio è stato condannato alle spese di lite in entrambi i gradi.

Norme richiamate

  • art. 11 D.Lgs. 374/1990

    Consente la revisione dell'accertamento nel termine decadenziale di tre anni dalla definitività in presenza di nuovi elementi conoscitivi; l'Ufficio ha invocato tale norma come fondamento per la revisione basata su elementi emergenti dall'OLAF.

  • art. 58 D.Lgs. 546/1992

    Norma interpretata come consentente la produzione del rapporto OLAF in sede di appello, ma la Corte richiama comunque l'esigenza del rispetto dei diritti di difesa e della rilevanza temporale e specifica del documento.

  • Regolamento (UE) n. 883/2013 (OLAF)

    Il regolamento OLAF disciplina le indagini dell'OLAF; la Corte osserva che il regolamento non impone un segreto assoluto che impedisca la produzione del rapporto da parte delle Autorità doganali nazionali in giudizio, ma valuta la necessità che il rapporto sia pertinente e riferibile all'importazione specifica.

  • Regolamento (UE) 2016/xxx (Codice Doganale Unionale - Reg. UE 952/2013), artt. 116, 119, 120

    Richiamati dagli importatori in ordine a rimborso/sgravio dei dazi qualora l'ammontare derivi da errore delle autorità amministrative straniere o in circostanze particolari; la questione è stata assorbita nel giudizio ma indicata come possibili argomenti di difesa.

  • Regolamento Delegato (UE) n. 2446/2015, Allegato 22.1

    Contiene regole di origine non preferenziale applicabili alla trasformazione dei tubi; la Corte utilizza tali criteri per valutare se le lavorazioni in India fossero sufficienti a conferire origine indiana (criterio della trasformazione sostanziale).

  • TULD art. 303, comma 1

    Norma richiamata dalle parti private in tema di sanzioni per violazioni in materia di origine; la questione sulle sanzioni è stata sollevata ma in gran parte assorbita dal tema probatorio.

  • Regolamento (UE) n. 2093/2017 (Decisioni/valutazioni della Commissione)

    Contiene accertamenti/formalizzazioni che, secondo la Corte, risultano in contrasto con le conclusioni del Report OLAF e indicano che le lavorazioni in India potevano costituire trasformazione sostanziale; tale contrasto ha indebolito la capacità probatoria esclusiva del report OLAF nel caso concreto.

Massime di principio

  • L'onere della prova per rettifiche di origine grava sull'autorità doganale: se l'Ufficio basa la rettifica su indagini esterne (es. OLAF), deve produrre in giudizio elementi pertinenti e specifici relativi all'importazione contestata.
  • Un report OLAF, pur avendo valore probatorio, non è automaticamente decisivo: rilevano la pertinenza temporale (periodo oggetto delle indagini) e la specificità rispetto alla singola spedizione (container, fatture, date).
  • La produzione del rapporto investigativo in appello può essere ammessa, ma la Corte valuta se ciò lede i diritti di difesa; la documentazione che era già nella disponibilità dell'Ufficio avrebbe dovuto essere prodotta in primo grado.
  • Il giudice non è tenuto a rispondere analiticamente a tutte le eccezioni se esse risultano assorbite dalle conclusioni ritenute probatorie e rilevanti ai fini della decisione.
  • Se esistono valutazioni formali o decisioni di altre autorità (es. Commissione UE) che contraddicono l'esito di un rapporto investigativo, esse possono indebolire la prova che l'Ufficio intende utilizzare per rettificare l'origine.
  • In situazioni simili, l'importatore/operatore dovrebbe conservare e produrre documentazione comprovante la trasformazione sostanziale (documenti di lavorazione, singole fatture, prove di transhipment/trasbordo) e contestare tempestivamente l'integrità e la pertinenza delle indagini dell'Autorità.

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