Cassazione Penale, Sentenza n. 41552/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la detenzione domiciliare, richiesta dichiarata inammissibile dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., perché sta espiando una condanna per un reato compreso nella 'prima fascia' dell'art. 4-bis Ord. pen. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che, alla luce delle modifiche all'art. 4-bis introdotte dal d.l. 162/2022 (conv. nella l. 199/2022), la presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione in caso di mancata collaborazione è relativa e superabile, e pertanto non poteva essere sufficiente a dichiarare inammissibile la richiesta senza un esame di merito
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per un nuovo esame di merito. La Corte ha precisato che l'art. 4-bis, nella formulazione risultante dalle modifiche del d.l. 162/2022 conv. nella l. 199/2022, impone al giudice di merito di esercitare una valutazione concreta e istruttoria sui requisiti per l'accesso alle misure alternative: la presunzione di mantenimento di collegamenti in caso di mancata collaborazione non è più assoluta ma relativa e superabile mediante la prova, attraverso indici stringenti e cumulativi, del percorso rieducativo del detenuto e dell'assenza di collegamenti attuali o potenziali con la criminalità organizzata. Il Tribunale dovrà avvalersi dei poteri istruttori ampliati (secondo comma dell'art. 4-bis) per acquisire elementi e decidere nel merito
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Norma invocata dal Presidente del Tribunale per dichiarare l'inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare; la Cassazione rileva che l'applicazione di tale causa di inammissibilità non può prescindere dal nuovo assetto dell'art. 4-bis e richiede comunque un adeguato vaglio di merito
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Fondamento formale del motivo di ricorso per cassazione (violazione di legge e errata interpretazione delle norme); la Corte lo ritiene sussistente rispetto all'interpretazione precedente data dal Tribunale di sorveglianza
art. 4-bis Ord. pen. (come modificato dal d.l. 162/2022, conv. nella l. 199/2022)
Secondo la Corte la norma, nella nuova formulazione, introduce una presunzione relativa (e dunque superabile) di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione in caso di mancata collaborazione processuale; impone una valutazione concreta del percorso rieducativo e dell'assenza di collegamenti attuali o potenziali e richiede l'accertamento mediante indici stringenti e cumulativi
secondo comma dell'art. 4-bis Ord. pen.
Attribuisce al Tribunale di sorveglianza poteri istruttori ampliati che devono essere utilizzati per acquisire gli elementi necessari a verificare la sussistenza o meno dei requisiti per le misure alternative
Massime di principio
- Non è più possibile dichiarare automaticamente inammissibile una richiesta di beneficio penitenziario solo perché il detenuto è condannato per un reato ricompreso nella prima fascia dell'art. 4-bis; il giudice deve svolgere un esame di merito
- La presunzione di mantenimento di collegamenti in caso di mancata collaborazione è relativa e può essere superata mediante prova: il tribunale deve valutare indici stringenti e cumulativi che attestino il percorso rieducativo e l'assenza di collegamenti attuali o potenziali con l'organizzazione
- Il Tribunale di sorveglianza è tenuto a utilizzare i poteri istruttori ampliati previsti dal secondo comma dell'art. 4-bis per acquisire elementi di prova rilevanti (comportamento carcerario, iniziative rieducative, contatti effettivi, relazioni informative, ecc.)
- Se, dopo istruttoria e valutazione dei singoli indici, la presunzione non risulta superata, il diniego o la dichiarazione di inammissibilità resta possibile ma deve essere motivato secondo la nuova regola iuris
- In situazioni analoghe, chi richiede misure alternative pur non avendo collaborato può ottenere l'esame positivo solo dimostrando in concreto, con elementi cumulativi, la dissociazione e il percorso rieducativo
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