Sentenza del 17/02/2017 n. 4248 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello contro la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. La CTR aveva ritenuto scaduto il termine lungo per impugnare il 19 giugno 2010, sabato, escludendo la proroga al primo giorno non festivo per la notificazione diretta dell'appello. L'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 155 c.p.c. e dell'art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che il termine, scadendo di sabato, fosse prorogato automaticamente al lunedì successivo, 21 giugno 2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo applicabile anche al processo tributario l'art. 155, comma 4, c.p.c. La scadenza del termine per proporre appello, qualificato come termine a decorrenza successiva, cadendo di sabato, era prorogata di diritto al primo giorno non festivo. L'appello notificato il 21 giugno 2010 era quindi tempestivo. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana per l'esame del merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 155, comma 4, c.p.c.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo; la stessa proroga opera quando il giorno di scadenza cade di sabato.
La disposizione si applica anche ai termini processuali del contenzioso tributario e comporta la proroga automatica al primo giorno non festivo quando il termine scade di sabato.
Art. 327 c.p.c.
Disciplina il termine lungo per l'impugnazione delle sentenze non notificate. Nel caso concreto, il termine, calcolato dalla pubblicazione della sentenza e tenuto conto della sospensione feriale, scadeva di sabato e doveva quindi essere prorogato al lunedì successivo.
Art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Prevede il rinvio alle norme del codice di procedura civile per quanto non disciplinato specificamente dal processo tributario, rendendo applicabile l'art. 155 c.p.c.
Art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina le modalità di notificazione degli atti nel processo tributario. La Corte ha chiarito che la natura della notificazione diretta non esclude l'applicazione della proroga processuale prevista dall'art. 155 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è stato il parametro utilizzato dall'Agenzia per contestare l'errata interpretazione delle regole sui termini.
Massime di principio
- Nel processo tributario, i termini per proporre impugnazione sono soggetti alle regole generali del codice di procedura civile, salvo disposizioni speciali incompatibili.
- Quando un termine processuale con scadenza successiva cade di sabato, la scadenza è prorogata automaticamente al primo giorno seguente non festivo; un atto compiuto quel giorno è tempestivo.
- La proroga opera anche quando l'atto viene notificato direttamente tramite il servizio postale e non soltanto quando viene depositato presso un ufficio giudiziario.
- Prima di dichiarare tardiva un'impugnazione, occorre calcolare correttamente il termine, considerando pubblicazione o notificazione della sentenza, sospensione feriale e proroghe per sabato o festività.
- La cassazione della decisione che ha erroneamente dichiarato inammissibile l'appello non determina automaticamente la vittoria nel merito: la causa viene normalmente rinviata al giudice competente per esaminare le questioni sostanziali.
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