Cassazione Civile, Ordinanza n. 30100/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2467/2019, ma dagli atti risulta che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dalla legge. L'Agenzia delle Entrate ha comunque depositato controricorso, portando a conoscenza della Corte l'esistenza del ricorso stesso. La Corte ha rilevato d'ufficio il mancato deposito del ricorso, richiamando l'art. 369 c.p.c. e la giurisprudenza secondo cui l'improcedibilità può essere dichiarata anche quando il controricorso consente di accertare l'esistenza del ricorso non depositato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito nei termini ex art. 369 c.p.c., rilevando la causa d'ufficio nonostante la costituzione della resistente con controricorso. Ha compensato le spese di giudizio, poiché l'improcedibilità è stata rilevata d'ufficio, e ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine previsto comporta l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di definizione sfavorevole al ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
L'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso respinto o dichiarato improcedibile è parametrato a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile se non viene depositato nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c., anche quando la parte intimata si costituisca e depositi controricorso.
- L'improcedibilità per omesso deposito del ricorso può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione.
- Quando l'improcedibilità è dichiarata d'ufficio, le spese possono essere compensate.
- La declaratoria di improcedibilità comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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