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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04545/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Le censure riguardavano: omessa verifica dell'eventuale sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; eccessività della pena irrogata; errata qualificazione giuridica del fatto ascritto. La Corte ha però rilevato che il motivo era del tutto generico e indeterminato, perché non individuava gli elementi concreti posti a fondamento delle doglianze, impedendo così al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi e di esercitare il controllo richiesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo non rispettasse i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché formulato in modo generico e privo di puntuali indicazioni critiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, giudicata logicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come parametro per dedurre l'omessa verifica di eventuali cause di non punibilità, ma senza specificarne in modo adeguato il contenuto applicativo nel caso concreto

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato dalla Corte come norma che impone la specificità dei motivi di impugnazione; la mancanza di indeterminatezza e di specifiche allegazioni rende il ricorso inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali: non è sufficiente riproporre censure generiche o meramente assertive, ma occorre indicare gli elementi concreti che sorreggono la critica alla decisione impugnata.
  • La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione è inammissibile quando non consente al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato sulla sentenza.
  • La denuncia di omessa verifica delle cause di non punibilità o di erronea qualificazione giuridica del fatto deve essere accompagnata da argomentazioni autosufficienti e circostanziate; in difetto, il motivo è generico e il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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