Cassazione Penale, Ordinanza n. 04545/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Le censure riguardavano: omessa verifica dell'eventuale sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; eccessività della pena irrogata; errata qualificazione giuridica del fatto ascritto. La Corte ha però rilevato che il motivo era del tutto generico e indeterminato, perché non individuava gli elementi concreti posti a fondamento delle doglianze, impedendo così al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi e di esercitare il controllo richiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo non rispettasse i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché formulato in modo generico e privo di puntuali indicazioni critiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, giudicata logicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
richiamato dal ricorrente come parametro per dedurre l'omessa verifica di eventuali cause di non punibilità, ma senza specificarne in modo adeguato il contenuto applicativo nel caso concreto
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato dalla Corte come norma che impone la specificità dei motivi di impugnazione; la mancanza di indeterminatezza e di specifiche allegazioni rende il ricorso inammissibile
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali: non è sufficiente riproporre censure generiche o meramente assertive, ma occorre indicare gli elementi concreti che sorreggono la critica alla decisione impugnata.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione è inammissibile quando non consente al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato sulla sentenza.
- La denuncia di omessa verifica delle cause di non punibilità o di erronea qualificazione giuridica del fatto deve essere accompagnata da argomentazioni autosufficienti e circostanziate; in difetto, il motivo è generico e il ricorso è dichiarato inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04342/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04344/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04346/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04347/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04348/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04349/2026 del 03/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →