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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47556/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva annullato parzialmente il decreto di sequestro preventivo relativo alla targa e ai documenti di circolazione della Mercedes Classe E targata FY0673Y. Il ricorrente sosteneva che tali documenti costituissero "corpo del reato" e fossero stati ottenuti mediante induzione in errore (false dichiarazioni alla Motorizzazione) connessa a violazioni tributarie (omesso versamento IVA), per cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca doveva essere mantenuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, nel merito, ha condiviso la linea interpretativa che aveva portato il Tribunale del riesame ad annullare il sequestro relativo a targa e carta di circolazione in capo alla società acquirente estranea al reato. La Corte ha precisato che i documenti costituiscono prodotto del reato (ottenuti tramite induzione in errore) e che, però, dovendosi applicare la disciplina della confisca facoltativa prevista dall'art. 240, commi 1 e 3, cod. pen., la misura non poteva essere mantenuta nei confronti del terzo in buona fede che non ha tratto vantaggio dall'illecito e che può, in ogni caso, regolarizzare la posizione fiscale (es. versamento IVA). La Corte ha inoltre distinto i casi di beni "intrinsecamente pericolosi" (confisca obbligatoria ai sensi del comma 2 e 4 dell'art. 240) dai casi come quello di specie, nei quali l'automezzo è tecnicamente idoneo alla circolazione e la rilevanza penale riguarda la dichiarazione fiscale/tributaria e non l'idoneità tecnica.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Fonte del potere di sequestro preventivo finalizzato alla confisca; ricondotto nella vicenda al sequestro funzionale alla confisca dei documenti ottenuti mediante induzione in errore.

  • artt. 110, 48 e 476 cod. pen.

    Norme penali richiamate per la qualificazione del reato (concorso in reato, induzione in errore, falsità), individuando la fattispecie da cui origina il sequestro delle carte di circolazione ottenute con dichiarazioni false.

  • art. 240 cod. pen. (commi 1, 2, 3, 4)

    Chiave interpretativa della vicenda: distinzione tra confisca facoltativa (comma 1) e confisca obbligatoria per beni intrinsecamente pericolosi (comma 2 e 4); tutela del terzo in buona fede (comma 3) come impedimento alla confisca nei confronti di chi non ha partecipato al reato né tratto vantaggio.

  • art. 1, commi 9 e 10, d.l. 262/2006 (conv. L. 286/2006)

    Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna [...]

    Stabilisce il requisito tributario per l'immatricolazione di veicoli acquistati intracomunitariamente: l'immatricolazione è subordinata alla prova dell'avvenuto versamento IVA (copia F24 o certificazione doganale). La Corte ha ritenuto che, nel caso di acquisto da parte di soggetto non passivo IVA, la disciplina non si applichi, mentre nel caso di specie la mancata osservanza di tale requisito costituisce l'irregolarità fiscale che può essere sanata, incidendo sulla decisione circa la confisca.

  • art. 17, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

    Riferito quale norma tecnica sulla modalità di versamento e documentazione dell'IVA (modello F24) da allegare alle pratiche di immatricolazione.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 52/E del 30/07/2008

    Interpretazione amministrativa che conferma la necessità della prova di versamento dell'IVA per le immatricolazioni da acquisti intracomunitari, salvo i casi di acquisto da soggetto passivo non rivenditore; è stata richiamata per sostenere la possibilità di regolarizzazione amministrativa.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento formale alle esigenze di sintesi nelle motivazioni del ricorso per cassazione; il ricorso è stato ritenuto a-specifico perché non ha affrontato compiutamente le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 23, d.l. 127/2020 (e successive proroghe/disposizioni collegate)

    Norme procedurali richiamate in relazione alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti e alle modalità di deposito di requisitoria/conclusioni scritte.

Massime di principio

  • Se il bene sottoposto a sequestro è il "prodotto" del reato (es. documenti rilasciati a seguito di false dichiarazioni), si applica la disciplina della confisca facoltativa (art. 240, comma 1) e non automaticamente la confisca obbligatoria prevista per i beni intrinsecamente pericolosi.
  • Il terzo estraneo al reato che si trovi in buona fede e non abbia tratto vantaggio dall'illecito è tutelato dall'art. 240, comma 3: nei suoi confronti la confisca non può essere disposta e il sequestro può essere annullato o restituito, anche se il bene è stato ottenuto attraverso un atto illecito posto in essere da terzi.
  • La possibilità di regolarizzazione amministrativa (es. versamento dell'IVA e rettifica documentale) pesa a favore della restituzione del bene al terzo in buona fede e contro la confisca obbligatoria, specie quando l'uso del bene non è intrinsecamente illecito o pericoloso.
  • La distinzione fra "bene intrinsecamente pericoloso" e "prodotto del reato" è fondamentale: armi o beni la cui detenzione/uso è comunque illecito o soggetto ad autorizzazione possono sfuggire alla tutela del terzo in buona fede se non autorizzabili; autoveicoli tecnicamente idonei non rientrano tipicamente in questa categoria.
  • In sede di impugnazione (anche in Cassazione) è necessario confrontarsi specificamente con le motivazioni della decisione impugnata: un ricorso generico o che non indica la correlazione tra le ragioni della decisione e le censure proposte è inammissibile.
  • Anche quando i documenti o le targhe siano frutto di falsità relative a presupposti fattuali/tributari, se il possessore non ha partecipato al reato e non ha tratto vantaggio consapevole la tutela del terzo può prevalere, salvo diversi elementi di fatto che provino la conoscenza o il vantaggio.

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