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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10151/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Un architetto aveva affidato a una società l'incarico di modificare un furgone per trasformarlo in camper. Dopo la conclusione dei lavori, il committente lamentava difformità, problemi di utilizzo del veicolo e carenze nella documentazione tecnica necessaria per il collaudo presso gli enti competenti, e avviava un accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale di Trento. La società contestava la competenza territoriale del Tribunale, sostenendo che il rapporto dovesse essere qualificato come appalto e non come vendita, che il committente non potesse essere considerato consumatore ai sensi del Codice del consumo anche perché aveva operato con fattura e partita IVA, e che quindi non si applicasse il foro del consumatore; in subordine invocava la competenza di altro tribunale secondo i criteri generali e facoltativi. Con memoria successiva sosteneva anche che il procedimento fosse un ATP ex art. 696 c.p.c. e non una consulenza preventiva ex art. 696-bis c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento necessario di competenza. Ha ritenuto che, nei procedimenti cautelari, compresi quelli di istruzione preventiva, non sia ammissibile il regolamento di competenza contro i provvedimenti declinatori, perché tali provvedimenti hanno natura provvisoria e riproponibile e l'eventuale decisione resa ex art. 47 c.p.c. mancherebbe del requisito della definitività, essendo inserita in un procedimento cautelare. Le ulteriori censure non sono state esaminate nel merito, applicandosi il criterio della ragione più liquida. Le spese sono state rimesse al definitivo ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 696-bis c.p.c.

    richiamato come base del procedimento instaurato dal committente; la Corte non affronta nel merito la sua corretta applicazione perché decide sull'inammissibilità del regolamento di competenza

  • art. 696 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il procedimento fosse un ATP ordinario e non una consulenza preventiva ex art. 696-bis c.p.c.

  • art. 47 c.p.c.

    il regolamento di competenza è ritenuto inammissibile perché, in ambito cautelare, l'eventuale decisione resa in tale sede non avrebbe carattere di definitività

  • art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 206/2005

    richiamato dalla ricorrente per contestare la qualità di consumatore del committente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, del quale la Corte dà atto

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato cui si collega l'ulteriore importo dovuto

  • art. 47 c.p.c.

    la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il regolamento di competenza è inammissibile nei procedimenti cautelari per difetto di definitività

Massime di principio

  • Nei procedimenti cautelari e di istruzione preventiva il regolamento di competenza è inammissibile, perché i provvedimenti sulla competenza adottati in quel contesto hanno natura provvisoria e sono sempre riproponibili.
  • L'ammissibilità del regolamento di competenza richiede una decisione dotata di definitività; se il provvedimento si inserisce in un procedimento cautelare, tale requisito manca.
  • Quando la decisione di inammissibilità può essere fondata su una ragione assorbente e immediata, la Corte può applicare il criterio della ragione più liquida senza esaminare le ulteriori censure.
  • La contestazione sulla qualificazione del rapporto contrattuale o sulla qualità di consumatore resta assorbita se il mezzo di impugnazione è in radice inammissibile per ragioni processuali.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaProcedimenti cautelari
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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