Cassazione Civile, Ordinanza n. 10151/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Un architetto aveva affidato a una società l'incarico di modificare un furgone per trasformarlo in camper. Dopo la conclusione dei lavori, il committente lamentava difformità, problemi di utilizzo del veicolo e carenze nella documentazione tecnica necessaria per il collaudo presso gli enti competenti, e avviava un accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale di Trento. La società contestava la competenza territoriale del Tribunale, sostenendo che il rapporto dovesse essere qualificato come appalto e non come vendita, che il committente non potesse essere considerato consumatore ai sensi del Codice del consumo anche perché aveva operato con fattura e partita IVA, e che quindi non si applicasse il foro del consumatore; in subordine invocava la competenza di altro tribunale secondo i criteri generali e facoltativi. Con memoria successiva sosteneva anche che il procedimento fosse un ATP ex art. 696 c.p.c. e non una consulenza preventiva ex art. 696-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento necessario di competenza. Ha ritenuto che, nei procedimenti cautelari, compresi quelli di istruzione preventiva, non sia ammissibile il regolamento di competenza contro i provvedimenti declinatori, perché tali provvedimenti hanno natura provvisoria e riproponibile e l'eventuale decisione resa ex art. 47 c.p.c. mancherebbe del requisito della definitività, essendo inserita in un procedimento cautelare. Le ulteriori censure non sono state esaminate nel merito, applicandosi il criterio della ragione più liquida. Le spese sono state rimesse al definitivo ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 696-bis c.p.c.
richiamato come base del procedimento instaurato dal committente; la Corte non affronta nel merito la sua corretta applicazione perché decide sull'inammissibilità del regolamento di competenza
art. 696 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il procedimento fosse un ATP ordinario e non una consulenza preventiva ex art. 696-bis c.p.c.
art. 47 c.p.c.
il regolamento di competenza è ritenuto inammissibile perché, in ambito cautelare, l'eventuale decisione resa in tale sede non avrebbe carattere di definitività
art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 206/2005
richiamato dalla ricorrente per contestare la qualità di consumatore del committente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, del quale la Corte dà atto
art. 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato cui si collega l'ulteriore importo dovuto
art. 47 c.p.c.
la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il regolamento di competenza è inammissibile nei procedimenti cautelari per difetto di definitività
Massime di principio
- Nei procedimenti cautelari e di istruzione preventiva il regolamento di competenza è inammissibile, perché i provvedimenti sulla competenza adottati in quel contesto hanno natura provvisoria e sono sempre riproponibili.
- L'ammissibilità del regolamento di competenza richiede una decisione dotata di definitività; se il provvedimento si inserisce in un procedimento cautelare, tale requisito manca.
- Quando la decisione di inammissibilità può essere fondata su una ragione assorbente e immediata, la Corte può applicare il criterio della ragione più liquida senza esaminare le ulteriori censure.
- La contestazione sulla qualificazione del rapporto contrattuale o sulla qualità di consumatore resta assorbita se il mezzo di impugnazione è in radice inammissibile per ragioni processuali.
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