Sentenza n. 4989/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del Decreto n. 24408 del 12 dicembre 2022 del Direttore del Dipartimento della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e relativi allegati, con cui sono stati individuati l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i connessi importi di ripiano da queste dovuti alla medesima Provincia, comunicato alla ricorrente in data 13 dicembre, nella misura in cui è stato previsto il pagamento da parte di quest'ultima della quota di ripiano pari ad € 18.287,45; nonché per l'annullamento, per quanto possa occorrere - del decreto 6 luglio 2022 adottato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del decreto 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali, di contenuto ed estremi ignoti, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici; - di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli sopra indicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto della Provincia autonoma di Bolzano che individuava la quota di payback per dispositivi medici dovuta dall'impresa nella misura di € 18.287,45, nonché gli atti statali e regionali presupposti relativi al superamento del tetto di spesa e al ripiano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato gli atti relativi al meccanismo del payback sui dispositivi medici, chiedendone l'annullamento e deducendo asseriti profili di illegittimità, non ulteriormente specificati nella sentenza. Nel corso del giudizio, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o, in subordine, della sopravvenuta carenza di interesse, avendo versato la quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che essa avrebbe potuto derivare soltanto dall'annullamento d'ufficio degli atti impugnati, mentre il pagamento della quota ridotta costituisce una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della domanda demolitoria, originariamente diretta a ottenere l'annullamento degli atti e a non effettuare alcun pagamento. Tuttavia, il pagamento effettuato ha reso certa e definitiva l'inutilità della pronuncia, facendo venir meno l'utilità concreta della decisione per la ricorrente. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per eccezionali ragioni legate alla peculiarità delle questioni trattate e all'andamento della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95
quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano
La disposizione ha consentito il versamento di una quota ridotta del payback; il pagamento effettuato ha fatto venir meno l'interesse concreto della ricorrente alla decisione sulla domanda di annullamento.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato quale fondamento della compensazione integrale delle spese per eccezionali ragioni.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nella parte relativa allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone il soddisfacimento integrale della pretesa azionata, normalmente mediante l'eliminazione dell'atto impugnato; il mero pagamento di una somma, anche se ridotta, non soddisfa una domanda di annullamento proposta per evitare qualsiasi pagamento.
- Il pagamento della somma oggetto del provvedimento impugnato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse quando renda certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, facendo venir meno l'utilità concreta che il ricorrente potrebbe conseguire dalla decisione.
- Quando il pagamento effettuato nel corso del giudizio non comporta l'annullamento d'ufficio degli atti impugnati, la domanda di annullamento non è definita con cessazione della materia del contendere, ma può essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta in presenza di eccezionali ragioni riferite alla peculiarità delle questioni trattate e all'andamento della vicenda processuale.
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