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Sentenza

Sentenza del 21/12/2016 n. 26542 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo a IRPEG, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2000. I primi due motivi riguardavano la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e dell'art. 115 c.p.c., nonché un difetto di motivazione. In particolare, l'Agenzia sosteneva che l'avviso fosse adeguatamente motivato mediante rinvio al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, nel quale erano dettagliate le posizioni debitorie ritenute insussistenti e recuperate a tassazione come sopravvenienze attive. Il terzo motivo riguardava la disciplina delle sopravvenienze attive prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha ritenuto legittima, in linea di principio, la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento mediante rinvio al PVC conosciuto e allegato all'atto, anche senza un'autonoma valutazione critica dell'ufficio, purché il contribuente possa comprendere le ragioni della pretesa e contestarle. Nel caso concreto, il PVC conteneva l'indicazione dettagliata delle singole posizioni debitorie e delle prove della loro insussistenza, mentre la contestazione della curatela era stata generica. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per l'esame del merito e la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    La motivazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata mediante rinvio a un atto precedente, come il processo verbale di constatazione, purché tale atto sia conosciuto o allegato al contribuente e contenga elementi sufficienti a rendere comprensibili le ragioni della pretesa fiscale.

  • Art. 115 c.p.c.

    La censura relativa alla valutazione degli elementi risultanti dal PVC è stata ritenuta fondata, poiché il giudice di merito aveva disconosciuto la sufficienza della motivazione senza esaminare adeguatamente il contenuto dettagliato dell'atto richiamato.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88

    La norma disciplina le sopravvenienze attive. La questione relativa alla tassabilità delle posizioni debitorie insussistenti è rimasta assorbita, poiché la sentenza è stata cassata per il vizio concernente la motivazione dell'avviso.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem di un avviso di accertamento è generalmente legittima se l'atto richiamato è conosciuto o allegato al contribuente e contiene gli elementi essenziali della pretesa.
  • L'ufficio non deve necessariamente riprodurre integralmente nel proprio avviso una valutazione autonoma e critica di tutti gli elementi del PVC: il rinvio può esprimere adesione alle conclusioni della Guardia di Finanza.
  • Il contribuente che contesta l'insufficienza della motivazione deve indicare in modo specifico quali elementi dell'atto richiamato siano incomprensibili, mancanti o inidonei a consentire la difesa; una contestazione generica può essere respinta.
  • Il giudice deve verificare concretamente se il rinvio al PVC consenta di comprendere la pretesa fiscale, senza considerare illegittimo il rinvio per il solo fatto che l'avviso non ripeta autonomamente tutte le argomentazioni.
  • L'accertamento della sufficienza formale della motivazione non decide automaticamente la fondatezza sostanziale della ripresa fiscale: dopo la cassazione, il giudice di rinvio deve esaminare nel merito la reale insussistenza delle passività e la loro eventuale qualificazione come sopravvenienze attive.

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