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Sentenza

Sentenza n. 96/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento 1) della Comunicazione di adozione del provvedimento di concessione parziale di agevolazioni di cui alla “Istanza di Contratto di Sviluppo “PACKAGING TO POLYMERS SRL” (prot. CDS001098), trasmessa a mezzo pec in data 17.06.2025, nella parte in cui subordina l’emissione della determina e delle successive erogazioni delle agevolazioni: (i) all’assenza di contenziosi tra il Gruppo Invitalia e gli azionisti P2P, nonché società dei rispettivi gruppi; (ii) all’impegno posto a carico della proponente di non concedere in garanzia gli immobili derivanti dall’operazione di acquisizione della società Menarini S.p.A. (ex Industria Italiana Autobus S.p.A.); 2) della medesima Comunicazione di adozione del provvedimento di concessione parziale di agevolazioni di cui all’ “Istanza di Contratto di Sviluppo “PACKAGING TO POLYMERS SRL” (prot. CDS001098), trasmessa a mezzo pec in data 17.06.2025, nella parte in cui Invitalia ha modificato la misura dell’agevolazione concedibile, riducendola di circa € 2.000.000,00 rispetto a quella prevista dal piano finanziario presentato da P2P e condiviso da Invitalia al termine della negoziazione ex artt. 8 e 9 D.M. 9 dicembre 2014; 3) per quanto occorrer possa, dell’allegato tecnico contenuto nella nota pec del 17.06.2025, nella parte in cui non contempla il riconoscimento integrale delle agevolazioni negoziate; 4) dello stralcio del verbale della riunione del Consiglio di amministrazione di Invitalia del 30.05.2025, nella parte in cui subordina l’emissione della determina e delle successive erogazioni: (i) all’assenza di contenziosi tra il Gruppo Invitalia e gli azionisti P2P; (ii) all’impegno posto a carico della proponente di non concedere in garanzia gli immobili derivanti dall’operazione di acquisizione della società Menarini S.p.A. (ex Industria Italiana Autobus S.p.A.); 5) della relazione istruttoria, denominata “Proposta di contratto di sviluppo – Relazione Tecnica”, nella parte in cui evidenzia la necessità, appunto, de i) l’assenza di contenziosi tra il Gruppo Invitalia e gli azionisti P2P, (ii) l’esclusione della possibilità di P2P di concedere in garanzia gli immobili derivanti dall’operazione di acquisizione della società Menarini S.p.A. (ex Industria Italiana Autobus S.p.A.); 6) delle altre relazioni istruttorie e dei pareri resi nel corso del procedimento; 7) dei fogli di calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL); 8) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, preliminare, preordinato, connesso, conseguente e/o attuativo dei precedenti; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere il bene della vita originato dalla domanda prot.CDS001098 presentata a Invitalia in data 1° giugno 2022, anche per quanto ingiustamente negato con gli atti impugnati, con obbligo della p.a. resistente di rinnovare, in parte qua, la valutazione di ammissibilità all’agevolazione della domanda presentata dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202500283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione di adozione del provvedimento di concessione parziale di agevolazioni relative a un Contratto di sviluppo, nella parte concernente la riduzione dell’agevolazione e l’apposizione di condizioni per la concessione e l’erogazione

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione del 17 giugno 2025, gli atti istruttori e gli ulteriori atti connessi, contestando: l’imposizione della condizione relativa all’assenza di contenziosi tra il Gruppo Invitalia, gli azionisti della società e le società dei rispettivi gruppi; l’obbligo di non concedere in garanzia determinati immobili derivanti da un’operazione di acquisizione; la riduzione di circa 2 milioni di euro dell’agevolazione rispetto a quella prevista nel piano finanziario presentato e condiviso al termine della negoziazione. Sono stati dedotti la violazione dell’art. 97 Cost., dei principi dell’ordinamento europeo, tra cui tutela dell’affidamento, proporzionalità e ragionevolezza, delle regole sul giusto procedimento e sul contraddittorio procedimentale, dell’art. 1 l. 241/1990, dell’art. 6 dell’Accordo di sviluppo e degli artt. 8 e 9 del d.m. 9 dicembre 2014, nonché sviamento, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, irrazionalità, arbitrarietà e manifesta ingiustizia. Invitalia ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Molise in favore del TAR Lazio e ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Regione Molise hanno chiesto di essere estromessi, rilevando che le censure riguardavano essenzialmente atti e condotte di Invitalia.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Invitalia, ritenendo corretta la competenza del TAR Molise alla luce dell’orientamento del Consiglio di Stato richiamato nella sentenza. Ha poi estromesso dal giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Regione Molise, poiché dagli atti non emergevano censure riferibili ad atti o comportamenti loro imputabili e, quindi, difettava la loro legittimazione passiva. Nel merito, il Collegio non ha esaminato le censure sostanziali, poiché la ricorrente, dopo il raggiungimento di un accordo per la composizione bonaria della lite, ha rinunciato al ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a.; Invitalia ha aderito alla rinuncia. Il giudizio è stato pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, in presenza dei relativi presupposti, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    La parte ricorrente può rinunciare al ricorso; la rinuncia è stata notificata a Invitalia, che vi ha aderito.

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    Le spese possono essere compensate tra le parti quando ciò sia richiesto e ricorrano le circostanze valutate dal giudice.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro di imparzialità e buon andamento, senza esame nel merito per l’estinzione del giudizio.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento ai principi di imparzialità, trasparenza, collaborazione e buona fede, senza esame nel merito.

  • artt. 8 e 9 d.m. 9 dicembre 2014

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina della negoziazione e della concessione delle agevolazioni nell’ambito dei Contratti di sviluppo, senza esame nel merito.

  • art. 6 dell’Accordo di sviluppo

    Richiamato quale parametro di legittimità delle condizioni e della misura delle agevolazioni, senza esame nel merito.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, notificata alle parti costituite e seguita dall’adesione della parte resistente, determina, in presenza dei relativi presupposti, l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare le censure sostanziali.
  • La legittimazione passiva nel processo amministrativo richiede che alla parte intimata siano riferibili atti o comportamenti specificamente contestati; in mancanza, l’amministrazione deve essere estromessa dal giudizio.
  • La competenza territoriale per l’impugnazione di provvedimenti della medesima natura di quelli controversi va individuata secondo i criteri affermati dalla giurisprudenza richiamata dal giudice, anche quando l’atto sia adottato da un soggetto operante su scala nazionale.
  • In caso di rinuncia al ricorso e di adesione della parte resistente, le spese processuali possono essere integralmente compensate ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi alle impreseEstinzione, perenzione e improcedibilitàCompetenza
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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